TAR Ancona, sez. I, decreto decisorio 2023-01-09, n. 202300005
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Pubblicato il 09/01/2023
N. 00005/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00301/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2017, proposto da
F R, rappresentato e difeso dagli avvocati G L, L C, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;
contro
Asur Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso la sede legale dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale in Ancona, via Oberdan n. 2;
Asur Marche - Area Vasta n. 2, non costituito in giudizio;
nei confronti
Emma Maurizi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 16.03.2017 della Commissione Esaminatrice di cui all'Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di Biologo Dirigente – disciplina patologia clinica, indetto con Determina Direttoriale n. 13/AV2 – ASUR Marche dell' 11 gennaio 2017, in particolare nella parte in cui fissa i criteri di valutazione e nella parte in cui, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, valuta i titoli presentati dai candidati e colloca nella relativa graduatoria il ricorrente in posizione non utile con un punteggio per titoli pari a 0,406/20, allo stato sconosciuto perché mai pubblicato né comunicato né ostenso, anche a seguito di presentazione di istanza di accesso;
- della Determina del Direttore dell'Area vasta n. 2 n. 482/AV2 del 30.3.2017 con cui sono stati approvati i verbali dei lavori della Commissione Esaminatrice del 16.3.2017 ed è stata approvata la graduatoria finale di merito;
- del bando pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo determinato di Dirigente Biologo;
- di ogni provvedimento preparatorio, conseguente e comunque connesso e successivo agli atti impugnati;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
- del diritto del dottor F R ad una valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli presentati con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nel rispetto del DPR n.483/1997 pure richiamato dal Bando e con trasparente e logica ponderazione degli elementi di giudizio, assistita da una motivazione del giudizio, anche in rapporto alle ragioni che inducono la Commissione a ritenere prevalente un elemento, parametro o criterio rispetto ad un altro;
- conseguentemente, del diritto del ricorrente alla esatta collocazione in graduatoria, nel rispetto dei criteri fissati dalla vigente normativa;
per quanto riguarda l’istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990:
- per l'annullamento del silenzio diniego prodottosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 13.04.2017 e per l'accertamento conseguente del diritto di accesso dell'istante, con condanna dell'Amministrazione all'integrale ostensione dei documenti anelati, ovvero:
1) Griglia di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e schede di valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati;
2) Griglia di determinazione dei criteri di valutazione del colloquio e verbali/schede relativi alle operazioni di attribuzione del punteggio di ciascun candidato esaminato;
3) Verbali delle operazioni di concorso, comprensive di eventuali annotazione ed osservazioni;
4) Verbali relativi a valutazioni e punteggi assegnati ai singoli partecipanti dalla Commissione Giudicatrice;
5) Graduatoria completa del punteggio analitico assegnato ad ogni singolo partecipante;
6) Elenco degli ammessi che hanno prodotto dichiarazioni di cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, rendendo così disponibili i posti a concorso;
7) Ogni altro documento amministrativo connesso allo svolgimento della procedura pubblicistica in oggetto ovvero ogni altro documento utile in ragione del contenuto della presente istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 giugno 2017 e che in data 25 giugno 2022 è stato inoltrato l’avviso di segreteria di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.