TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-02-10, n. 202200105
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2020, proposto da
Ambrogio Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5 agosto 2020 n. 11452, con il quale è stato dichiarato che gli impianti gestiti da Ambrogio Trasporti S.p.A. rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 30 settembre 2019 n. 130 e in relazione ad essi la Società è soggetta agli obblighi previsti da tale delibera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Flavia Risso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la delibera n. 98/2018, dell’11 ottobre 2018 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) avviava il procedimento volto a definire le misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari.
Con successiva delibera n. 42/2019, del 12 aprile 2019, oltre a prorogare i termini di conclusione del procedimento, l’Autorità indiceva la consultazione pubblica.
Nella memoria del 23 novembre 2021 l’Autorità evidenzia che alla consultazione pubblica partecipavano vari soggetti, tra cui i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le associazioni di categoria e che il testo posto in consultazione era stato oggetto di un’audizione degli stakeholder tenutasi il 24 maggio 2019.
Sempre nella memoria si legge che in data 31 maggio 2019, nell’ambito dell’iter di perimetrazione dei soggetti destinatari delle Misure, gli Uffici dell’Autorità individuavano i Gestori di impianti raccordati sulla base dell’elenco degli impianti raccordati fornito dai Gestori delle reti ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 112/2015 e dalle Autorità di Sistema Portuali e indirizzavano a tali Gestori – tra i quali la società ricorrente – la nota prot. 5773/2019.
Con tale nota, gli Uffici comunicavano l’intendimento di applicare le misure di regolazione proposte con la sopra citata delibera n. 42/2019 “…a tutti gli operatori degli impianti di servizio collegati alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, del d.lgs. 112/2015, tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione dei servizi svolti negli stessi impianti, nonché ai gestori dell’infrastruttura, ai proprietari degli impianti di servizio, ed ai richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria” e di voler “esentare dall’applicazione delle stesse, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private collegate alle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 e adibite unicamente alle operazioni merci dei proprietari delle infrastrutture stesse, nonché i fornitori di servizi all’interno di queste, dovendosi altresì evidenziare che l’esenzione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l’accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.
Con la stessa comunicazione, veniva richiesto a tali Gestori di indicare l’appartenenza alle suddette categorie di soggetti “si invita Codesta Società a voler specificare se gli impianti raccordati da essa gestiti rientrano tra quelli annoverabili nel punto 1 o nel punto 2”.
Con delibera dell’Autorità del 30 settembre 2019, n. 130, veniva concluso il procedimento avente ad oggetto l’accesso agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari che presso tali impianti vengono erogati, avviato con delibera dell’11 ottobre 2018, n. 98.
Con nota prot. n. 13583 del 28 ottobre 2019, a firma del Dirigente dell’Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell’Autorità, l’ART richiedeva alla ricorrente di compilare i moduli alla stessa allegati, dichiarando se la stessa società rientrasse o meno nell’ambito di applicazione delle misure approvate con la delibera n. 130/2019.
In particolare, nella nota si legge “Si comunica che in data 1° ottobre 2019 l’Autorità ha concluso il procedimento avviato con la delibera n. 98/2018 del 12 ottobre 2018 ed ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 130/2019, recante le “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”, a cui si rimanda tramite il seguente link: http://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-130-2019/. Il punto 3 della misura 3 dell’allegato A alla citata delibera prevede quanto segue: “entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i Gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall’Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione di cui alla Misura 3”. Di conseguenza le scadenze temporali, di cui sopra, fanno riferimento ad una data di pubblicazione delle istruzioni operative non successiva al 31 ottobre 2019 ed al conseguente termine ultimo per l’effettuazione delle specificate notifiche, da parte dei citati Gestori di impianti/siti interconnessi, pari al 29 gennaio 2020. Evidenziando come la delibera n. 130/2019 concluda l’attività di consultazione e raccolta dati effettuata dall’Autorità anche attraverso l’interlocuzione con i Gestori di impianti/siti destinatari della presente comunicazione e la loro cortese collaborazione, si richiama la necessità di ottemperare alle misure recate da detta delibera, ed in particolare alla citata misura 3, che esula da qualsiasi correlazione con le comunicazioni già intercorse nel periodo antecedente alla pubblicazione della delibera in oggetto. La compilazione dei moduli predisposti per la notifica di cui trattasi, effettuabile attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di dettaglio che saranno pubblicate sul sito web dell’Autorità entro e non oltre il 31 ottobre p.v., è soggetta alla normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni saranno inoltre oggetto di verifica da parte degli Uffici dell’Autorità. Si rammenta che, in caso di mancata risposta, o di informazioni non veritiere o incomplete, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente”.
Con nota prot. n. 3099/2020, la ricorrente effettuava la notifica della dichiarazione di appartenenza di cui alla citata Misura 3.3 della delibera n. 130/2019, affermando di non esservi inclusa.
Con nota prot. 11452/2020 del 5 agosto 2020, gli Uffici dell’Autorità evidenziavano come gli impianti gestiti dall’odierna ricorrente, alla luce di quanto disposto dalla Misura 3.2 e da quanto chiarito dal modulo 2, dovessero essere considerati rientranti nell’ambito di applicazione della delibera in esame, in quanto utilizzati per le operazioni merci di soggetti terzi.
Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota ART del 5 agosto 2020, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 1, lettere m) e n) del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112, violazione dell’art. 13, commi 2, 9 e 11 del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, il Collegio ha dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione delle parti ed ha assegnato la causa a