TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-16, n. 202308374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-16, n. 202308374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308374
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 08374/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04128/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da A e il Vino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M S, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della determinazione dirigenziale

III

Municipio rep. CD/505/2022, prot. CD/26005/2022 del 7 marzo 2022, afferente al tardivo ed illegittimo diniego di OSP con riguardo alla domanda CD/2020/58836 del 20 giugno 2020.

2. Di ogni altro atto o provvedimento connesso, collegato, presupposto o conseguente, ancorché incognito, con espresso, ma non esclusivo, riferimento agli atti incogniti e non consegnati ex art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, richiamati nel provvedimento impugnato.

3. Nonché per la disapplicazione o l’annullamento della “circolare” QH/2021/10630 del 17 marzo 2021 del Mobilità e Trasporti di Roma Capitale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A e il Vino S.r.l. il 25/10/2022:

1. della determinazione dirigenziale

III

Municipio rep. CD/2120/2022, prot. CD/130811/2022 del 14 ottobre 2022 notificata il 17 ottobre 2022, afferente l’integrazione e la convalida ex art. 21 nonies – 2 comma L.241/1990 della D.D.

III

Municipio rep. CD/505, prot. CD/26005 del 7 marzo 2022, afferente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata con SCIA prot. CD2020/27312 del 4 marzo 2021;

2. della nota della Polizia Roma Capitale Prot. UD -2022-55679 notificata il 17 ottobre 2022 e di ogni altro atto o provvedimento connesso, collegato, presupposto o conseguente, ancorché incognito, con espresso, ma non esclusivo, riferimento agli atti incogniti e non consegnati ex art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, richiamati nel provvedimento impugnato;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale, la società ricorrente – che esercita attività di somministrazione di alimenti in locale sito sulla Via Cimone – ha impugnato il provvedimento del 7.03.2022 indicato in epigrafe, con cui il competente Ufficio dell’Amministrazione capitolina ha denegato la concessione di occupazione di suolo pubblico previamente realizzata a servizio del locale (a seguito di Scia presentata in data 20.06.2020 ai sensi della normativa emergenziale adottata da Roma capitale).

2. Il provvedimento di decadenza è stato adottato – previo rigetto delle osservazioni procedimentali formulate dalla ricorrente – sulla base del parere negativo reso dalla Polizia Locale di Roma Capitale, perché l’occupazione “ giacché insiste su carreggiata, è in netto contrasto con le vigenti norme del Codice della Strada ”, richiamando altresì le direttive del Dipartimento Mobilità e Trasporti sulla inammissibilità di occupazioni in zone di parcheggio o sul marciapiede sulla viabilità principale.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, sulla base di distinte censure. In particolare:

- con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione delle norme procedimentali, poiché con il preavviso di rigetto l’Amministrazione le avrebbe comunicato motivi ostativi diversi da quelli infine posti a fondamento del provvedimento impugnato;

- con il secondo motivo, la ricorrente ha invece denunciato la violazione delle norme per l’adozione dei provvedimenti di secondo grado, essendosi – in tesi – già formato il provvedimento di silenzio assenso alla occupazione (ciò che invece nella motivazione l’Amministrazione ha escluso, per il ritenuto contrasto dell’occupazione con il Codice della Strada, che impedirebbe l’adozione del provvedimento per silentium );

- con il terzo motivo, infine, la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme del Codice della Strada nonché il difetto di istruttoria, poiché la Via Cimone di cui si discute ricade, in realtà, nella viabilità locale, con la conseguenza che le argomentazioni e i richiami, anche alle circolari, operati dalla p.a. sarebbero, in sostanza, inconferenti, fermo restando che la osp ricade su stalli di sosta, pertanto non può essere di intralcio alla circolazione veicolare.

4. Con decreto n. 2501/2022 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica. Con ordinanza n. 2983 dell’11.05.2022 il Collegio ha respinto l’istanza, non ravvisando il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio e non risultando, dal corredo fotografico allegato dalla ricorrente, il posizionamento della osp su stalli di sosta.

5. Con ordinanza n. 2580/2022 il Consiglio di Stato, pur respingendo l’appello cautelare proposto dalla ricorrente, ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti, anche di carattere istruttorio.

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