TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2020-06-17, n. 202000061
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Pubblicato il 17/06/2020
N. 00061/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00614/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2017, proposto da:
Hotel Ristorante Miramare di Zavaglia Carlo &C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, domiciliato ex art. 25 c.p.a.;
contro
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R F, domiciliato ex art. 25 c.p.a.;
Resp. Settore Tutela Ambiente e Territorio Comune Marina di Gioiosa Ionica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 6 del 26.06.2017, notificata il 3.07.2017, emessa dal Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, con la quale è stata ordinata la demolizione di mq 70 circa di un fabbricato a 2 elevazioni, p.lla n. 1545, di mq. 121 circa di un fabbricato a due elevazioni, p.lla 1373, di mq. 250 circa di un fabbricato sopraelevato alla strada alla sottostante strada del lungomare, p.lla 1379, di mq. 8 circa, costituenti un'appendice alla predetta struttura sopraelevata, p.lla 1369, per violazione di legge, eccesso di potere, carenza ed erroneità di motivazione, inesistenza dei presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che alla camera di consiglio del 14 novembre 2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno concordemente richiesto il differimento della trattazione a data da destinarsi;
Vista l’istanza di prelievo dell’8 gennaio 2020, con richiesta di riunione al giudizio n. 738/2019, e la conseguente fissazione dell’udienza pubblica, di entrambi i ricorsi, per il giorno 24 giugno 2020;
Vista l’istanza del 12 giugno 2020, depositata con modulo “istanza di rinvio”, previa notifica via pec al Comune resistente;
Rilevato che con la predetta istanza, rubricata “istanza di rinvio dell’udienza del 24.06.2020 e opposizione alla trattazione dell’udienza da remoto e/o mediante il deposito di note scritte”, la difesa della parte ricorrente chiede che la celebrazione dell'udienza venga differita a data in cui è possibile la discussione orale del ricorso con la presenza fisica dei difensori;
Rilevato che a sostegno dell’istanza la parte evidenzia la complessità della vicenda contenziosa, la necessità di “offrire compiuta ed esaustiva illustrazione anche orale delle censure mosse ai provvedimenti oggetto di gravame” e la pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto il pagamento dei canoni di occupazione dell’area demaniale di che trattasi, con udienza fissata per la data del 15.09.2020;
Osservato che le parti non si sono comunque avvalse della facoltà di presentare documenti e memorie nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.;
Ritenuto che l’insieme delle misure previste dall’art. 84 L.n. 27/2020 e dall’art. 4 D.l. n. 28/2020, cui la parte ricorrente ha inteso opporsi, rappresenta una modalità di tutela idonea a garantire il diritto di difesa e certamente adeguata rispetto al contesto dell’attuale situazione emergenziale;
Ritenuto, piuttosto, che quanto dedotto dalla parte nell’istanza in esame rende opportuna la discussione orale della causa, che va, dunque, disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 4 D.l. n. 28/2020;
Precisato, altresì, che potrà essere esaminata dal Collegio anche la richiesta di differimento di cui all’istanza in esame e che comunque, in alternativa alla discussione da remoto, potranno essere depositate note di udienza fino alle ore 9 o la mera richiesta di passaggio in decisione;