TAR Brescia, sez. II, ordinanza collegiale 2012-07-19, n. 201201384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza collegiale 2012-07-19, n. 201201384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201384
Data del deposito : 19 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00481/2012 REG.RIC.

N. 01384/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00481/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2012, proposto da:


B E A, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Brescia,Viale Stazione, 33;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l’accertamento

DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO-RIFIUTO SULL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEL RICORRENTE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che il ricorrente, cittadino marocchino, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e la sua condanna a provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 21;

- che è inutilmente decorso il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/94;

Atteso:

- che l’Avvocatura dello Stato ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

- che a tale proposito il Collegio, nonostante le proprie precedenti pronunce in senso contrario, ravvisa l’opportunità di uniformarsi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (nel pronunciarsi sull’appello avverso una sentenza di questo stesso Tribunale) nella decisione 3727 del 26 giugno 2012, nella quale si legge che il Collegio di secondo grado “non condivide la tesi del T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento)”;

- che pertanto deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e l’intera controversia deve essere rimessa alla cognizione del giudice territorialmente competente e cioè del T.A.R. Lazio sede di Roma;

- che presso quest’ultimo la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del D. Lgs. 104/2010 (cfr. ordinanza Sezione in data 17/7/2012 n. 1368);

- che le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che l’individuazione del giudice competente è stata indotta anche dal precedente, ormai consolidato, orientamento di questo Tribunale;

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