TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-28, n. 202203463
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 03463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13896/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13896 del 2021, proposto da
“ Elettredil ” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
e/o l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 733 del 14.05.2018 emesso nel giudizio iscritto sotto il n. 1945/2018 R.G. del Tribunale di Tivoli ed il risarcimento del danno conseguente l'elusione del predetto giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto il 29 dicembre 2021, la società ricorrente ha agito dinanzi a questo Collegio per conseguire l’attuazione – da parte del comune di Guidonia Montecelio (RM) – del giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 733/2018, emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli il 14 maggio 2018, dotato di immediata esecutività, corredato, il giorno seguente, di formula esecutiva, notificato al comune resistente il successivo 28 maggio e, infine, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 6 febbraio 2019;
2.1. Premette la ricorrente di aver maturato – in forza di lavori eseguiti in favore del comune di Guidonia Montecelio e per il pagamento dei quali erano state emesse, nell’anno 2017, due fatture – un credito verso quell’Ente pari ad Euro 57.290,00, il mancato pagamento del quale ha costretto la medesima ad azionare la tutela monitoria dinanzi al giudice civile per il conseguimento del decreto ingiuntivo di cui si è appena dato conto, con il quale l’amministrazione resistente è stata intimata a pagare la somma sopra indicata a titolo di sorte, nonché gli interessi come da domanda e le spese della procedura ingiuntiva, liquidate in Euro 2.135 per onorari, Euro 406,50 per esborsi, oltre al 12,5% per spese generali, IVA e CPA.
Nonostante la notifica del decreto in questione e l’inoltro di diversi solleciti, l’amministrazione intimata provvedeva al versamento di Euro 57.214,38 solamente il 17 dicembre 2018, omettendo di liquidare la residua sorte, gli interessi, e le spese legali dovute per il procedimento monitorio.
In questa sede, la ricorrente agisce per conseguire l’ottemperanza del comune intimato a provvedere all’esecuzione integrale del giudicato, chiedendo il residuo pagamento di Euro 16.055,25 a titolo di capitale – avendo il creditore imputato agli interessi, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il pagamento parziale effettuato il 17 dicembre 2018 – oltre agli interessi maturati dal 17/12/2018 sino al soddisfo, le spese legali per la procedura ingiuntiva, comprensive dei relativi interessi dal 14/5/2018, ed il contributo unificato versato in relazione all’emanazione del decreto ingiuntivo, il tutto per un totale di Euro 28.615,53, con condanna del comune al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
2.2. Oltre alla domanda principale sopra illustrata, la “ Elettredil ” s.r.l. agisce in giudizio con domanda accessoria volta a conseguire il risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito dalla medesima in conseguenza del ritardato adempimento del comune di Guidonia Montecelio a far fronte ai propri impegni.
Infatti, a parere della ricorrente, l’adempimento tardivo e parziale del comune resistente all’obbligazione dovuta in proprio favore avrebbe determinato rilevanti conseguenze in termini di esposizione debitoria della stessa nei confronti dell’istituto bancario presso il quale era attiva una linea di credito in proprio favore giungendo sino al punto di subire la revoca degli affidamenti e la segnalazione, presso la Centrale rischi, del sig. P P, garante del rapporto creditizio in questione, gli effetti della quale perdurerebbero tuttora, avendo impedito al sig. P, nel novembre 2020, di conseguire un prestito per l’esigua somma di Euro 5.000,00.
Per tali ragioni, la ricorrente chiede altresì la condanna del comune resistente al pagamento di Euro 20.000,00 – determinati in via equitativa – quale ristoro del danno patito dalla medesima e consistente nel