TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2017-04-24, n. 201700398

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2017-04-24, n. 201700398
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700398
Data del deposito : 24 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2017

N. 00398/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2017, proposto da:
B R rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Venezia, Calle Avvocati 3911;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , Prefettura-U.T.G. d Padova, in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Padova prot. n. P-PD/L/Q/2016/100708/VB del 04.11.2016, notificato il 17.11.2016, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura-U.T.G. di Padova.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13 gennaio 2017 il Sig. Rexhaj Bashkim, già titolare di un permesso di soggiorno stagionale rilasciato nell’ottobre del 2015 di durata semestrale, ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Padova meglio indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, a causa del mancato svolgimento del numero minimo di giornate lavorative nel settore agricolo (in particolare nel presente caso è risultato che l’odierno ricorrente ha svolto solo cinque giornate lavorative nel settore agricolo).

Avverso il suddetto provvedimento è insorto il Sig. Rexhaj Bashkim con ricorso articolato in un unico motivo, con il quale è stata denunciata violazione di legge, per aver al contrario l’odierno ricorrente svolto un totale di 45 giornate lavorative nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 gennaio 2016 (come da estratto conto previdenziale-All.2 del fascicolo di parte ricorrente).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 9 marzo 2017 il Collegio, alla presenza delle parti, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., eventuali profili di inammissibilità del ricorso per mancata regolarizzazione del deposito telematico del ricorso.

Veniva pertanto fissata la successiva udienza del 23 marzo 2017 per consentire alla parte ricorrente di dedurre sul punto.

In data 22 marzo 2017 parte ricorrente provvedeva ad un nuovo deposito telematico firmato con firma digitale.

Alla successiva udienza del 23 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

In primo luogo occorre rilevare che il nuovo deposito telematico, firmato con firma digitale a differenza del primo deposito (ove, come rilevato dalla Segreteria, il ricorso non risultava “ asseverato ”), è idoneo a regolarizzare la precedente anomalia, aderendo il Collegio all’indirizzo giurisprudenziale meno restrittivo da ultimo espresso dal Consiglio di Stato, Sez.IV, con sentenza n.1322/2017 in tema di processo amministrativo telematico e considerando, altresì, che la regolarizzazione è tempestivamente avvenuta prima del trattenimento della causa in decisione.

Nel merito il ricorso è infondato.

L’art. 24 D.Lgs n.286/1998 rubricato “ lavoro stagionale ” stabilisce, al comma 1, che il permesso di soggiorno stagionale può essere richiesto nei settori “ agricolo e turistico/alberghiero ”.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo consente la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato soltanto qualora il lavoratore stagionale abbia “ svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi. ”.

La lettura congiunta dei due suddetti commi conduce a ritenere che non qualunque attività lavorativa (se svolta regolarmente per almeno tre mesi) può condurre alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, ma solo l’attività lavorativa svolta dal lavoratore stagionale nei settori agricolo o turistico/alberghiero (gli unici due settori per i quali è possibile rilasciare un tal tipo di permesso di soggiorno).

Nel presente caso dall’estratto contributivo depositato dal ricorrente (All.2) emerge solo che il Sig. Rexhaj Bashkim ha lavorato come “ agricolo giornaliero ” per cinque giornate, per poi lavorare dal 15.12.2015 al 30.01.2016 presso la società Partes s.r.l. con dicitura generale “ lavoro dipendente ”, senza altra specificazione.

Di conseguenza il ricorrente non solo non ha fornito prova di aver successivamente lavorato nei settori agricolo e turistico/alberghiero (dato che non vi è prova che l’attività lavorativa svolta presso la Partes s.r.l. sia riconducibile ad uno dei due settori de quibus ), ma in ogni caso non risulta nemmeno che l’odierno ricorrente abbia svolto attività lavorativa “ per almeno tre mesi ”, dato che dall’estratto contributivo emerge un periodo di lavoro di durata inferiore.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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