SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 202404240, Verifica appello
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Pubblicato il 01/03/2024
N. 04240/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9972 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ricorso per l'ottemperanza
della sentenza n-OMISSIS- della Sezione Prima Quater del T.A.R. del Lazio (R.G.-OMISSIS-), pubblicata in data-OMISSIS- nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Ministero dell'Interno, senza interpellare il Comitato di Verifica, ha negato l'interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)” e nella parte in cui ha negato il beneficio dell'equo indennizzo e nella parte in cui ha giudicato la domanda intempestiva, nonché nella parte in cui non si è pronunciato affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell'equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) “pregresso intervento di -OMISSIS-”;2) “-OMISSIS-”, omettendo di effettuare un'accurata istruttoria e, quindi, per il riesame della domanda di interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”, presentata in data 1 dicembre 2006 che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32, co.2, secondo c.p.a.,
avverso e per l'annullamento:
del Decreto n. -OMISSIS-Posizione n. 10070/B (notificato ai ricorrenti in data 11 maggio 2023) del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza n-OMISSIS- della Sezione Prima Quater del T.A.R. del Lazio (R.G.-OMISSIS-), il Ministero dell'Interno, senza interpellare il Comitato di Verifica, ha negato l'interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”, nella parte in cui ha negato il beneficio dell'equo indennizzo e nella parte in cui ha giudicato la domanda intempestiva, nonché nella parte in cui non si è pronunciato affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell'equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) “pregresso intervento di -OMISSIS-”;2) “-OMISSIS-”, omettendo di effettuare un'accurata istruttoria e, quindi, per il riesame della domanda di interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”, presentata in data 1 dicembre 2006, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 91407/2017 reso nell'adunanza n. 2626 del 9 dicembre 2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale è stata negata l'interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 gennaio 2024:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:
- del Decreto n. --OMISSIS-, notificato alla -OMISSIS- in data 11 ottobre 2023, del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII – Trattamento pensione e previdenza nella parte in cui ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità “-OMISSIS- e dell'infermità “-OMISSIS-” e nella parte in cui, in ordine alle predette infermità, ha negato il beneficio dell'equo indennizzo, nonché del parere n. 29913/2022 del 14 febbraio 2023, reso nell'adunanza n. 3294 del 14 febbraio 2023 con cui il Comitato di Verifica per le Cause di servizio ha giudicato le predette infermità come non dipendenti da causa di servizio;
- del Decreto n. -OMISSIS-Posizione n. 10070/B (notificato ai ricorrenti in data 11 maggio 2023) del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza n-OMISSIS- della Sezione Prima Quater del TAR del Lazio (R.G.-OMISSIS-), il Ministero dell'Interno, senza interpellare il Comitato di Verifica, ha negato l'interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”, nella parte in cui ha negato il beneficio dell'equo indennizzo e nella parte in cui ha giudicato la domanda intempestiva, nonché nella parte in cui non si è pronunciato affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell'equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) “pregresso intervento di -OMISSIS-”;2) “-OMISSIS-” omettendo di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”, presentata in data 1 dicembre 2006, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 91407/2017 reso nell'adunanza n. 2626 del 9 dicembre 2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale è stata negata l'interdipendenza della patologia “-OMISSIS-” con la patologia “-OMISSIS- (in attesa di reintervento)”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3 luglio 2023 e depositato il giorno 13 dello stesso mese, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., della sentenza del-OMISSIS-, n.-OMISSIS-, con la quale questo Tribunale ha accolto il ricorso, integrato, poi, con motivi aggiunti, avverso, rispettivamente, il decreto n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, entrambi di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per le patologie di cui era affetto il Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “-OMISSIS-” . A loro avviso, infatti, il decreto n.-OMISSIS-, con il quale l’amministrazione ha respinto nuovamente l’istanza, sarebbe violativo e, in ogni caso, elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n-OMISSIS-, in quanto l’amministrazione avrebbe proceduto ad una fittizia riedizione del potere, senza, in realtà, un’autentica riapertura dell’istruttoria, con conseguente vizio di motivazione. In subordine, è stato chiesto, previa conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, co.2, c.p.a., l’annullamento del nuovo provvedimento, per violazione e errata applicazione degli artt. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, e 40, co.2, del r.d. 5 settembre 1895, n.603 (primo motivo di ricorso), e dell’art. 2, co.5, del d.P.R. n. 461/2001 (secondo motivo di ricorso).
