TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-06-12, n. 200900952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-06-12, n. 200900952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900952
Data del deposito : 12 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00708/2008 REG.RIC.

N. 00952/2009 REG.SEN.

N. 00708/2008 REG.RIC.

N. 00031/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 708 del 2008, proposto da:
H B, rappresentato e difeso dagli avv. C C, R N, con domicilio eletto presso R N in Bologna, p.zza Calderini 1;

contro

Regione Emilia Romagna, Azienda U.S.L. di Imola, Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'avv. M R R V, con domicilio eletto presso M R R V in Bologna, via Marconi 34;

nei confronti di

D V C, rappresentato e difeso dagli avv. D B, E C, M C, con domicilio eletto presso D B in Bologna, via Indipendenza 24;
Capriglia Sylvain (Silvano);

Sul ricorso numero di registro generale 31 del 2009, proposto da:
Carmela D V, rappresentato e difeso dagli avv. D B, E C, M C, con domicilio eletto presso D B in Bologna, via Indipendenza 24;

contro

Asl 106 - Imola, Regione Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall'avv. M R R V, con domicilio eletto presso M R R V in Bologna, via Marconi 34;
Asl di Reggio Emilia;

nei confronti di

B H, rappresentato e difeso dagli avv. C C, R N, con domicilio eletto presso R N in Bologna, p.zza Calderini 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 708 del 2008:

- delle graduatorie per l’assegnazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria delle Aziende UU.SS.LL. dell’Emilia Romagna Bologna anno 2007, predisposte dall’Azienda USL di Imola e affisse all’albo dell’Azienda dal 8 al 22 maggio 2008 con specifico riferimento alla graduatoria per trasferimento ed in relazione alle posizione dei medici aventi fatto richiesta per le zone carenti relative alla Azienda USL di Reggio Emilia, dr.ssa Carmela de Vito e dr. Capriglia Sylvain;

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare:

- dei provvedimenti di assegnazione/accettazione per trasferimento degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria presso l’Azienda USL di Reggio Emilia, sottoscritti presso l’Azienda USL di Imola sulla base di tale graduatoria (in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari della Regione Emilia Romagna n. 633 del 30 gennaio 2008);

- di eventuali provvedimenti conseguenziali di conferimento degli incarichi e/o convenzionamento per trasferimento, negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, adottati medio tempore dall’Azienda USL di Reggio Emilia..

quanto al ricorso n. 31 del 2009:

- della deliberazione n.146 del 15 dicembre 2008 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Imola;

- dell'atto senza data, con numero 53146 di protocollo, a firma del direttore di Distretto dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola;

- degli atti tutti connessi e consequenziali;.

per l'annullamento (motivi aggiunti depositati in data 28 gennaio 2009) della nota del 12 gennaio 2009 prot. 3260 dell'AUSL di Reggio Emilia avente ad oggetto revoca incarico assegnato alla ricorrente e reintegro della stessa nella zona del Comune di Rio Saliceto e l'atto n. 1 del 7.1.2009 dell'Unità Operativa Rapporti Convenzionali;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Imola;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Reggio Emilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di D V C;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AUSL - Imola;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B H;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. B L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe n. 708/2008 viene impugnata la graduatoria predisposta dall'azienda USL di Imola per conto della regione Emilia-Romagna per l'assegnazione degli ambiti carenti relativi all'anno 2007 di assistenza primaria delle aziende unità sanitarie locali dell' Emilia-Romagna nella parte concernente le zone carenti relative all'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia.

Il dr. Bassam contesta l'assegnazione della zona carente di Brescello alla controinteressata dottor.ssa D V ritenendo errata l'attribuzione alla stessa nella graduatoria del quarantaseiesimo posto, anteriore a quello attribuito allo stesso lamentando:

a) la mancata attribuzione di punteggio per il periodo dal 17 giugno 2005 al 18 agosto 2005 durante il quale l'azienda USL di Modena aveva disposto la cessazione del suo rapporto convenzionale presso il distretto sanitario di Mirandola a seguito della sua cancellazione dall'albo professionale dei medici, cancellazione poi dichiarata nulla dall’Ordine con la precisazione che il sanitaria conserva il diritto all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con anzianità dal 12/3/1990;

B) la valutazione dell'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza soltanto dalla data di reiscrizione disposta dalla suddetta unità sanitaria locale di Modena (come si è detto il 10/8/2005), senza considerare il periodo di iscrizione precedente, interrotto a seguito della cessazione provvisoria del rapporto convenzionale a seguito della cancellazione dall'albo professionale.

Le parti intimate (regione Emilia-Romagna, azienda unità sanitaria locale di Imola e di Reggio Emilia, controinteressata D V) si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Col ricorso n. 31/2009 e con i motivi aggiunti ad esso riferiti la dott.ssa D V, controinteressata nel ricorso n. 708/2008, impugna gli atti posti in essere dall'azienda sanitaria di Imola (di rettifica della graduatoria) e dell'azienda sanitaria di Reggio Emilia di revoca dell’incarico assegnato alla ricorrente e reintegro della stessa nella zona del Comune di Rio Saliceto.

Le parti intimate (regione Emilia-Romagna, azienda unità sanitaria locale di Imola e di Reggio Emilia, controinteressata Bassam) si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

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