TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-23, n. 201500764
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00764/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Edison D.G. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. G F F, F R, G M, con domicilio eletto presso Avv. G M in Ancona, viale della Vittoria, 11;
contro
Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. (Fermo Asite S.r.l.), Societa' Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l., Società San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ozi, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99;
nei confronti di
Società Sgr Reti S.p.A.;
per l'annullamento
della nota prot. n.1034/205 del 13.2.2015 notificata a mezzopec in data 17.3.2015, con la quale la le società Fermo ASITE s.r.l., Società Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l. e San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. hanno accolto solo parzialmente l'istanza di accesso agli atti formulata da Edison D.G. prot. n.178/2015;relativamente ai motivi aggiunti:- della nota prot.1991/2015 del 20/5/2015 di accoglimento parziale dell'istanza di accesso agli atti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. (Fermo Asite S.r.l.) e di Societa' Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l. e di Società San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso, principale e per motivi aggiunti in epigrafe, la società ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per l’accesso agli atti di cui all’istanza n° 178/2015.
Si sono costituite in giudizio Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia s.r.l., Società Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano s.r.l. e San Giorgio Distribuzione e Servizi s.r.l., per domandare il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 8 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ onere del controinteressato, titolare delle esigenze di tutela del Know-how, precisare le parti dell’offerta suscettibili di rivelarlo, onere in ispecie non compiutamente adempiuto.
Il ricorrente fa valere l’accesso difensivo, la cui prevalenza è sancita dall’art. 13 del d.lgs. n° 163/2006.
La mancata o incompleta conoscenza dell’offerta del concorrente aggiudicatario di una procedura selettiva indetta da un’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione di una ATI ostacola l’esercizio dei diritti di difesa in giudizio dei concorrenti pretermessi.
Non può ritenersi che l’accesso agli atti della procedura competitiva di cui si controverte possa, di per sé, vulnerare il principio di segretezza delle offerte della gara per l’affidamento della distribuzione del gas naturale, essendo distinte le procedure ad evidenza pubblica e diverso essendo l’interesse pubblico perseguito rispettivamente nella selezione di un componente di una ATI rispetto all’interesse pubblico afferente alla gestione del servizio oggetto di affidamento.
Qualora si scelga di indire due differenti procedure ad evidenza pubblica, una espletata da società a partecipazione pubblica per la scelta di un operatore privato con il quale concorrere in ATI ed una ulteriore per l’affidamento del servizio, scelta la cui legittimità non attiene alla materia del contendere nel presente giudizio, instaurato unicamente per l’accesso agli atti, le siffatte procedure non si intersecano, non trattandosi di un procedimento complesso.
Pertanto, conclusasi la procedura di selezione del soggetto privato chiamato a comporre una ATI, è illegittima l’esclusione dall’accesso del ricorrente pretermesso dalla costituzione della ATI.
Per tali ragioni, il ricorso dev’essere accolto.
Le spese processuali possono essere compensate.