TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202400624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202400624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400624
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00624/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01924/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2020, proposto da Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Oliveri, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti, n. 68/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 il dott. Diego Spampinato;


Considerato che:

- con sentenza di questo

TAR

Sicilia – Catania 30 aprile 2021, n. 1369, è stato accolto il ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe, e – fra l’altro – è stato nominato quale Commissario ad acta il Segretario comunale di Falcone;

- con relazione depositata il 12 gennaio 2023 il Commissario ad acta nominato a seguito della citata sentenza n. 1369/2021, ha comunicato che il Comune di Oliveri, con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 23 novembre 2022, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis TUEL;

- con ordinanza 18 aprile 2023, n. 1291, è stata disposta la sospensione del giudizio, sul presupposto che «…occorre disporre la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte dei conti circa l’approvazione o il diniego di approvazione del piano stesso, e fermo restando che, una volta che la Corte dei conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune intimato dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 cpa;
- ovviamente anche parte ricorrente è onerata, nel suo esclusivo interesse, a provvedere a tale ultimo adempimento al fine di consentire la più celere ripresa del processo…»
;

- con nota 11 agosto 2023, n. 8956, il Comune ha comunicato l’insediamento dell’OSL – organo straordinario di liquidazione, in seguito alla declaratoria di dissesto dell’ente, intervenuta a mezzo della delibera di consiglio comunale n. 21 del 6 maggio 2023;

Ritenuto che:

- debba essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza, con inserimento dell’importo, per la parte eventualmente non soddisfatta, portato dal decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, nella massa passiva del Comune intimato, ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, secondo cui: «Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese» ;

- occorra mandare alla Segreteria di comunicare la presente sentenza anche al Commissario ad acta ;

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