TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-04, n. 202305711
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Pubblicato il 04/04/2023
N. 05711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14316 del 2022, proposto da
A C d R in Palombi, rappresentata e difesa dagli avv.ti V E M T e A N, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Girolamo da Carpi, 6;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia dell’8.8.2022, recante “Istanza proroga validità ALC 16214 del 25/07/20218”, con cui l’Ufficio esportazione della Soprintendenza di Genova ha rigettato l’istanza di rettifica della durata dell’attestato di libera circolazione n. 16214 del 25.7.2018 dell’opera “Opera su carta - China su carta raffigurante ‘Testa femminile’ - Amedeo Modigliani - epoca XX secolo”;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare:
- dell’attestato di libera circolazione n. 16214 del 25.7.2018 dell’opera in questione, nella parte in cui prevede la validità triennale anziché quinquennale dello stesso;
- del d.m. n. 246 del 17.5.2018 nella parte in cui prevede, all’art. 8, comma 1, che “La durata degli attestati di libera circolazione rilasciati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017 può essere prorogata fino a raggiungere il termine di cinque anni, previa domanda da presentare, prima della scadenza, all’ufficio di esportazione emittente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 marzo 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di riassunzione notificato il 25.11.2022 (depositato in pari data, a seguito di declinatoria di competenza pronunciata dal T.a.r. Liguria con ord. n. 1001 del 24.11.2022 su ricorso notificato il 26.10.2022) la sig.ra Carpi de Resmini, nel premettere di aver ottenuto per una propria opera d’arte in data 25.7.2018 (in accoglimento di un’istanza presentata il 10.7.2018), dall’Ufficio esportazione della Soprintendenza dei beni culturali di Genova un attestato di libera circolazione con validità tuttavia fissata in soli tre anni (fino al 25.7.2021) anziché nei cinque (fino al 25.7.2023) previsti dall’art. 68, co. 5, d.lgs. n. 42/2004, e di aver domandato il 4.8.2022 la “rettifica dell’errore materiale” consistente in detta minor durata, ha chiesto l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione con provvedimento dell’8.8.2022 (sul rilievo che la “proroga” sarebbe stata domandata dopo il decorso dell’anzidetto triennio) e degli altri provvedimenti in epigrafe, prospettando: “ violazione dell’art. 68, co. 5, d.lgs. n. 42/2004;illegittimità del d.m. n. 246/2018 in parte qua per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento ed eccesso di delega ”.
Si è costituito in resistenza il Ministero della cultura.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Nell’attestato di libera circolazione rilasciato alla ricorrente il 25.7.2018 si legge che esso “è valido tre anni” (all.