TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201202558
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N. 02558/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2012, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avv. A E B, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Ventimiglia, n. 145;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A S in Catania, via F. Crispi, n. 239;
Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo (n.c.);
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti di
C U, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Leone, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, via V. Giuffrida, n. 37;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale del 8.6.2012, relativo alle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri del comune di Tremestieri Etneo nella parte in cui attribuisce al candidato sig. U C l’unico seggio conseguito in dette elezioni dalla lista n,1, Partito Democratico e non ad esso ricorrente;
- dei verbali degli uffici elettorali sezionali del comune di Tremestieri Etneo, nella parte di interesse;
- del prospetto dei voti di preferenza ottenuti dal ricorrente nella parte in cui attribuisce ad esso ricorrente n. 133 voti di preferenza e non 176, e riconosce al candidato, della lista Partito Democratico sig. Urzì carmelo 137 voti e non 121 attribuendo , così al candidato sig. Urzì l’unico seggio attribuito alla lista n. 1 Partito Democratico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo, del Ministero dell' interno e di U C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente Torre censura gli atti delle operazioni elettorali tenutesi nei giorni del 6 e 7 Maggio scorsi, nelle parti nelle quali hanno determinato l’elezione del controinteressato Urzì – quale unico eletto per la lista n. 1 Partito Democratico – con 137 voti di preferenza, mentre il ricorrente non è risultato eletto avendo ottenuto soltanto 133 voti di preferenza.
In particolare lamenta che gli sarebbero spettati 176 voti, invece dei 133 attribuiti, e che al controinteressato sarebbero spettati solo 121 voti, invece dei 137 attribuiti.
Il ricorrente chiede pertanto la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere del Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo, con correzione dei risultati elettorali ed ogni conseguenziale statuizione…”, chiedendo “… 1) in via preliminare: a) ordinare l’esibizione di tutti gli atti e documenti necessari ai fini della decisione della causa;b) disporre la verificazione delle schede elettorali valide, nulle e bianche di ciascuna delle sezioni sopra indicate, nonché di tutti i verbali delle operazioni elettorali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni nn. 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del Comune di Tremestieri Etneo;2) nel merito, accogliere il ricorso, e per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati con conseguente correzione dei risultati elettorali e sostituzione del candidato illegittimamente dichiarato eletto a consigliere comunale, U C, con il ricorrente.
Il ricorrente censura gli atti impugnati per:
1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia - Eccesso di potere per erroneità dei risultati – arbitrarietà ed contraddittorietà manifesta.
Secondo il ricorrente dal verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del 08/06/2012, emergerebbero correzioni relative ai voti riportati dalla liste in competizione, ivi compresa anche la lista n. 1, con contrassegno “Partito Democratico”, errori, omissioni ed incongruenze, si sarebbero verificati anche nelle sezioni oggetto di contestazione, ciò sarebbe evidenziato nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, ed avrebbe riguardato i “dati sia dei voti di lista che di preferenza”;dette incongruenze avrebbero impedito la chiusura definitiva dei relativi prospetti ed avrebbero comportato la necessità di “un intervento dei Presidenti (ed in alcuni casi anche di due scrutatori) per fornire chiarimenti e/o all’apertura delle tabelle di scrutinio”.
Il predetto intervento costituirebbe un “principio di prova”, in quanto sarebbe una circostanza verificabile mediante la lettura dal suddetto verbale (depositato in atti) pertanto il ricorrente chiede al Collegio di disporre la verificazione dei plichi contenenti le schede dei voti validi, nulle e bianche, al fine di accertare la corrispondenza dei voti complessivi riportati dalla lista n. 1 “Partito Democratico”, nonché dei voti complessivamente riportati da esso odierno ricorrente e dall’odierno controinteressato nelle sezioni di seguito indicate, e conseguentemente, procedere alla correzione dei risultati.
2) Violazione ed errata applicazione delle ll.rr. nn. 35/97, 14/69 e 7/92, del D.P.Reg. n. 3/60, nonché del D.P.R. n. 570/60 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità manifesta - Sviamento di potere – Violazione del principio del “favor voti”.
Il ricorrente opera, quindi, una analitica descrizione – sezione per sezione – delle schede a suo dire erroneamente scrutinate;chiede, pertanto, che venga disposta la verificazione sia dei plichi contenenti i voti validi per la lista n. 1 nelle sezioni in questione.
Si sono costituiti per avversare il ricorso sia l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’interno, sia il Comune di Tremestieri Etneo, sia il contro interessato sig Urzì.
In particolare il controinteressato ha eccepito l’ inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso e, comunque l’infondatezza in merito del gravame. Egli ha altresì proposto ricorso incidentale affidato alle seguenti censure: Violazione e falsa applicazione degli articoli 57 e 69 del