TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-06-26, n. 201807131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-06-26, n. 201807131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807131
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2018

N. 07131/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06665/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6665 del 2013, proposto da V C, G C, F P, M A, L N L, L A, B A, Società Si.C.E.S.I. Siciliana Costruzioni Edili Stradali Idrauliche S.r.l., Società Impredil S.r.l., Maltese Franco, M B, M A, D M, I E, B C, B G, S P, B M, Zappulla Giuseppe, Cultrera Rosario, Società R.P. Costruzioni S.r.l., Società MG Costruzioni S.r.l., Bastante Salvatore, Mudano Salvatore, Cultrera Giovanni, La Terra Sebastiano, Caia C, Mudano C, Società Ciccazzo Carmelo S.r.l., Ciccazzo Rosario, Ciccazzo Salvatore, Di Caro Rosario, Fiume Carmelo, Gervasi Ilena, Gervasi Alessio, Società Promein S.r.l., Lo Giudice Giuseppe, Reitano Sebastiano, Fioretto Mariano, Società Eda Consulting S.r.l., Maltese Piero, Reale Sebastiano, Liuzzo Patrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Tuccitto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valeria Campisi in Roma, Piazza Adriana, n. 15;

contro

la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tiscione e Giuseppe Napoletano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Nazionale, n. 91;
la Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Economia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

P R S, Vincenzo De Sensi, Maurizio Losavio, Salvatore Nicolosi, Società Cooperativa Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. del decreto n. 50 emesso in data 13.2.2013 dall’Assessore regionale all’Economia – pubblicato sul sito della banca il 19.10.2013 – col quale, su proposta della Banda d’Italia ed a sensi e per gli effetti dell’art. 70 d. lgs. n. 385 del 1993, è stato disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo con sede in Siracusa e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria;

2. del provvedimento adottato in data 15.02.2013, con il quale la Banca d’Italia ha nominato organi della procedura i Sig.ri dott. P R S, quale Commissario Straordinario, Avv. De Sensi Vincenzo, Dott. Maurizio Losavio e Avv. Salvatore Nicolosi, quali componenti il Comitato di Sorveglianza;

3. del provvedimento del 18.1.2012 prot. 1077744/12 di Banca d’Italia, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d. lgs. n. 385 del 1993, è stata disposta la sospensione dalle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo del Credito Aretuseo con assunzione da parte del dott. P R S dei poteri di amministrazione;

4. della nota n. prot. 0126085/13 del 5.2.2013 a firma del Governatore della Banca d’Italia, con la quale l’Autorità di vigilanza ha proposto l’adozione, da parte dell’Assessorato regionale all’Economia, del provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo del Credito Aretuseo-Banca di Credito Cooperativo società cooperativa con sede in Siracusa per gravi irregolarità nell’amministrazione e per gravi perdite patrimoniali;

5. di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d'Italia e della Regione Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2018 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13aprile 2013 ed iscritto al numero di R.G. 1131 del 2013 del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania, i ricorrenti – soci della Credito Aretuseo, banca di credito cooperativo, avente sede in Siracusa – hanno agito per l’annullamento del decreto n.50/2013 con il quale l’Assessore all’Economia della Regionale Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, ha posto la predetta banca in amministrazione straordinaria, del provvedimento del 15 Febbraio 2013, con il quale la Banca d'Italia ha nominato gli organi della procedura di amministrazione straordinaria, del provvedimento del 18 dicembre 2012 con il quale la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria ex art. 76 d. lgs. n. 385 del 1993, della nota del 5 Febbraio 2013 recante la proposta all’Assessorato regionale all’Economia della Regione Siciliana dello scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo del Credito Aretuseo per gravi irregolarità nell’amministrazione e per gravi perdite patrimoniali e di tutti gli atti presupposti ovvero consequenziali.

Con decreto n. 442 del 17 maggio 2013, il Presidente del T.A.R. Catania ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare monocratica avanzata dai ricorrenti e disposto la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva alla camera di consiglio del 30 maggio 2013;
con ordinanza collegiale n. 1679/2013 l’adito T.A.R. ha dichiarato la propria incompetenza, stante la sussistenza della competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.

Successivamente, il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente riassunto innanzi a questo Tribunale.

Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare: la carenza di motivazione del provvedimento con il quale è stata disposta l’amministrazione straordinaria del Credito Aretuseo, non desumibile neanche per relationem ;
la violazione degli artt. 2482 ss. del codice civile in relazione all’art. 70 del d. lgs. n. 385 del 1993, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere, in considerazione dell’assenza di gravi perdite patrimoniali – con riferimento alle quali è stata prodotta perizia di parte a firma della Dott.ssa Teresa Ierna Cutrale, al fine di evidenziare, tra l’altro, la sussistenza di una capacità residua del Credito Aretuseo a produrre adeguati redditi – e delle iniziative assunte per la assicurare la patrimonializzazione della società, tra le quali, segnatamente, la deliberazione dell’assemblea dei soci del 21 ottobre 2012 di aumento del capitale sociale, la cui attuazione è stata pregiudicata dall’adozione del provvedimento impugnato di sottoposizione ad amministrazione straordinaria. In tale quadro, parte ricorrente ha anche contestato la sussistenza delle asserite gravi irregolarità nella gestione, avendo il management di fatto bloccato l’erogazione del credito fin dal 2009, non venendo in contestazione la violazione di specifiche disposizioni di legge e tenuto conto della circostanza che la grave violazione non può essere ravvisata nell’omessa passiva accettazione del piano di risanamento avviato per il Credito Aretuseo, con cessione dello sportello bancario alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino ad un prezzo pari ad euro uno, del tutto irragionevole e irrisorio.

La Banca d’Italia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso e di parziale irricevibilità per tardività dello stesso e concludendo, con articolate argomentazioni, per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Economia, la quale pure ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1679 del 2013 è stata rigettata la domanda cautelare, stante l’insussistenza dei relativi presupposti.

Con successivo ricorso iscritto al numero di R.G. 14696 del 2014, ha costituito oggetto di impugnazione anche il decreto n. 233 del 15 maggio 2013, con il quale l’Assessore dell’Economia della predetta Regione, su proposta della Banca d'Italia, ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria al Credito Aretuseo e ne ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa;
il relativo giudizio risulta, allo stato, pendente innanzi a questo Tribunale.

Con memoria depositata in data 4 aprile 2018, la Difesa erariale, ha ribadito le deduzioni già articolate, anche quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse attuale all’impugnativa, alla luce delle sopravvenienze e, in particolare, della circostanza che il provvedimento di amministrazione straordinaria ha esaurito i propri effetti, essendo stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, nonché di irricevibilità per tardività, dell’impugnazione del provvedimento del 18 dicembre 2012, con il quale la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria del Credito Aretuseo ex art. 76 TUB, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 14 del 17 gennaio 2013.

Con memoria depositata in data 19 aprile 2018, parte ricorrente ha avanzato richieste di riunione del presente giudizio con quello iscritto al numero di R.G. 14696 del 2014, di rinvio della trattazione della causa e di sospensione del giudizio, rappresentando, quanto a quest’ultima richiesta, la pendenza di un procedimento in sede penale innanzi al Tribunale di Siracusa inerente, tra l’altro, a fattispecie di truffa e falso in bilancio contestate al commissario nominato dalla Banca d’Italia.

In data 27 aprile 2018, la Difesa erariale ha prodotto memoria di replica, opponendosi alle sopra indicate istanze.

All’udienza dell’11 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene preliminarmente di esplicitare le ragioni per le quali le istanze di rinvio e quella di sospensione del giudizio formulate da parte ricorrente non si valutano suscettibili di un apprezzamento positivo.

1.1. Si evidenza, in relazione ai diversi profili rappresentati, che: a) l’avviso di udienza è stato ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti e, in particolare, quanto ai ricorrenti, con pec del 27 marzo 2018, sicché, rientrando la presente controversia tra quelle soggette al rito ex art. 119 c.p.c., opera la dimidiazione dei termini processuali per il deposito di memorie e documenti, non potendosi, pertanto, ravvisare alcuna menomazione delle garanzie difensive;
b) non si ravvisa la necessità di procedere alla riunione del presente giudizio con quello proposto avverso gli atti con i quali è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e la messa in liquidazione della banca di credito cooperativa Aretuseo, tenuto conto, anche alla luce della risalenza del presente giudizio, dell’esigenza di addivenire ad una celere definizione della controversia, nonché della natura e del rapporto sussistente tra gli atti oggetto delle due controversie;
c) non sussistono i presupposti neanche per disporre la sospensione del presente giudizio, in forza del principio di autonomia tra processo amministrativo e penale.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio non ritiene di accogliere l’eccezione della Difesa erariale con la quale è stata contestata la carenza di interesse attuale all’impugnativa, alla luce delle sopravvenienze rappresentate e, in particolare, della circostanza che il provvedimento di amministrazione straordinaria ha esaurito i propri effetti, essendo stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca di credito cooperativa Aretuseo.

2.1. Il Collegio reputa, a tal fine, sufficiente rilevare che le determinazioni di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e di avvio della procedura di messa in liquidazione ex art. 80 del d. lgs. n. 385 del 1993 hanno assunto primariamente a fondamento le attività svolte nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria;
ciò, del resto, è reso evidente dalla circostanza che la Banca d’Italia ha formulato le proprie proposte di revoca e avvio della liquidazione in accoglimento dell’istanza formulata dal commissario straordinario, residuando, dunque, un interesse dei ricorrenti alla definizione nel merito del presente giudizio. Si evidenzia, inoltre, che le determinazioni successive non sono rimaste incontestate, essendo state impugnate, come sopra esposto, con distinto ricorso (numero di R.G. 14696/2014), allo stato pendente, e che se anche dall’accoglimento del presente gravame, come correttamente rilevato dalla Difesa Erariale, non potrà derivare il conseguimento del bene della vita alla base della pretesa azionata, nondimeno è configurabile una utilità per gli interessati sia pure indiretta e strumentale.

3. Il Collegio ritiene, altresì, di poter prescindere dalla ulteriore eccezione di parte resistente, di parziale irricevibilità per tardività, in considerazione della palese infondatezza del ricorso.

4. Giova preliminarmente evidenziare che per costante orientamento giurisprudenziale anche del Giudice d’Appello, gli atti posti in essere dalle Autorità di vigilanza, “ costituiscono esplicazione di potere amministrativo caratterizzato da discrezionalità tecnica ”(Consiglio di Stato n. 2328 del 2015, che, rispetto alla attività di vigilanza della Banca di Italia, richiama la funzione di tutela delle attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, dell’affidabilità complessiva del sistema bancario e, in particolare, di ogni singolo istituto, “ in concreta esplicazione di attività volta alla tutela dei valori di promozione e tutela del risparmio, nonché di esercizio dell’attività creditizia, contemplati e garantiti dall’art. 47 della Costituzione ”). Stante la natura del potere amministrativo esercitato dalle Autorità di vigilanza, gli atti adottati sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo in sede di legittimità, oltre che per vizi di incompetenza e di violazione di legge, solo per illogicità manifesta, quale figura sintomatica di eccesso di potere, non potendo il giudice amministrativo sostituire proprie valutazioni a quelle dell’organo di controllo.

5. Il decreto impugnato non presenta lacune sul piano dei giustificativi che ne hanno determinato l’adozione, essendo motivato “ per relationem ” attraverso il rinvio alla proposta di amministrazione straordinaria formulata della Banca d’Italia. L'art. 70 TUB, infatti, nell'individuare i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, disciplina anche le competenze istituzionali nella fase iniziale della stessa, attribuendo un ruolo primario alla Banca d’Italia, il cui atto di impulso costituisce una proposta obbligatoria ed in quanto tale indefettibile.

5.1. In conformità all’univoca giurisprudenza, inoltre, si ribadisce che il provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria non riveste natura sanzionatoria, sostanziandosi in una misura di gestione delle crisi degli intermediari vigilati (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. IV, 19-02-2015, n. 835, che esclude espressamente anche la natura sanzionatoria dell’amministrazione straordinaria;
Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, nr. 8016;
id., sez. VI, nr. 6583 del 2012, cit.;
id., 8 luglio 2011, nr. 4124).

5.2. Dalla documentazione versata in atti emerge che le valutazioni alla base delle determinazioni impugnate sono state assunte in esito ad una istruttoria esaustiva ed approfondita che ha evidenziato la sussistenza sia di gravi perdite patrimoniali sia di gravi irregolarità nell’amministrazione, le quali, ai sensi dell’art. 70, comma l del TUB, costituiscono, ciascuna in via autonoma, presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato.

