TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-29, n. 202100089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-29, n. 202100089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100089
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2021

N. 00089/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da
-OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, P B, F Mlli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P B in Genova, piazza Dante 9/14;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti prot. -OMISSIS- del 21 settembre 2020, ricevuto il 22 settembre 2020 e per l'accertamento, di conseguenza, della sussistenza del diritto di accesso della ricorrente in relazione all'istanza presentata in data 17 settembre 2020, prot. n. -OMISSIS- nonché per la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di -OMISSIS- all'ostensione di quanto richiesto mediante la suddetta istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss della legge n.241 del 1990, in data 17 settembre 2020 prot. n. -OMISSIS-, la società -OMISSIS- richiedeva alla Direzione Provinciale di -OMISSIS- dell’Agenzia delle Entrate di ottenere copia dell’intero fascicolo istruttorio all’origine della segnalazione n. -OMISSIS-, effettuata dalla Direzione Provinciale, degli atti emessi a carico dei fornitori e di ogni documento o notizia relativi ad eventuali procedure (contenziose o amministrative) da essa derivanti.

L’istanza è motivata con il ricevimento di avviso di accertamento da parte della Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, contestato di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale. L’avviso è motivato con la presenza di fatture riscontrate dalla Direzione Provinciale di -OMISSIS- soggettivamente o oggettivamente inesistenti emesse dalle ditte-OMISSIS-.

L’Ufficio, con nota del 21 settembre 2020 comunicava all’istante il rigetto dell’istanza, sostenendo la sottrazione degli atti all’accesso ai sensi dell’art.24 della Legge n. 241 del 1990 e relative disposizioni di attuazione.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va premesso che l’Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica del ricorso, ha riesaminato l’istanza disponendo la riforma del diniego impugnato (nota Direzione Provinciale 11 novembre 2020). Precisamente, si ammetteva l’interesse concreto e attuale della ricorrente e quindi si autorizzava l’ostensione dell’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014 emesso dalla DP di -OMISSIS- nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- titolare della Ditta individuale DS di -OMISSIS-, accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.



1.1 La ricorrente, con replica alla Direzione Provinciale di -OMISSIS-, affermava di non ritenersi soddisfatta dell’accesso ammesso dalla Direzione Provinciale e insisteva sull’ostensione dell’intero fascicolo istruttorio, richiesta confermata nelle memorie conclusive.



1.2 Preliminarmente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente relativamente alla parte dell’istanza di accesso accolta dalla PA e, quindi, con riguardo all’esibizione dell’avviso di accertamento del 2014 emesso nei confronti di -OMISSIS-, ad origine della segnalazione proveniente dalla Direzione Provinciale di -OMISSIS-.

2 Il Collegio deve quindi decidere sull’istanza di accesso del 17 settembre 2020, come specificata a seguito al diniego prima totale poi parziale adottato dall’Amministrazione (si veda a riguardo Tar Marche 31 dicembre 2019 n. 810).

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