TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2009-11-17, n. 200901472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2009-11-17, n. 200901472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200901472
Data del deposito : 17 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01169/2006 REG.RIC.

N. 01472/2009 REG.ORD.COLL.

N. 01169/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2006, proposto da:


Soc. Villa Arianna a R.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C A, con domicilio eletto in Roma, via della Maratona, 56;


contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21 presso la sede dell’Avvocatura comunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della D.D. n. 3439 del 15 dicembre 2005 con cui il Comune ha intimato alla ricorrente la chiusura dell’attività di comunità alloggio per anziani “Villa Arianna” sita in Roma, via Viotti n. 23;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1308/06;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2009 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. Abbate per la ricorrente e l’avv. Murra per il Comune di Roma;


Visto l’art. 44 del R.D. n. 1054/1924 come modificato dalla legge n. 205/2000.

Considerato necessario, ai fini del decidere, acquisire notizie e chiarimenti da parte del Comune di Roma in ordine allo stato del procedimento di condono edilizio avviato dalla ricorrente nel 2004 posto, peraltro, che la società interessata, di recente, sembra aver assolto alle richieste di integrazione documentale formulate dall’amministrazione resistente;

che il Comune di Roma dovrà depositare quanto sopra richiesto entro 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se antecedente, della presente ordinanza, periodo durante il quale la stessa amministrazione avrà cura di concludere il predetto procedimento avviato nel 2004 dalla ricorrente;

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