TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300705
Data del deposito : 22 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01532/2012 REG.RIC.

N. 00705/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01532/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, tutti in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori iscritti per l’anno scolastico 2012 – 2013 presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Comune di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Antichi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. SC in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del ND , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, viale G. Mazzini 60;



nei confronti di

-OMISSIS-;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS- n. 52 del 31.07.2012 avente ad oggetto "Erogazione servizi negli asili nido e nelle scuole comunali per l'infanzia: determinazione criteri di compartecipazione degli utenti e relative tariffe" mediante la quale sono state approvate le nuove tariffe relative ai servizi comunali per la prima dell'infanzia, in vigore a decorrere dall'anno educativo 2012/2012;

nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione in data 27.09.2012 con cui il Comune di -OMISSIS- ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2012 nella parte in cui recepisce, allega e presuppone le determinazioni di cui all'atto impugnato e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non cognito, immediatamente lesivo delle posizioni soggettive dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 16 e depositato il 22 ottobre 2012, VA -OMISSIS- e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti genitori di minori iscritti presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Comune di -OMISSIS-, esponevano che, nei mesi di gennaio e febbraio 2012, era stata loro richiesto di confermare l’iscrizione dei propri figli per l’anno scolastico 2012 – 2013 mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dall’Istituzione Servizi Infanzia, Documentazione Educativa (“ISIDE”), ente strumentale istituito dal Comune per la gestione dei servizi per la prima infanzia. Al momento della conferma dell’iscrizione, le condizioni tariffarie in vigore per la fruizione dei servizi scolastici erano quelle risultanti dalle deliberazioni di Giunta municipale del 7 dicembre 2004, n. 707, e 28 dicembre 2004, n. 763, di talché – proseguivano i ricorrenti – essi avevano confidato che la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio sarebbe stata determinata anche per l’anno scolastico 2012 – 2013 alla stregua dei medesimi criteri, convincimento avallato dallo stesso tenore della dichiarazione di “riconferma iscrizione”, attestante che la quota di compartecipazione non avrebbe subito modifiche “per l’intero anno scolastico”. Di contro, e del tutto inopinatamente, con deliberazione consiliare del 31 luglio 2012, n. 52, l’amministrazione comunale aveva invece approvato le nuove tariffe dei servizi per la prima infanzia in vigore a partire proprio dall’anno scolastico 2012 – 2013, e quindi immediatamente applicabili anche nei confronti di coloro che avevano chiesto e ottenuto la conferma dell’iscrizione sulla base del tariffario antevigente. Lamentando di non aver ricevuto alcuna forma di comunicazione e/o informazione, né preventiva né successiva, delle decisioni assunte dal Consiglio comunale, il 13 settembre 2012 essi ricorrenti avevano presentato una petizione al Comune per denunciare l’insostenibilità delle nuove tariffe, che avevano determinato un aumento della quota di compartecipazione delle famiglie in alcuni casi superiore al 300%, e la scorrettezza della condotta osservata dall’amministrazione, che li aveva posti dinanzi al fatto compiuto senza neppure poter scegliere se iscrivere i propri figli presso strutture alternative, private o statali, stante la chiusura dei termini per le iscrizioni sin dal mese di gennaio. I numerosi incontri, successivamente intervenuti tra un comitato dei genitori e i rappresentanti del Comune, non avevano tuttavia sortito alcun esito positivo, nonostante le manifestazioni di intenti da parte dell’amministrazione.

Tanto premesso in fatto, sulla scorta di tre motivi in diritto i ricorrenti concludevano affinché, previa sospensione dell’efficacia, la sopra menzionata delibera n. 52 del 31 luglio 2012 fosse annullata in tutto o in parte, con contestuale adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio e condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento dei danni.

Costituitosi il Comune di -OMISSIS-, che resisteva al gravame, nella camera di consiglio del 7 novembre 2012 la domanda cautelare veniva riunita al merito. La causa era quindi discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 febbraio 2013, preceduta dal deposito di memoria difensiva ad opera del solo Comune resistente.



DIRITTO

La controversia ha per oggetto la deliberazione n. 52 del 31 luglio 2012, mediante la quale il Comune di -OMISSIS- ha approvato le nuove tariffe relative ai servizi comunali per la prima infanzia, in vigore con decorrenza dall’anno scolastico 2012 – 2013. I ricorrenti, tutti genitori di bambini già iscritti presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali sin dall’anno scolastico 2011 – 2012, si dolgono del fatto che la delibera in questione, della quale chiedono l’annullamento, sia stata adottata dopo che, nel mesi

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