TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-07-19, n. 202304397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-07-19, n. 202304397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304397
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 04397/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05388/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di ex Presidente del Consiglio di amministrazione della -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F F, E M, I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Verdoliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

1) del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-, comunicato il successivo -OMISSIS-, col quale l’Area IV Staff 1 della Prefettura-UTG di Napoli ha dichiarato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 25 cod. civ., della -OMISSIS-, con sede in Napoli al -OMISSIS-, iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Napoli al n. -OMISSIS-, e la nomina di un Commissario straordinario della medesima in persona del Vice Prefetto, Dott. -OMISSIS-;

2) per quanto occorra, della nota prefettizia del -OMISSIS-, non comunicata al legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, recante l'avvio del procedimento per lo scioglimento degli organi della -OMISSIS- stessa e per la nomina del Commissario straordinario;

3) di tutti i verbali, gli atti e provvedimenti istruttori richiamati negli atti impugnati sub 1 e 2, se ed in quanto lesivi per gli interessi dei ricorrenti, ivi compresa:

- la nota n.-OMISSIS- - mai trasmessa alla -OMISSIS- - con la quale il Ministero dell'Interno ha rilevato “la mancata comunicazione dei bilanci per gli anni 2018 e 2019;
la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite;
il persistente conflitto fra il vecchio e il nuovo amministratore;
la lunga e ponderata analisi svolta sulla fattispecie concreta, siano elementi sufficienti all'adozione del provvedimento”;

- la nota del -OMISSIS- della Guardia di Finanza, I Nucleo operativo Metropolitano di Napoli - mai trasmessa alla -OMISSIS- - con la quale sarebbero state rilevate presunte incongruenze nell'attività della -OMISSIS-;

4) di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale ai decreti impugnati, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ivi compreso l'eventuale decreto di nomina di uno o più vice-commissari che fosse stato emesso medio tempore dalla Prefettura e non notificato ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n. 2187 del 16 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. G P, presenti gli avvocati F e G per le parti ricorrenti, l'avv. dello Stato A. Cantore per il Ministero dell'Interno, l'avv. Verdoliva che deposita richiesta di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 16 novembre 2022, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di ex Presidente del Consiglio di amministrazione della -OMISSIS-, hanno impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-, unitamente agli atti ad esso connessi in epigrafe indicati in dettaglio, coi quali la Prefettura-UTG di Napoli aveva dichiarato lo scioglimento, ai sensi dell’art. 25 cod. civ., della -OMISSIS-.

2.- Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. Violazione per mancata applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i. in assenza di comunicazione dell’avvio del procedimento. Difetto di motivazione e d’istruttoria. Travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Malgoverno e sviamento.

Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.c.

La Prefettura di Napoli, nel decidere in merito alle sorti della -OMISSIS-, avrebbe violato le più elementari regole che governano il procedimento amministrativo e frustrato il diritto di difesa degli odierni ricorrenti, i quali sono stati pretermessi nella fase istruttoria, peraltro del tutto carente, che ha preceduto l’adozione dei provvedimenti impugnati.

2) Medesima censura di cui al punto 1), sotto diverso profilo.

Ove fosse stato garantito il contradittorio procedimentale, la Prefettura si sarebbe avveduta di alcune circostanze decisive tali da non giustificare il commissariamento, ossia:

1. le rimostranze sulla precedente gestione della -OMISSIS-, retta da -OMISSIS-;

2. gli episodi di mala gestio tali da indurre -OMISSIS- a revocare l’incarico di amministratore unico al predetto -OMISSIS- ed a nominare -OMISSIS-, noto e stimato dottore commercialista e professionista nel settore;

3. con determina iscritta nel Registro delle Imprese l’-OMISSIS- e notificata alla Prefettura il -OMISSIS- e, ad oggi, ancora in attesa di ratifica da parte della Prefettura della -OMISSIS-, si era provveduto ad assumere i seguenti atti:

i) sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione i quali avevano concorso alla gestione dell’ente (Famiglia -OMISSIS-) con altre persone di adeguata professionalità;

ii) ripristino dell’organo di controllo e nomina di professionisti indipendenti;

4. la -OMISSIS-, odierna ricorrente, aveva manifestato la volontà di finanziare il risanamento della -OMISSIS-;

5. -OMISSIS- aveva tempestivamente avviato una puntuale attività ricognitiva della gestione, evidenziandone le criticità ed individuando un piano programmatico per il risanamento della -OMISSIS- e ciò, in particolare:

- ripristinando i libri sociali (consegnati alla Guardia di Finanza a seguito dell’accesso del 1° Nucleo Operativo di Napoli - Sezione Operativa – avvenuto nelle date -OMISSIS-;

- redigendo l’inventario fisico dei beni della -OMISSIS- con relative prove fotografiche (anch’esso consegnato alla Guardia di Finanza e trasmesso alla Prefettura);

- ricostruendo la situazione debitoria e l’impianto contabile, allo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della -OMISSIS-;

- avviando la definizione in via transattiva dell’esposizione debitoria verso le Banche;

- redigendo il bilancio al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, non ancora approvati a causa dello stato determinato dalla stessa Prefettura che, ad oltre un anno di distanza dalla sostituzione dei Consiglieri di amministrazione, ancora non aveva iscritto la nomina nel Registro delle persone giuridiche;

- presentando un esposto/querela ai Carabinieri di Agropoli sui fatti di gestione che avevano attinto la -OMISSIS- durante la gestione di -OMISSIS-;

- convocando, in data -OMISSIS-, l’assemblea della società -OMISSIS-, società partecipata al 100 % dalla -OMISSIS-, per la revoca dell’incarico a --OMISSIS- quale amministratore Unico per gravi irregolarità con la nomina di un nuovo amministratore;

- relazionando alla Prefettura di Napoli i fatti di gestione e le azioni poste in essere, in ottemperanza all’obbligo di comunicazione previsto dall’art 25 cod. civ. (cfr. pec del 21 marzo 2022 da parte di Pagano alla Prefettura);

- predisponendo, nell’attesa della ratifica da parte della Prefettura di Napoli del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale quanto necessario per deliberare:

a) l’azione di responsabilità nei confronti di -OMISSIS-;

b) l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021;

c) l’approvazione di un piano di rilancio della -OMISSIS-.

Quanto innanzi esposto dimostra il ripristino dello stato di legalità in esito all’insediamento di -OMISSIS- nella carica di Presidente della -OMISSIS-, non essendovi alcuna necessità di dare corso al commissariamento dell’ente.

3) stessa censura, sotto ulteriore profilo, di cui al punto 1).

La motivazione del decreto impugnato farebbe riferimento ad irregolarità anacronistiche, contestabili a -OMISSIS- e non già alla nuova governance.

La situazione conflittuale, riportata nel decreto di commissariamento, tra -OMISSIS- e il ricorrente -OMISSIS- si è acutizza per il fatto che la Prefettura di Napoli non ha provveduto nell’immediato ad annotare nel Registro delle persone giuridiche la nomina del secondo, destando instabilità nella gestione della -OMISSIS- ed inducendo -OMISSIS- a porre in essere atti successivi che hanno messo ulteriormente a rischio la gestione del patrimonio della -OMISSIS-.

Inoltre, con l’ordinanza del -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Napoli VII Sez. Civile e la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, è ormai affermata con evidenza la legittimità della nomina di -OMISSIS-.

4) violazione e mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della legge. n. 241/1990 e ss mm.;
risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art.

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