TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202302142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202302142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302142
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 02142/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, proposto da
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, S P e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 368/2023, pubblicata e notificata il 10.2.2023 e passata in giudicato, con la quale il

TAR

Lombardia ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito “di concludere con provvedimento espresso e motivato entrambi i procedimenti officiosi avviati per la decadenza dei finanziamenti concessi al Comune di Milano con i decreti ministeriali 10 marzo 2020 n. 175 e 27 luglio 2020 n. 71, entro il termine di giorni trenta (30)" dal 10/2/2022.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Con i decreti n. 175 del 10.3.2020 e n. 71 del 27.7.2020, il Ministero dell’Istruzione ha concesso al Comune di Milano i finanziamenti B42E20000070005 e B49E18000390004, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell’edificio della scuola primaria di Via Scialoia.

Con determinazione dirigenziale n. 11147 del 31.12.2020, il Comune di Milano ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l’esecuzione dei lavori, che è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 9382 del 3.11.2021.

In data 15.9.2021, il Ministero ha comunicato al Comune l’avvio del procedimento per la decadenza dal predetto finanziamento, per l’asserita violazione dell’art. 59, c. 1, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, avendo posto a base di gara il solo progetto di fattibilità tecnico-economica, e non quello esecutivo.

II) Con ricorso notificato e depositato in data 14.11.2022, il Comune di Milano ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero nella conclusione del predetto procedimento per la decadenza dal finanziamento dei lavori di costruzione dell’edificio della scuola primaria di via Scialoia, con conseguente ordine al Ministero di concludere l’istruttoria, e di provvedere alla conferma del finanziamento.

Con la sentenza n. 368 del 10.2.2023, il Tribunale ha ritenuto che l’inerzia serbata dal Ministero nella conclusione dei procedimenti per la revoca del finanziamento non fosse giustificata dalla disciplina normativa applicabile, e che perciò si sia formato il silenzio-inadempimento di cui all’art. 2 della L. n. 241/90.

Quanto alla domanda di accertamento dei presupposti per la conferma del finanziamento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 c.p.a., il Collegio ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla fondatezza della pretesa, dovendo il Ministero valutarla, all’esito di un’attività istruttoria, anche alla luce delle sopravvenienze normative per la realizzazione dei progetti inclusi nel PNNR, con le quali sono state introdotte numerose deroghe al D.Lgs. n. 50/16 cit.

III) Con il presente ricorso, il Comune di Milano chiede l’ottemperanza alla sentenza n. 368/23 cit., e pertanto, che il Ministero provveda ad archiviare il procedimento di decadenza relativo alle due tranche di finanziamento per la realizzazione della scuola Scialoia.

Con nota n. 35009 del 13.3.2023, il Ministero ha rilevato che “l’intervento del Comune di Milano ammesso al finanziamento con il citato D.M. 175/20, non è mai stato dichiarato decaduto dal finanziamento in questione, e pertanto, risulta tuttora autorizzato”, precisando inoltre che lo stesso è transitato nell’ambito dei “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concludendo che “in conformità con i regolamenti europei, tutte le verifiche amministrative e tecniche saranno effettuate in sede di monitoraggio e rendicontazione, quando questa Unità di missione potrà procedere all’applicazione delle sanzioni previste in caso di irregolarità delle procedure attuate”.

Con la successiva nota n. 84087 del 12.6.2023 il Ministero ha ribadito che “il procedimento di decadenza avviato con la nota del 12.1.2022, prot. 693 è concluso, e l’intervento risulta, come già approfonditamente illustrato nel provvedimento di esecuzione della sentenza, non solo autorizzato, ma anche rimesso nei termini per l’aggiudicazione dei lavori al 15 settembre 2023, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 308/22. La conclusione del procedimento di decadenza in questione non esclude ovviamente tutte le successive e ulteriori verifiche, nonché i controlli ex post e di audit anche sulla medesima procedura di gara, dovuti in ossequio a quanto previsto dalle regole del PNRR e dalla normativa vigente, nonché dalle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze”.

IV) Il ricorso va dichiarato inammissibile, avendo il Ministero ottemperato alla sentenza oggetto del presente giudizio, antecedentemente alla sua notifica, attestando che i finanziamenti sono autorizzati, e che il procedimento a suo tempo avviato per la loro di decadenza si è concluso.

Malgrado la difesa comunale sostenga che la nota n. 84078/23 cit. non sia un vero e proprio provvedimento, in ogni caso, il Ministero ne ha determinato i contenuti essenziali, manifestando in maniera chiara ed inequivoca la volontà di archiviare il procedimento di decadenza, e di dare corso ai finanziamenti.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti.

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