TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2014-04-11, n. 201401719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2014-04-11, n. 201401719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401719
Data del deposito : 11 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02975/2014 REG.RIC.

N. 01719/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02975/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2014, proposto da:


F A A, rappresentato e difeso dagli avv.ti C B ed A Vgerio D Cesana, con domicilio eletto presso l’avv. A Vgerio D Cesana in Roma, via G.P. Da Palestrina, 19;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Ministero dell’Interno in data 7 novembre 2013e notificato il 16 dicembre 2013, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il dott. Eduardo Pugliese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la acquisizione di uno status;

Considerato, pertanto, che rispetto a tale status non può configurarsi alcun danno grave ed irreparabile per il ricorrente;

Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, altresì, che in relazione alla particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

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