TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701039
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Pubblicato il 20/01/2017
N. 01039/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07484/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7484 del 2016, proposto da:
Virginia 1 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F M e C M M, con domicilio eletto presso lo studio Mannucci in Roma, viale Mazzini, 11 Sc.H Int.3;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A M, domiciliata presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove,21;
per l'accertamento
dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di definizione dell'iter attuativo del piano di zona B70 Casal Monastero 4 bis, provvedendo all'assegnazione delle aree e diritti edificatori ed alla conseguente stipula della convenzione ex art. 35 l. 865/1971;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato a Roma Capitale il 27 giugno 2016 e depositato il 28 giugno 2016, la società ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione capitolina di provvedere sull’istanza diffida del 10 maggio 2016 per la definizione della attuazione del piano di zona B 70 Casal monastero 4 bis provvedendo all’assegnazione delle aree e dei diritti edificatori e alla conseguente stipula della convenzione ex articolo 35 legge 865 del 1971, nonché a compiere tutte le attività di attuazione del piano di zona;
che la ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione resistente;
Considerato che la società ricorrente espone che l’assemblea capitolina ha definitivamente approvato il piano di zona per cui è causa con delibera numero 13 del 21 febbraio 2011, autorizzando i competenti uffici comunali ad acquisire le aree interne al perimetro del piano di zona, anche mediante la corresponsione di diritti edificatori;
che, in esecuzione della delibera, la dante causa della ricorrente, società a responsabilità limitata Victoria R, ha ceduto a Roma Capitale un terreno di sua proprietà all’interno del perimetro del piano di zona ricevendo come corrispettivo diritti edificatori con destinazione residenziale da assegnarsi nell’ambito del medesimo piano di zona;
che l’efficacia della cessione è subordinata alla sottoscrizione della convenzione prevista dall’articolo 35 della legge 865 del 1971, previa delibera di assegnazione da parte di Roma Capitale;
che, con contratto del 26 giugno 2012, la Victoria R ha ceduto all’attuale ricorrente, società a responsabilità limitata Virginia 1, i diritti edificatori, subentrando quindi alla Victoria R negli stessi;
che, nonostante formale atto di diffida, l’amministrazione romana non ha definito l’iter attuativo del piano di zona, non provvedendo all’assegnazione delle aree e dei diritti edificatori e alla conseguente stipula della convenzione;
Considerato che la ricorrente deduce al riguardo violazione di legge, avendo l’amministrazione romana ingiustificatamente omesso di dare attuazione al piano di zona;
Rilevato che l’amministrazione resistente, regolarmente costituita, non contesta l’esposizione dei fatti allegata dalla ricorrente, da ritenersi dunque incontroversa;
Rilevato che agli atti risulta solo una nota di Roma Capitale del 27 gennaio 2014, in risposta a una sollecitazione dell’attuale ricorrente, con cui l’amministrazione conferma la volontà di completare l’acquisizione delle aree del piano di zona, compatibilmente con le risorse reperibili in bilancio;
Ritenuto che l’articolo 1 della legge numero 247 del 1974 prevede che l’attuazione dei piani di zona avvenga a mezzo di appositi programmi pluriennali di attuazione che devono essere approvati dal consiglio comunale con delibera immediatamente esecutiva entro 6 mesi dall’approvazione dei piani di zona;
che, in caso di inerzia, è previsto l’intervento sostitutivo della Regione mediante la nomina di un commissario ad acta;
Ritenuto scaduto il termine di 6 mesi fissato dalla legge per l’approvazione del programma attuativo del piano di zona;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere, entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla comunicazione di essa in via amministrativa, se precedente, all’attuazione del piano di zona, mediante approvazione, da parte del consiglio comunale, del relativo programma di attuazione;
Ritenuto, in applicazione dell’articolo 117 del codice processuale amministrativo, di dover nominare un commissario ad acta che provvederà, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, qualora l’inerzia nella stessa si protragga oltre il termine fissato con la presente sentenza, con riserva di determinare il compenso spettante al commissario ad acta con successivo provvedimento, qualora l’intervento dello stesso si renda necessario;
Ritenuto, pertanto, di nominare quale commissario ad acta il Direttore Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato di adeguata competenza, che dovrà provvedere agli adempimenti indicati entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale;
Ritenuto, infine, di dover porre a carico del Comune inadempiente le spese processuali sostenute dalla ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;