TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-12-20, n. 202404164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-12-20, n. 202404164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202404164
Data del deposito : 20 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2024

N. 04164/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01273/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2024, proposto da
Gugli S.r.l.S. Centro Revisioni Auto, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Ufficio Motorizzazione Civile di TA), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;



nei confronti

Città Metropolitana di TA e Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, non costituite in giudizio;



per l'annullamento

a) della nota del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di TA n. 13968 in data 1 luglio 2024, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. 209 in data 19 aprile 2018; b) della nota del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di TA n. 10271 del 13 maggio 2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la nota del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di TA n. 13968 in data 1 luglio 2024, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. 209 in data 19 aprile 2018; b) la nota del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di TA n. 10271 del 13 maggio 2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la revoca dell’autorizzazione n. 209 del 19 aprile, rilasciata al Centro Revisioni Auto della ricorrente, è stata disposta dal Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di TA sulla base di presunte irregolarità nel rilevamento del chilometraggio nel corso di otto revisioni effettuate presso la struttura; b) l’Amministrazione ha rilevato che in almeno otto casi i veicoli sottoposti a revisione riportavano un chilometraggio inferiore rispetto alla revisione precedente.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il centro utilizza il software Wrev OM, conforme al Protocollo MCTC Net 2, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27 gennaio 2024 (omologazione n. 328/PCP/RSW/NET2/12/RM); b) il software non fornisce il dato relativo al chilometraggio registrato nella revisione precedente, sicché è impossibile per l’ispettore accertare eventuali discrepanze; c) il compito del centro di revisione è limitato alla registrazione dei chilometri indicati dal

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