TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-05-31, n. 201200731
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N. 00731/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01193/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2012, proposto da:
R P, rappresentato e difeso dagli avv.ti R R e G S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Fontana, 28;
A B, rappresentato e difeso dagli avv.ti G S e R R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Fontana, 28
contro
Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. 4/436/UL del 12.3.2012 del Direttore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, pervenuto il 20.3.2012 ed, occorrendo, della nota del 22.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, Navigazione e Sistemi Informativi e Statici - Direzione Generale della Motorizzazione prot. 35719/8.3, e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza di quello sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato:
che i ricorrenti hanno impugnato – in quanto affetto da eccesso di potere, oltre che in contrasto con l’art. 9 del d.m. 17 maggio 1995, n. 317 e con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito -, l’atto con il quale l’amministrazione convenuta ha, di fatto, negato loro la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida;
che tale provvedimento è stato motivato con riferimento al disposto di cui all’art. 122, comma 2 del codice della strada in materia di limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida;
che, in particolare, secondo l’amministrazione resistente, la previsione dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, in ordine alla non applicazione dei limiti di età previsti dal comma 22 dell’art. 122 del d.lgs. n. 285/1992, dovrebbe trovare applicazione solo per gli istruttori di guida che non operano presso una autoscuola;
Ritenuto:
che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti) e non sono pertanto direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve avere un’età superiore a sessantacinque anni;
che, anche alla luce delle superiori considerazioni, appare del tutto irragionevole l’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente sulla non applicabilità ai ricorrenti del citato divieto inerente al superamento dei limiti di età, dovendosi al contrario ritenere che il comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995 contenga una disposizione di natura generale (“agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada”), come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un beneficio rivolto ai solo istruttori inseriti all’interno di autoscuole per conducenti;
che i ricorrenti appaiono esposti al pregiudizio grave ed irreparabile di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, la perdita del loro “status” lavorativo, con potenziale compromissione del reddito minimo vitale;
che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;