TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-04-16, n. 202000220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-04-16, n. 202000220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000220
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2020

N. 00220/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri “Marche”, Comando Provinciale dei Carabinieri -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione

- sella sanzione disciplinare del rimprovero inflitta al ricorrente dal Comandante della Compagnia CC -OMISSIS-;

- del successivo provvedimento del -OMISSIS- dell’intestata Amministrazione, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la detta sanzione, provvedimento notificato il -OMISSIS-;

- del presupposto avvio del procedimento disciplinare in data -OMISSIS-, finalizzato all’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla consegna di rigore e firmato dal Comandante p.t. della Compagnia CC -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, anche non noti, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri “Marche” e del Comando Provinciale dei Carabinieri -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente - -OMISSIS-dell’Arma dei Carabinieri, in servizio, all’epoca dei fatti, presso l’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri -OMISSIS-- ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti con i quali è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, alla Stazione di -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio e, successivamente, all’esito di riesame, presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia -OMISSIS-, sede ritenuta più vicina al Comune di residenza del nucleo familiare dell’interessato.

I fatti addebitati al ricorrente, da cui sono scaturiti detti provvedimenti e sulla base dei quali è stata trasmessa, a suo carico, notizia all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 615 ter c.p. e 12 della legge n. 121 del 1981 (accesso abusivo ad un sistema informatico telematico), sono i seguenti:

- in data -OMISSIS-, il militare in argomento, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali di accesso alla banca dati denominata “Sistema di Indagine” (SDI), avrebbe interrogato per -OMISSIS-il portale di informazione, indicando genericamente, quale motivazione, “ altre attività di p.g. ” e senza nulla specificare nel campo “estensione”, al fine di acquisire informazioni sul proprio conto;

- in data -OMISSIS-, lo stesso avrebbe fatto ingresso alla banca dati Portale CED Interforze, mediante l’interfaccia “Sistema Utente Investigativo”, interrogando il sistema per -OMISSIS-, al fine di acquisire informazioni sul conto di una conoscente, indicando genericamente, quale motivazione, “ altre attività di p.g. ” e senza nulla specificare nel campo “estensione”;

- la banca dati, dunque, sarebbe stata utilizzata per operazioni di natura “ontologicamente diversa” rispetto a quelle per le quali l’accesso al sistema di indagine sarebbe consentito.



1.2. Nelle more del giudizio anzidetto, è stato avviato, nei confronti del militare in argomento, un procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale irrogazione di una sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero, per la seguente motivazione: il -OMISSIS-, addetto all’aliquota operativa del NORM della Compagnia CC -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, al riferito fine di avviare attività investigativa, effettuava un’interrogazione al CED interforze sul conto di persona nei confronti della quale intendeva avviare d’iniziativa attività investigativa, senza indicarne la motivazione, che è obbligatoria secondo il notiziario SDI 248;
ciò anche in violazione dei doveri attinenti al grado e al senso di responsabilità, e senza dare comunicazione del suo operato alla scala gerarchica, così come disciplinato dagli artt. 713 comma 3, e 717, comma 5, lett. b), del DPR n. 90 del 2010 (cfr., comunicazione della Legione Carabinieri “Marche” – Compagnia -OMISSIS- n. -OMISSIS-).

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