TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2017-04-10, n. 201701716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2017-04-10, n. 201701716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701716
Data del deposito : 10 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2017

N. 01715/2006 REG.RIC.

N. 01716/2017 REG.PROV.PRES.

N. 01715/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2006, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, M A A, con domicilio eletto presso lo studio M A A in Roma, viale Carso,23;

contro

Questura di Roma non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di dichiarazione di inammissibilita' della richiesta di permesso di soggiorno - risarcimento danni


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 82, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 febbraio 2006;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 7 giugno 2013, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.

Considerato che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce ai cittadini non abbienti il diritto, costituzionalmente riconosciuto, di agire e resistere in giudizio in raccordo con il principio di uguaglianza formale;

Rilevato che il diritto di difesa inizialmente azionato dal ricorrente non è stato successivamente esercitato, stante la mancata dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio prevista dall’art.82 del cennato Codice, per cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata.


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