TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-09-15, n. 202211877
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Pubblicato il 15/09/2022
N. 11877/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09839/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9839 del 2022, proposto da:
Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dedalus Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Dover Scalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Business Integration Partners S.p.A., Expleo Italia S.p.A., Etna Hitech Società Consortile per Azioni, Vodafone Italia S.p.A., Healthware Group S.r.l., Famas System S.p.A., Ibm Italia S.p.A., Consis Soc. Cons. A R.L., Nuvyta S.r.l., Leonardo S.p.A., Xenia Reply S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Inmatica S.p.A., Data Processing S.p.A., Artexe S.p.A., Vesenda S.r.l., Capgemini Italia S.p.A., El.Co. S.r.l., Teleconsys S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Exprivia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata, Crescenzio Santuori, Francesca Romana Feleppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della comunicazione di Consip avente a oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in n. 6 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, per l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365 - lotto 4 - Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, firmata digitalmente in data 17 giugno 2022, con la quale Consip ha comunicato “l'aggiudicazione definitiva non efficace della gara in oggetto per il Lotto 4”;
- della proposta di aggiudicazione e del verbale di gara n. 28 del 12 maggio 2022;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio tecnico e pertanto a essere dichiarata prima classificata nella gara relativa al lotto 4 della procedura di cui è causa e per la condanna di Consip S.p.A. a riformulare la graduatoria ai fini della conseguente aggiudicazione, ponendo al primo posto l'RTI Almaviva o, in via subordinata, per la condanna di Consip S.p.A. a disporre il soccorso procedimentale ai fini dell'aggiudicazione;
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- della risposta fornita dalla stazione appaltante con nota di chiarimenti in data 25.01.20202 al quesito n. “63”;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa, Dedalus Italia S.p.A, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Exprivia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24.8.2022 alla Consip S.p.a. nonché alle controinteressate in epigrafe, ritualmente depositato il 29.8.2022, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:
- della comunicazione di Consip avente a oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in n. 6 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, per l’affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365 - lotto 4 - Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, firmata digitalmente in data 17 giugno 2022, con la quale Consip ha comunicato “l’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in oggetto per il Lotto 4”;
- della proposta di aggiudicazione e del verbale di gara n. 28 del 12 maggio 2022;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
nonché:
- per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio tecnico e pertanto a essere dichiarata prima classificata nella gara relativa al lotto 4 della procedura di cui è causa e per la condanna di Consip S.p.A. a riformulare la graduatoria ai fini della conseguente aggiudicazione, ponendo al primo posto l’RTI Almaviva o, in via subordinata, per la condanna di Consip S.p.A. a disporre il soccorso procedimentale ai fini dell’aggiudicazione;
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso.
2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente, concorrente in Rti alla procedura di gara summenzionata, e allo stato quarta con il punteggio complessivo di 88,99640, a fronte del punteggio di 90,97469 attribuito al Rti collocato al primo posto, prospetta, quale unica doglianza, pur variamente declinata nei motivi di impugnazione, l’illegittimità della decisione della Commissione di gara, successivamente avallata dalla stazione appaltante, la quale, relativamente al lotto 4 (centro-sud), non ha attribuito al medesimo Rti il punteggio tabellare di n.3 punti previsto dal criterio C05 del capitolato d’oneri.
Nello specifico, il criterio in questione (rif. pagg.41-42 del capitolato), afferente al coinvolgimento di PMI/startup innovative, prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti, di cui 6 assegnati in via discrezionale (previa valutazione della proposta progettuale circa il suddetto coinvolgimento) e 3 in via tabellare, attribuiti in caso di “impegno ad utilizzare almeno una struttura dedicata PMI/startup innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento (3 punti tabellari - on/off)”.
In sede di offerta tecnica per il lotto 4, l’Rti di cui fa parte l’odierna ricorrente, in calce al par.