TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2022-01-11, n. 202200202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2022-01-11, n. 202200202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200202
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2022

N. 00202/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10382/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 10382 del 2021, proposto da K D B, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza di demolizione n.1006 del 12 luglio 2021, notificata il successivo 20 luglio 2021, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con determina n.1006 del 12 luglio 2021, previa accertamento del 10 marzo 2021, comunicazione del 18 marzo 2021, accertamenti tecnici del 20 aprile e del 4 maggio 2021 e ordinanza di sospensione dei lavori del 30 aprile 2021, Roma Capitale emetteva ordinanza di demolizione, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16 della L.R. n.15 del 2008, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo in via Leone Magno, 3/a, 3/b, consistente nell’avvenuto ampliamento del manufatto esistente - già oggetto, in quanto parimenti abusivo, di ordinanza di demolizione n.956 del 7 luglio 2014 -, parte in legno e parte in muratura, coperto con tegole e munito di grondaia, comunicante colla parte vecchia, per allo stato complessivi mq.5,5x2/2,20h, ad uso magazzino/ripostiglio, con porta d’accesso, porta-finestra e finestra, indirizzata alla Sig.ra K D B, quale proprietaria responsabile.

L’interessata impugnava l’ordinanza del 2021, censurandola per nullità, per violazione dell’art.24 Cost., per eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era legittimata a presentare apposita c.i.l.a. come avvenuto;
che era stato violato il suo diritto di difesa.

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio del 10 novembre 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso, ai limiti della genericità, risulta in ogni caso destituito di fondamento e dunque da respingere.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la c.i.l.a. del 9 marzo 2021 presentata riguardava “la demolizione e costruzione di tramezzature interne per consentire una diversa distribuzione degli spazi, comprese opere di ordinaria manutenzione” (cfr. all.5 al ricorso);
che dunque detta comunicazione riguardava altro, non l’abuso sanzionato;
che pertanto detta c.i.l.a. non può rivestire alcun rilievo nella controversia oggetto della presente trattazione.

Quanto all’asserita violazione del diritto di difesa - da qualificarsi in realtà come carenza di contraddittorio procedimentale, valendo il riferimento all’art.24 Cost. solo per i contesti strettamente processuali - giova rilevare che l’atto impugnato è stato preceduto da apposita ordinanza di sospensione dei lavori n.651 del 30 aprile 2021 (cfr. all.5 atti Amministrazione), a valere come comunicazione di avvio del procedimento, ex art.7 della Legge n.241 del 1990, nel pieno rispetto del relativo contraddittorio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n.399 del 2019).

Ne consegue che l’ordinanza di demolizione impugnata si sottrae alle censure dedotte.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
dette spese, riferite alla ricorrente, restano a carico dello Stato, ex art.131 del D.P.R. n.115 del 2002 (cfr. determina n.464 del 13 dicembre 2021 di ammissione della ricorrente, a domanda, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dalla relativa Commissione).

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