TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206988
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Pubblicato il 30/05/2022
N. 06988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10093/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10093 del 2020, proposto da
D A, D P, P Pi, M C, G N, E A, G N, G B, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati G L B, C L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L B in Civita Castellana, viale della Repubblica 24;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
per l'annullamento
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00065.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 30 ottobre 2020 è stata raggiunta l’intesa in sede di conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome sull’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS), ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502/1922.
In particolare, l’articolo 3 dell’ACN MMG e l’articolo 4 dell’ACN PLS, dispongono il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o altro test di sovrapponibile capacità diagnostica sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie. Come disposto dal successivo comma 2, per il periodo dell’epidemia influenzale, i medici integrano tra i loro compiti di cui all’articolo 13 bis dell’ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. le attività di effettuazione dei tamponi. In particolare, il comma 6 del predetto articolo 13 bis prevede che: “ Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN ”.
Successivamente, la Regione Lazio, con ordinanza n. Z00065 del 5 novembre 2020 ai sensi dell’art. 32, comma 3 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica ha previsto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Segnatamente, detto provvedimento ha previsto l’obbligatorietà per i MMG e PLS di: procedere all’esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o presso altre sedi all’uopo individuate in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;disporre, per i soggetti risultati positivi al COVID-19, il periodo di inizio e fine dell’isolamento con conseguente adozione del provvedimento contumaciale;disporre, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al COVID-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale.
In data 17 novembre 2020, l’Ente territoriale, con Deliberazione n. 852 pubblicata sul BURL del 19 novembre 2020 n. 140, ha approvato, altresì, il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e OO. SS. della MMG e dei PLS avente ad oggetto “ Approvazione Protocolli di Intesa, integrativi dell’Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell’Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e OO. SS. della medicina generale e OO. SS. Pediatri Libera Scelta firmatarie degli ACN per il rafforzamento dell’attività di prevenzione ed indagine epidemiologica del virus SARSCoV-2, recepiti dalla Conferenza Stato Regioni (rep. n. 177 del 30 ottobre 2020) ”.
Con ricorso notificato in data primo dicembre 2020, i medici in epigrafe hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’ordinanza n. Z00065/2020 e della Deliberazione n. 852/2020.
A sostegno della propria domanda hanno articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- violazione di legge per erronea interpretazione della legge, e, in particolare dell’art. 32 Cost. Prevedere l’obbligo per i MMG e PLS di effettuare tamponi antigenici per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 porrebbe un pericolo per la salute dei pazienti con patologie croniche o in età avanzata in caso di contagio degli stessi MMG e PLS nell’effettuazione di tali attività, e gli stessi MMG e PLS non avrebbero garanzie circa la tutela della loro salute;
- violazione di legge per erronea interpretazione della legge, e, in particolare degli artt. 2 comma 2 e 3 comma 1 D. L. 19/2020 convertito in legge dalla L. 35/2020.;
- eccesso di potere per inosservanza della Direttiva UE n. 739/2020 del 3 giugno 2020. Sarebbero state violate le norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi;
- eccesso di potere per travisamento di fatti in ordine al contenuto del documento recante “ Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome. I medici da protocollo non potrebbero e non dovrebbero sviluppare il risultato dei test autonomamente;
- eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto l’ordinanza Z00065 della Regione Lazio prenderebbe a presupposto l’ACN che sarebbe stato firmato da una sola delle tre OS di categoria maggiormente rappresentative, precisamente dalla FIMMG.
Si è costituita la Regione, che ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, “ in ragione dell’intervenuto Accordo Integrativo Regionale, sì recepito con delibera della Giunta Regionale n. 852/2020 ma, di fatto, pienamente efficace nei confronti degli appartenenti alle due categorie gius-lavoristiche a prescindere dal recepimento dell’amministrazione regionale ”: l’annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe alcun tipo di riflesso rispetto alle funzioni proprie dei MMG e PLS che sarebbero comunque onerati dei compiti pattiziamente determinati in sede contrattuale sia a livello nazionale che in sede integrativa regionale.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. 7865 del 24 dicembre 2020, non appellata, è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato “ considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che la gravata ordinanza non sembra discostarsi da quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale recepito mediante intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 30 ottobre 2020 ”.
In occasione dell’udienza fissata per la discussione del merito, in data 8 maggio 2022, i ricorrenti hanno depositato istanza per chiedere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere “ essendo gli atti impugnati da questa difesa strettamente collegati all’emergenza sanitaria da COVID-19. Tale situazione emergenziale risulta cessata in data 31 marzo u.s. ”.
All’udienza del 10 maggio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34 comma 5 c.p.a. può essere prospettata come causa estintiva del processo nel merito solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, si da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
Di contro, essa non può essere dichiarata ove manchi, come nel caso di specie, l’evidenza documentale del carattere pienamente satisfattivo, rispetto all’interesse azionato, della successiva attività provvedimentale, potendo la richiesta dei procuratori delle parti essere più propriamente interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
Atteso che, nella fattispecie in esame, i provvedimenti impugnati non sono stati annullati, ma hanno perso efficacia in quanto è cessata l’emergenza sanitaria da COVID-19 in data 31 marzo u.s., il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Ritiene il Collegio che, attesa la soccombenza virtuale dei ricorrenti, le spese del giudizio debbano essere poste a loro carico.
Si osserva in proposito che l’ordinanza impugnata prevede testualmente che: “ in linea con quanto previsto dall’ACN per i rapporti con i MMG e i PLS in termini di rafforzamento del servizio di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing), l’accertamento per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale: - i MMG e i PLS procedono all’esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o presso altre sedi all’uopo individuate in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;- i MMG e i PLS dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell’isolamento con conseguente adozione del provvedimento contumaciale;- i MMG e i PLS dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale, ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020;si dà mandato alla Direzione salute in coordinamento con l’unità di crisi la disciplina delle modalità operative ritenute necessarie ”.
Essa, dunque, si limita a recepire il contenuto dell’ACN della Medicina Generale sottoscritto in data 28 ottobre 2020 con le OOSS FIMMG e Intesa Sindacale, nonché l’ACN della Pediatria di Libera scelta sottoscritto in data 27 ottobre 2020 tra la Sisac e le OO.SS. di categoria FIMP, SIMPEF e Federazione CIPe –SISPe- SINSPe.
Non sussiste, dunque, l’interesse all’impugnazione del provvedimento de quo , in quanto non direttamente lesivo degli interessi dei medici ricorrenti: l’ACN è pienamente efficace nei confronti degli appartenenti alle due categorie giuslavoristiche a prescindere dal recepimento dell’amministrazione regionale.
Peraltro, la circostanza che le disposizioni pattizie siano state recepite con i provvedimenti amministrativi gravati che, al più, hanno disciplinato la fase organizzativa e attuativa del servizio al fine di renderlo omogeneo, non ne muta la natura giuridica, rimanendo esse la fonte principale di disciplina del rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale non sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa priva di competenza in materia.
D'altronde, in una situazione di pandemia globale i MMG e i PLS non potevano non essere chiamati a supportare il Servizio Sanitario nazionale al fine di contenere la diffusione del virus, tanto è vero che si sono impegnati in tal senso con la sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali e integrativi regionali, obbligandosi contrattualmente - e non in virtù di atto amministrativo - a prestare il servizio di tracciamento tramite la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi e sierologici.
Pertanto, le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza virtuale.