TAR Palermo, sez. I, sentenza 2009-05-13, n. 200900909
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Testo completo
N. 00909/2009 REG.SEN.
N. 02497/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2008, proposto da:
RI OR in qualità di elettore e di candidato alla carica di deputato regionale per le elezioni amministrative per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana del 13-14 aprile 2008, collocata nella seconda posizione della lista regionale “CAMBIA IL VOLTO DELLA SICILIA – AN NO PRESIDENTE”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso l’avv.to Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
-la Regione Sicilia, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello AT di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-l’Assemblea Regionale Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-la Commissione di verifica poteri dell’Assemblea Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
NA AR, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Magazzu' e Gianluigi Mangione, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi Mangione in Palermo, via Mario Rutelli 38;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• del verbale n. 34 dell'Assemblea Regionale Siciliana, relativo alla seduta del 28.10.2008, nella parte in cui è stata disposta la proclamazione dell'On.le NA AR (anziché dell'On.le RI OR) alla carica di deputato all'Assemblea Regionale Siciliana a seguito della surroga del seggio resosi vacante per effetto delle dimissioni rese dall'On.le NN FI;
• per quanto possa occorrere, della proposta della Commissione Verifica Poteri di attribuzione all'On.le AR del seggio resosi vacante per effetto delle dimissioni rese dall'On.le NN FI
E PER LA PROCLAMAZIONE
dell'On.le RI OR alla carica di deputato regionale..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia in Persona del Presidente p.t.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato NA AR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/02/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 27/11/2008 e depositato il successivo 28/11, la ricorrente RI OR, n.q. di elettore e di candidato alla carica di deputato regionale alle elezioni amministrative per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana del 13-14 aprile 2008, collocata nella seconda posizione della lista regionale “CAMBIA IL VOLTO DELLA SICILIA – AN NO PRESIDENTE”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi alla proclamazione del controinteressato NA AR alla carica di deputato regionale in surroga della dimissionaria On.le NN FI. Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione degli effetti, con il riconoscimento in proprio favore del diritto alla proclamazione, in luogo del controinteressato, alla carica di che trattasi presso l’Assemblea Regionale Siciliana, considerata la posizione rivestita nella lista regionale che ha ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello della lista (regionale) risultata vincitrice.
Nel ricorso sono articolate le seguenti censure:
1-Violazione e falsa applicazione degli art.2 e 1bis L.R.29/51. Eccesso di potere per illocigità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
Illegittimamente l’Assemblea Regionale Siciliana e la Commissione per la verifica dei poteri hanno ritenuto non assegnabile alla ricorrente On.le RI OR il seggio lasciato vacante dall’On.le NN FI, per intervenute dimissioni di quest’ultima, atteso che la stessa avrebbe partecipato alla competizione elettorale quale candidata di una lista provinciale che non ha superato la soglia di sbarramento del 5%. Invero detta soglia vale per l’assegnazione dei seggi a livello di circoscrizioni provinciali, non anche per la surroga del deputato eletto n.q. di capolista della lista regionale che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista (regionale) vincitrice.
2-Violazione e falsa applicazione degli art.1bis, 60 e 3 L.R.29/1951. Eccesso di potere.
Infondato è l’assunto delle Amministrazioni intimate secondo cui il c.d. listino non possa essere utilmente utilizzato, per scorrimento, nelle ipotesi di surroga di cui si discute, siccome unicamente preordinato a garantire, ove del caso, una stabile maggioranza alla coalizione vincente. Invero, il seggio attribuito alla dimissionaria On.le NN FI vale ad individuare il soggetto che deve guidare in modo unitario la coalizione di minoranza (quale <capo> dell’opposizione), che deve essere garantita anche in caso di dimissioni del legittimo titolare. Il vuoto normativo avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione a privilegiare tale lettura, assegnando in surroga, per scorrimento della lista regionale, il seggio in parola alla ricorrente On.le RI OR, siccome inserita in posizione immediatamente successiva a quella della dimissionaria An.le NN FI.
Successivamente, con nota 15/12/2008 prot.15619, parte ricorrente ha espressamente chiesto il rinvio al merito dell’istanza cautelare formulata con il ricorso in epigrafe.
Resiste il controinteressato NA LA eccependo, con successiva memoria in termini, l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (tra cui anche quello relativo alla giurisdizione, essendo in tesi la questione dedotta inerente al c.d. ius ad officium, di cognizione del giudice ordinario). Nel merito ne chiede comunque il rigetto, siccome infondato, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009, presenti le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe con i quali, a seguito delle intervenute dimissioni dell’On.le NN FI dallo scranno dell’Assemblea Regionale Siciliana, presso cui quest’ultima era stata eletta ed si era insediata, si è proceduto alla nomina in surroga del controinteressato On.le NA AR.
Sostiene parte ricorrente, a fronte di un chiaro vuoto normativo per il caso di specie, di cui meglio si dirà d’appresso, che la surroga doveva beneficiare per scorrimento la stessa On.le RI OR, siccome inserita in seconda posizione nella lista regionale di che trattasi, immediatamente dopo la dimissionaria On.le NN FI.
L’Assemblea Regionale Siciliana ha