TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-01-27, n. 201200086
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N. 00086/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2011, proposto da:
Innova S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M D, con domicilio eletto presso l’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi", rappresentata e difesa dall'avv. V I, con domicilio eletto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria, in Ancona, via Conca, 71;
e con l'intervento di
ad opponendum :
G C S.p.A., rappresentatq e difesq dagli avv. G C, F B, Domenico D'Alessio, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
per l'annullamento, previa sospensione,
- di tutti gli atti di indizione della gara d' appalto adottati dall' Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi- Salesi, a mezzo di procedura aperta, ed in particolare del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 ottobre 2011, con il bollettino n. 116, per l’affidamento della fornitura di pasti pronti in legame refrigerato, confezionati in atmosfera protettiva, per le necessità dei degenti e dei dipendenti dell' Ospedale di Torrette di Ancona nel periodo di chiusura della cucina interna per lavori di ristrutturazione, nella parte in cui è stato stabilito che i pasti oggetto di fornitura devono essere confezionati in atmosfera protettiva;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, connessi e consequenziali, e comunque correlati rispetto a quelli indicati in precedenza, ed in particolare del Disciplinare di Gara, laddove, alla premessa ed all' art. 1, viene stabilito che i pasti pronti oggetto della fornitura, oltre ad essere forniti in regime refrigerato, siano anche confezionati in atmosfera protettiva, e degli artt. 1 e 2 dell' Allegato D all' anzidetto Disciplinare di Gara, per i medesimi profili di cui sopra;
in tesi subordinata:
- del Disciplinare dell' anzidetta gara nella parte in cui all' art. 6.2.2, è stato stabilito, quale requisito di capacità tecnica e professionale indispensabile di partecipazione, che la ditta partecipante deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un fatturato per forniture di pasti pronti in legame refrigerato confezionati con sistemi ad atmosfera protetta presso aziende sanitarie pubbliche o private di importo pari ad almeno Euro 2.000.000,00 IVA esclusa;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, connessi e consequenziali, e comunque correlati rispetto a quelli indicati in precedenza, ed inoltre, in ogni caso:
- della risposta data dall' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi alla richiesta di riesame degli atti di indizione della gara in via di autotutela, di cui alla nota del Direttore della S.O. Acquisizione di Beni e Servizi prot. 51242 del 26.10.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi";
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione del bando pubblicato dall’azienda ospedaliera resistente per l’affidamento del servizio di confezionamento e distribuzione pasti in legame refrigerato in favore dei degenti e del personale dipendente dell’ospedale Torrette di Ancona, per il periodo di chiusura della cucina interna per lavori di ristrutturazione (l’appalto in questione – di importo pari a circa 2.470.000,00 Euro – ha una durata presunta di 300 giorni).
La ricorrente, società che opera da anni nel settore, contesta la lex specialis sotto due distinti profili (un terzo profilo è venuto meno a seguito di parziale rettifica del bando che ha implicato il venir meno di un’altra clausola che Innova riteneva illegittimamente restrittiva della partecipazione):
- in primo luogo, perché l’amministrazione richiede all’appaltatore una particolare tecnica di preparazione e confezionamento degli alimenti (ossia l’utilizzo dell’atmosfera protettiva), che Innova ritiene superflua ed eccessivamente costosa, pur evidenziando di essere in grado di utilizzare tale tecnica. La ricorrente evidenzia che l’impiego di tale tecnica (la quale fa si che gli alimenti si conservino per un tempo notevolmente superiore a quello consentito dall’utilizzo di altre metodiche di confezionamento) è inutile nella specie, visto che il capitolato d’appalto impone che la consegna dei pasti avvenga almeno tre volte la settimana;
- in secondo luogo, perché il bando richiede che il fatturato pregresso in servizi analoghi deve essere stato conseguito dai concorrenti attraverso l’esecuzione di appalti che prevedessero l’impiego della suddetta tecnologia. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che la maggior parte delle imprese del settore (ivi inclusa essa ricorrente) non utilizza tale tecnologia, per cui il requisito in parola è stato maturato – accidentalmente, sottolinea Innova – solo da pochi operatori. Pertanto, anche sotto questo profilo la clausola del bando produce una notevole contrazione del numero dei possibili aspiranti e, in relazione alla specifica posizione di Innova, penalizza un’impresa che può vantare un fatturato in servizi analoghi notevolmente superiore a quello minimo richiesto dal bando.