2. Con sentenza non definitiva del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza e disposta la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, co.2, c.p.a., fissando, per la discussione, l’udienza pubblica del 6 febbraio 2024, avendo il Collegio ritenuto che il contenuto conformativo della sentenza n-OMISSIS- si esaurisse nell’obbligo di riesercizio del potere e di revisione dell’apparato motivazionale, l’amministrazione avesse adempiuto al comando del giudice e, pertanto, le censure proposte indicassero “nuovi e autonomi profili di illegittimità, meritevoli di esame nell’ordinario giudizio di impugnazione”.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 dicembre 2023 e depositato il 3 gennaio 2024, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. --OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno, recependo il parere n. 899132022 del 14 febbraio 2023 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito anche “C.V.C.S.”), ha nuovamente rigettato l’istanza, seppur con una motivazione aggiornata, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento, in quanto il C.V.C.S. avrebbe solo apparentemente rinnovato l’istruttoria, limitandosi, invece, a reperire notizie in internet sul “-OMISSIS-” e sul “-OMISSIS- e a “travasarle” nel parere, senza alcuna reale indagine scientifica sui rischi ai quali è stato concretamente esposto il de cuius e senza valorizzare l’inesistenza di infermità pregresse rispetto all’incidente del -OMISSIS-, non provando l’innesto del caso fortuito nella degenerazione della sua malattia e negando ingiustificatamente l’efficacia almeno concausale dei fatti di servizio nella genesi del -OMISSIS-, agevolata proprio dagli accadimenti di cui è stato vittima.
4. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024, il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi ai contenuti della relazione allegata, in cui viene evidenziata: a) l’articolata istruttoria svolta sulla vicenda del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dimostrata dai numerosi pareri resi, nel tempo, dal C.V.C.S., con i quali è stata costantemente confutata la tesi del nesso eziologico tra i fatti di servizio – e, in particolare, del colpo allo -OMISSIS- ricevuto nel -OMISSIS- – e le infermità ingravescenti sofferte;b) la piena conformità dell’ iter seguito alle scansioni procedimentali delineate dal d.P.R. n. 461/2001.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 15 gennaio 2024, ha depositato una relazione, in cui: viene reiterata la richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;contesta che ricorrano possibili ipotesi di violazione o elusione del giudicato, tenuto conto dell’ampia discrezionalità conservata dall’amministrazione anche dopo la sentenza di annullamento n-OMISSIS- e dei limiti al sindacato giurisdizionale sul c.d. “merito tecnico”;sostiene l’inapplicabilità dell’ one shot temperato e l’inutilizzabilità delle consulenze mediche prodotte dai ricorrenti;conclude che l’assunto dei ricorrenti, che perseverano nel ricondurre la patologia -OMISSIS- che ha colpito il de cuius all’incidente del -OMISSIS-, “…condurrebbe ad inaccettabili automatismi, sulla cui base ogni patologia insorta andrebbe considerata come un’attualizzazione del rischio corso dal dipendente pubblico per le mansioni svolte”.
6. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, in quanto i decreti impugnati costituiscono “atti complessi”, in cui la natura vincolante del parere reso dal C.V.C.S. (Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2022, n. 10163) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici.
8. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale improcedibilità del gravame originario, proposto avverso il decreto n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, nella parte in cui l’amministrazione si esprime negativamente circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS- , in quanto non interdipendente con l’infermità “-OMISSIS- (in attesa di reintervento” , già riconosciuta non dipendente da causa di servizio, e la concessione dell’equo indennizzo. La corrispondente statuizione è stata, infatti, sostituita da quella contenuta nel decreto n. --OMISSIS-, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente estinzione dell’interesse dei ricorrenti all’esame di doglianze volte a contestare una decisione non più attuale, perché superata da una successiva determinazione dell’amministrazione.
9. Permane, invece, l’interesse alla verifica della legittimità del decreto n. -OMISSIS-nella parte in cui “parte resistente non si pronunciava affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell’equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) pregresso intervento di -OMISSIS-;2) -OMISSIS- che erano state oggetto del pronunciamento favorevole del TAR…” .
Le doglianze sul punto sono, tuttavia, infondate.
Nel preambolo del provvedimento si rinvengono, infatti, i riferimenti al decreto n. -OMISSIS-, con il quale tali patologie erano già state riconosciute non dipendenti da causa di servizio, cosicché la motivazione del provvedimento richiamato interviene a integrare per relationem quella dell’atto contestato. In disparte il fatto che la sentenza n-OMISSIS- non affronta esplicitamente la questione della riconducibilità o meno di tali patologie ai fatti di servizio, soffermandosi decisamente sui profili motivazionali degli atti scrutinati dedicati alla patologia più grave (quella -OMISSIS-), con ovvie ricadute in termini di efficacia conformativa del giudicato, è, in ogni caso, di palmare evidenza che tutti gli atti difensivi dei ricorrenti e il materiale probatorio prodotto sono diretti a dimostrare il ruolo avuto dall’incidente del -OMISSIS- nello sviluppo neoplastico che ha riguardato la regione -OMISSIS-, mentre le allegazioni concernenti le altre patologie, verosimilmente ritenute di secondaria importanza nella prospettiva di una revisione del provvedimento lesivo, risultano carenti.
