TAR Lecce, sez. III, sentenza 2011-05-23, n. 201100887
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Testo completo
N. 00887/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2011, proposto da:
Sice Appalti Srl, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati con la mandante Griec A.M. Srl, rappresentate e difese dall'avv. Antonio Ausiello, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Emanuele Carratta in Lecce, via G Leopardi,52;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Pezzuto, Mario Capilungo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Trinchese 61/D c/o Iacp;
nei confronti di
- RI Srl, nella qualità di capogruppo mandataria dell’Ati con le mandanti A.T.M. Srl e Brindisi Elevatori Srl, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Flascassovitti, Simona Esposito, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 1;
- Società CA ing. Paolo Srl, nella qualità di capogruppo mandataria dell’Ati con le mandanti Essecie Srl e V.O.E.M. Srl (seconda contro interessata/prima non anomala), non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 94 del 7 dicembre 2010, notificata a mezzo fax il 13 dicembre 2010, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. RI Srl - A.T.M. Srl - Brindisi Elevatori Srl nonché dichiarata quale prima offerta non anomala quella presentata dall'A.T.I. CA ing. Paolo Srl - Essecie Srl - V.O.E.M. Srl con il ribasso del 25,102;
- del verbale di gara 22 aprile 2010 (pienamente conosciuto solo in data 28 dicembre 2010), relativamente alla illegittima ammissione alla gara e dell'A.T.I. RI Srl - A.T.M. Srl - Brindisi Elevatori Srl, e dell'A.T.I. CA ing. Paolo Srl - Essecie Srl - V.O.E.M.;
- del verbale di gara 15 ottobre 2010 (pienamente conosciuto solo in data 28 dicembre 2010), con il quale si è ritenuta congrua l'offerta di ribasso presentata dall'A.T.I. RI Srl - A.T.M. Srl - Brindisi Elevatori Srl, nonché per aver proceduto illegittimamente alla verifica di cui all'art. 48 comma 2 D.lgs 163/2006 sia nei confronti dell'A.T.I. aggiudicataria, sia nei confronti della società V.O.E.M. Srl (mandante dell'A.T.I. CA ing. Paolo Srl - Essecie Srl - V.O.E.M. Srl);
- del verbale di gara del 18 ottobre 2010 (pienamente conosciuto solo in data 28 dicembre 2010), nella parte in cui il Presidente di gara ha aggiudicato provvisoriamente la gara all'A.T.I. RI con il ribasso del 33,817 e dichiarato l'A.T.I. CA ing. Paolo Srl - Essecie Srl - V.O.E.M. Srl quale prima offerta non anomala;
- ove occorra, della nota prot. 11906 del 13 dicembre 2010, trasmessa a mezzo fax in pari data, a firma del coordinatore del Servizio progettazione, con la quale si comunicava la determina dirigenziale n. 1434 del 7 dicembre 2010;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi tutti i verbali del sub-procedimento di verifica dell'anomalia nei confronti dell'A.T.I. aggiudicataria, non conosciuti né rilasciati in sede di riscontro di accesso agli atti, benché richiesti;
- dell'eventuale contratto di appalto eventualmente stipulato e di tutti gli atti esecutivi inerenti l'espletamento dei lavori (verbale consegna lavori);
- della nota n. 27, del 7 gennaio 2011, notificata in pari data, a firma del Coordinatore del Servizio Progettazione, con la quale si è disposto il rigetto della richiesta di revoca/annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. aggiudicataria, presentata da questa difesa, per conto della ricorrente, con istanza in data 30 dicembre 2010;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché
per l’aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente quale seconda graduata nella gara de qua, ovvero per la declaratoria del suo diritto al subentro nel contratto ai sensi dell'art. 124 ss. c.p.a. per aver presentato il maggior ribasso;
nonché per il riconoscimento in favore della ricorrente del risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori, previa dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto ex art. 245 bis e ter, come introdotto dall'art. 10 D.lgs. n. 53/2010 ovvero in subordine, del risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 10 oppure del 5 del prezzo netto offerto, in conformità dell'art. 245 quater D.lgs. 163/2006, nonché alla condanna del risarcimento dei danni curriculare determinata dal Collegio ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto cumulativamente alle suddette sanzioni alternative
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce e dell’ATI RI Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto RI Srl, nella qualità di capogruppo mandataria dell’Ati con le mandanti A.T.M. Srl e Brindisi Elevatori Srl, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Flascassovitti, Simona Esposito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 1;
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