5.3. Le criticità già rilevate nel corso degli accertamenti ispettivi del 2009, segnatamente riferite alle lacune nella valutazione del merito creditizio, anche alle luce del rapporto tra garanzie rilasciate e consistenza degli affidamenti erogati, nonché nelle carenze e nei ritardi nell’avvio delle azioni di recupero, che pure avevano indotto l’Autorità di vigilanza a formulare specifiche richieste – tra le quali, un’azione di complessivo risanamento degli equilibri tecnici e organizzativi, da affidare a un management in discontinuità con la precedente gestione, l’applicazione di un coefficiente patrimoniale specifico in ragione del rischio di credito, la limitazione dei grandi rischi – sono risultate ulteriormente acuite nel 2012, in esito agli accertamenti che hanno fatto emergere non solo una complessiva inottemperanza alle misure previamente individuate ma anche una forte riduzione del patrimonio di vigilanza risultato negativo per € 711.000, rispetto a un patrimonio netto contabile positivo per soli € 188.000 €, e, dunque, al di sotto dei requisiti minimi, un elevato rischio di liquidità, una significativa conflittualità all’interno degli organi collegiali, gravi carenze nella governance .

5.4. La gestione provvisoria disposta nel dicembre 2012 ha confermato, a seguito degli approfondimenti eseguiti dal commissario, la consistenza della gravità della situazione evidenziata, resa palese dalle perdite deteriorate che nel marzo 2013 hanno raggiunto i 18,7 milioni, nonché dalle gravi ed altrettanto eclatanti anomalie nella gestione e nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, supervisione e direzione.

5.5. A prescindere, dunque, dagli sviluppi successivi, culminati nell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (oggetto, come esposto nella narrativa in fatto, di separato giudizio), nella fattispecie, con valutazioni immuni dai vizi dedotti, non illogiche né tanto meno arbitrarie e lacunose sul piano dei presupposti di fatto, è stata proposta e poi disposta l’amministrazione straordinaria della banca di credito cooperativo.

5.6. Con precipuo riferimento alle gravi perdite patrimoniali – ferma la preclusione, per le ragioni esposte al capo 4della presente pronuncia, cui si rinvia, di un sindacato di merito – il Collegio rileva che l’evidenza delle circostanze emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio non è scalfita dalla perizia prodotta dalla difesa dei ricorrenti, dalla quale non risultano incongruenze nell’operato dell’Autorità di vigilanza ma un diverso apprezzamento basato, peraltro, su criteri non ispirati ai canoni prudenziali imposti dalla disciplina di riferimento, oltre che non aderente, sul piano della ragionevolezza, alla obiettività dei dati posti a presupposto dell’analisi. La sussistenza e consistenza delle perdite e dei gravi deficit patrimoniali risulta inequivocabilmente da tutta la documentazione in atti e del resto è implicitamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti lì dove asseriscono di propositi di ricapitalizzazione che non sono tuttavia sfociati in tempestive ed idonee iniziative;
il tentativo di aumento del capitale, infatti, non ha avuto buon esito, per mancanza di sufficienti adesioni, avendo sottoscritto tale aumento solo quattro soci per un controvalore di 6 mila euro rispetto a un fabbisogno stimato dalla banca stessa di circa 2,5 milioni di euro.

6. Del pari, si palesano infondate le deduzioni dirette a contestare la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione.

6.1. Anche con riferimento alle gravi irregolarità nella gestione, emergono considerevoli carenze e disfunzioni del processo del credito tali da denotare una gestione tutt’altro che sana e prudente;
il riferimento è in particolare: alle lacune nell’istruttoria, nel monitoraggio e nella gestione del rischio;
all’autorizzazione da parte del direttore di frequenti sconfinamenti a clientela esposta a rischio di insolvenza;
all’accettazione di non ponderate richieste di svincolo o liberazione di garanzie;
alla gestione di posizioni, per consistenti importi, intestate prevalentemente a soggetti legati da rapporti familiari o relazioni d’affari con alcuni esponenti del Consiglio di amministrazione in carica sino al 5 ottobre 2009.

6.2. Si sottolinea, inoltre, che l'esame delle circostanze accertate e la valutazione in ordine alla loro gravità e incidenza sulla conduzione generale dell'impresa devono essere globali, considerando l'influenza di ciascuna di esse sul complessivo andamento dell'istituto di credito (Cons. Stato, sez. IV, 19-02-2015, n. 835) ed è in tale unitarietà che sono state apprezzate dall’Autorità di vigilanza con valutazioni condivise in sede di adozione del decreto con il quale è stata disposta l’amministrazione straordinaria.

8. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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