In mancanza di un principio di prova circa l’insufficienza della motivazione per relationem ai fini del disconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “pregresso intervento di -OMISSIS-” e dell’ “-OMISSIS-” , le corrispondenti censure non possono trovare accoglimento.
10. Infondato è anche il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il decreto n. --OMISSIS-, con il quale è stata nuovamente respinta la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “-OMISSIS- e “-OMISSIS-” e la concessione dell’equo indennizzo, in conformità al parere n. 899132022 reso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. 3294 del 14 febbraio 2023.
La motivazione del diniego, riportata in quest’ultimo parere, appare, infatti, maggiormente approfondita rispetto a quella contenuta nel parere n. 914072017 reso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. 2626 del 9 dicembre 2021, sul quale è fondato il decreto n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, contestato con l’originario ricorso per l’ottemperanza della sentenza n-OMISSIS-, in quanto l’organo tecnico dà esplicitamente atto di aver valutato l’incidenza dell’evento traumatico del -OMISSIS- sull’eziopatogenesi del -OMISSIS-, seppure, ancora una volta, per escluderne qualsiasi rilevanza causale. Neppure può pretendersi che la motivazione di un provvedimento indugi, più di quanto sia necessario, sulla confutazione di una tesi – secondo la quale la-OMISSIS- costituirebbe, invece, uno sviluppo dello “-OMISSIS-” della regione -OMISSIS- determinato dal “colpo” ricevuto nella collutazione del -OMISSIS- – che si presenta (questa sì) apoditticamente sostenuta dai ricorrenti. Ciò sulla base delle seguenti e dirimenti considerazioni:
- la diagnosi del problema oncologico è intervenuta alla fine del 2005, quindi dopo ben 26 anni dal trauma allo -OMISSIS-;
- nella denuncia del fatto, presentata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- il 28 aprile -OMISSIS-, si menzionano i risultati dagli accertamenti compiuti dal -OMISSIS- al “…Pronto Soccorso del locale Nosocomio, ove veniva refertato per “-OMISSIS-” guaribile in gg. 6 s.c.” , che depongono, intuitivamente, per un ridimensionamento della gravità dell’infortunio;
- lo stesso presupposto dello “-OMISSIS-” , al quale i consulenti di parte attribuiscono un possibile ruolo di causa o di concausa nel processo di degenerazione neoplastica, appare, a ben vedere, indimostrato, mancando agli atti qualsiasi certificazione sanitaria antecedente al 2005 (anno in cui è stato effettuato l’intervento chirurgico e l’esame istologico della lesione) che, a seguito del trauma nel -OMISSIS-, attesti l’esistenza di persistenti condizioni -OMISSIS- dello -OMISSIS-. A fronte di affermazioni dei ricorrenti non sorrette da alcuna prova, non è certo il C.V.C.S. a doversi far carico di dimostrare che un fatto non è causalmente idoneo a produrre un effetto quando la stessa controparte non ha fornito alcun indizio a sostegno della tesi contraria;Comitato che, comunque, si è pronunciato ben 8 volte sulla questione della dipendenza degli “esiti di-OMISSIS-di -OMISSIS-” e del “-OMISSIS- da causa di servizio – in data: 14 ottobre 2008, 23 giugno 2009, 7 luglio 2011, 23 giugno 2014, 15 maggio 2015, 30 settembre 2015, 9 dicembre 2021 e 14 febbraio 2023 – senza alcuna variazione di giudizio, nonostante il periodico “ricambio” che, a norma dell’art. 10, co.3, del d.P.R. n. 461/2001, si verifica nella composizione del Comitato, a garanzia dell’imparzialità dell’organo.
Poiché i ricorrenti non hanno indicato, ad eccezione dell’incidente del -OMISSIS-, di cui si è già detto, né provato alcun altro fatto di servizio avente carattere di “straordinarietà” che possa aver concretamente determinato o contribuito a determinare la patologia letale che ha colpito il de cuius , in applicazione dei principi in materia di onere della prova invalsi nella giurisprudenza (tra gli altri, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 24 aprile 2023, n.7052) il ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto n. --OMISSIS-, è infondato.
11. In conclusione, il ricorso originario, esaminato a seguito della conversione ex art. 32, co.2, c.p.a. dell’azione per l’ottemperanza della sentenza--OMISSIS- è, in parte, improcedibile e, in parte, infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
12.