TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2014-04-11, n. 201401719
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N. 01719/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02975/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2014, proposto da:
F A A, rappresentato e difeso dagli avv.ti C B ed A Vgerio D Cesana, con domicilio eletto presso l’avv. A Vgerio D Cesana in Roma, via G.P. Da Palestrina, 19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Ministero dell’Interno in data 7 novembre 2013e notificato il 16 dicembre 2013, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il dott. Eduardo Pugliese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la acquisizione di uno status;
Considerato, pertanto, che rispetto a tale status non può configurarsi alcun danno grave ed irreparabile per il ricorrente;
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto, altresì, che in relazione alla particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;