TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2011-11-04, n. 201108444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2011-11-04, n. 201108444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201108444
Data del deposito : 4 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08378/2011 REG.RIC.

N. 08444/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08378/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8378 del 2011, proposto da:


M B, rappresentato e difeso dagli Avvocati V B e P N ed elettivamente domiciliato presso o studio dell’Avv. R A in Roma, Piazza Don Minzoni, n. 9;


contro

il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il Consolato Generale d’Italia in Casablanca (Marocco) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento in data 6 giugno 2011 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Casablanca ha respinto la domanda di visto di reingresso in Italia presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale di Casablanca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


AVUTO riguardo alla memoria di costituzione della resistente amministrazione degli esteri nella quale il Consolato ha rappresentato di avere rigettato la richiesta di visto di reingresso presentata dal ricorrente sulla base del parere della Questura di Treviso, comunicato in data 18 maggio 2011 e con il quale quell’ufficio rappresentava che il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto dal 9 dicembre 2010;

AVUTO riguardo a quanto esposto da parte ricorrente nel gravame in ordine alla vicenda e che cioè:

- egli era titolare di un permesso di soggiorno ITA74053AB rilasciato per lavoro subordinato con scadenza il 9 maggio 2008;

- in data 9 aprile 2008 egli inoltrava tramite il servizio postale regolare domanda di rinnovo;

- la Questura di Treviso fissava un appuntamento per l’espletamento delle formalità relative al foto segnalamento in data 24 aprile 2009 e che egli si presentava all’appuntamento avendo nel frattempo stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato per lavori di facchinaggio stipulato in data 23 ottobre 2008 con la Cooperativa Quadrifoglio di Chioggia;

- in data 26 aprile 2010 egli si recava per un periodo di ferie in patria, ma smarriva sia l’originale della ricevuta postale della domanda di rinnovo del permesso sia il passaporto;

- in data 30 agosto 2010 inoltrava una richiesta di visto di reingresso al Consolato di Casablanca;

- in data 18 settembre 2010 la Questura di Treviso avrebbe rilasciato parere favorevole al reingresso;

RITENUTO necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione degli esteri una compiuta relazione sui fatti di causa, nella quale dovrà essere chiarito come mai in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 23 ottobre 2008 dal ricorrente e del primo parere favorevole della Questura di Treviso in data 18 settembre 2010, la procedura si è arrestata nei primi mesi del 2011 per concludersi negativamente per il ricorrente con un incomprensibile revirement;

RITENUTO necessario ai fini del decidere che il Ministero dell’Interno produca in giudizio il parere della Questura di Treviso in data 18 settembre 2010 favorevole per il ricorrente;

RITENUTO di assegnare per i predetti incombenti il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RITENUTO di rinviare la decisione sulla cautelare alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2012;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi