TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-05-17, n. 201602521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-05-17, n. 201602521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201602521
Data del deposito : 17 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02163/2016 REG.RIC.

N. 02521/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02163/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2016, proposto da:
R V, nella qualità di delegato alla presentazione della “Lista Romano Presidente”, rappresentato e difeso dall'avv. L P, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. F/12;

contro

Comune di Napoli, IX Municipalità del Comune di Napoli Soccavo - Pianura, XIV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

a) del verbale N. 62 della XIV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli del 10.05.2016, comunicato 1'11.05.2016, con il quale è stata ricusata la LISTA ROMANO PRESIDENTE dalla consultazione elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio della IX Municipalità SOCCAVO-PIANURA di Napoli prevista per la data del 5 giugno 2016;
b) della comunicazione del 10.05.2016 del SASI e del relativo tabulato richiamato nel predetto verbale della Sottocommissione elettorale;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto della LISTA ROMANO PRSIDENTE alla partecipazione alle consultazioni amministrative per le elezioni del Presidente e del Consiglio della IX Municipalità SOCCAVO-PIANURA dí Napoli previste per la data del 5 giugno 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G.- Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con verbale n. 62 del giorno 10 maggio 2016, la 14^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deliberato di escludere la lista “Lista Romano Presidente” dalla tornata elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio della 9^ Municipalità del Comune di Napoli a seguito della riduzione del numero di presentatori della lista al di sotto di quello minimo prescritto;

- al riguardo, il verbale riporta che la Sottocommissione “ha preso atto della comunicazione del 10 maggio 2016, ore 19.30 del SASI - Area Sviluppo Applicativi a firma dell'Ing. […] Dirigente del SASI e del Dott. […] Dirigente Servizio Anagrafe, che si allega, dalla quale risulta che a seguito del Controllo telematico incrociato sui dati dei sottoscrittori delle varie liste presentate il numero dei sottoscrittori validi delle liste in argomento si riduce a 327. Tale controllo incrociato è stato effettuato a seguito dell'inserimento in apposita banca dati delle generalità complete dei sottoscritti, risultati dagli elenchi contenuti nei modelli ALLEGATO A - Modello 1 di dichiarazione presentazione candidato Presidente e di una lista di candidati alla carica di Consiglieri. All'esito dell'elaborazione è stato redatto il tabulato allegato alla presente che riporta le motivazioni delle cancellazioni dei sottoscrittori che hanno determinato la riduzione del numero di presentatori al dì sotto del numero minimo prescritto”;

- i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il verbale di ricusazione con due motivi di censura:

1) gli atti compiuti dai soggetti estranei alla commissione elettorale sono affetti da nullità perché posti in essere in carenza assoluta di potere, non essendo noto in forza di quale norma di legge o regolamentare l'attività di controllo della documentazione e degli atti a corredo della presentazione della liste elettorali possa essere svolta da soggetti estranei alla commissione e con quali garanzie;

2) non è dato comprendere su quali basi la sottocommissione abbia potuto depennare le sottoscrizioni, tutte regolarmente autenticate e corredate da certificazione comunale di iscrizione nelle liste elettorali della Municipalità;

Considerato, in senso contrario, che:

- i soggetti richiamati nel verbale non si sono sostituiti alla Sottocommissione nell’esercizio delle sue prerogative, bensì hanno fornito alla stessa un mero supporto istruttorio (controllo incrociato dei dati effettuato in via informatica) elaborando delle evidenze documentali e sottoponendo all’Ufficio dei risultati (sotto forma di tabulato) che la Sottocommissione, nella pienezza e autonomia della sua potestà decisionale, ha fatto integralmente propri;

- il verbale fa espresso rinvio al tabulato per le motivazioni delle cancellazioni dei sottoscrittori che hanno determinato la riduzione del numero di presentatori al dì sotto del numero minimo prescritto, sicché i ricorrenti, anziché sostenere in via apodittica e generica che non sarebbe dato comprendere su quali basi la Sottocommissione abbia depennato le sottoscrizioni, avrebbero dovuto rivolgere una specifica censura alle ragioni esposte nel tabulato;

Ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso sia infondato e perciò vada respinto, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla natura della controversia;

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