TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-11-23, n. 201513244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-11-23, n. 201513244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513244
Data del deposito : 23 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01301/2015 REG.RIC.

N. 13244/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01301/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2015, proposto da:
G A, S A, S A, L B, S B, F C, S C, L C, F C, Giovanni D'Angelo, G D C, L D F, F D L, T D S, P D C, D D G, F F, M G, M G, C G, A G, M G, A G, R L, V A L, M L, M M, G M, S M, C M, S M, E M, A N, C O, M P, A P, A P, G P, A P, A Ernesto Pedana, Leonardo Petralia, Michele Petrella, Daniele Pinna, Giovanni Polito, Paolo Postiglione, Corrado Presti, Mauro Rea, Sandro Rea, Emanuele Ripa, Erminio Rossi, Tiziana Sadocchi, Dario Sagliocchi, Massimo Salandra, Eugenia Sangiorgio, Michele Santovito, Gerardo Sapiente, Luciano Scandaliato, Giovanni Scarfogliero, Andrea Sciarrini, Stefania Sgaramella, Cinzia Silvano, Francesco Tedeschi, Loredana Terzini, Gianbattista Toma, Davide Tomaselli, Angelo Trotta, Salvatore Tutino, Andrea Valentini, Gaetano Zichella, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Gozzi, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Valadier, n.36;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Walter Salzano, Marcella Traficante;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Mario Fabio Pompolio Icliff, Sebastiano Di Gregorio, Marisa Di Pierro, Antonio Lionetti, Alessandro Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Gozzi, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Valadier, n.36;

per l'annullamento:

- del provvedimento con cui sono stati nominati i componenti delle sottocommissioni esaminatrici del 2° corso di formazione per allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria a conclusione della procedura di cui al concorso pubblico per la nomina di 271 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato il 18 marzo 2003;

- del provvedimento GDAP n. 0426712-2014 del 12 dicembre 2014, di approvazione della graduatoria finale del predetto corso;

- del provvedimento, di estremi e data ignoti, che ha stabilito per l’ipotesi di ex aequo di dare priorità nell’immissione in ruolo e conseguentemente nella scelta della sede al candidato più giovane di età.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 novembre 2015 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, ammessi alla partecipazione al corso di formazione relativo al concorso pubblico per la nomina di 271 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato il 18 marzo 2003, hanno interposto con l’odierno gravame azione impugnatoria avverso il provvedimento con cui sono stati nominati i componenti delle sottocommissioni esaminatrici del predetto corso nonché la graduatoria del 12 dicembre 2014 che ha concluso la procedura, nell’ambito della quale si sono collocati in posizione utile, ma inferiore a quella loro asseritamente spettante.

Ciò in quanto il Ministero della giustizia, per il caso di parità di punteggio di merito, evenienza che ha riguardato un rilevante numero di candidati, ha dato priorità nella redazione della predetta graduatoria ai candidati con minore età anagrafica, con conseguenza lesive per i ricorrenti, anche quanto alla scelta della sede di servizio.

L’impugnazione è stata indi estesa all’ignoto provvedimento recante il predetto criterio.

Narrano preliminarmente i ricorrenti come il procedimento in parola si sia caratterizzato per straordinaria lunghezza temporale, derivante da contenziosi medio tempore interposti, che ha comportato anche il mutamento delle sedi a disposizione per le assegnazioni finali.

Evidenziano ancora i ricorrenti come il predetto corso di formazione si sia svolto non in un unico istituto di formazione, come possibile e auspicabile, bensì in quattro differenti sedi.

Ciò posto, i ricorrenti deducono avverso gli atti gravati le seguenti censure.

1) Violazione e falsa applicazione di legge per violazione delle norme generali sull’ordinamento dle lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 35, comma 3, punto e), del d.lgs. 165/2001.

2) Violazione e falsa applicazione di legge per violazione dell’art. 15 del predetto bando di concorso, dell’art. 9 del d.m. n. 297/1998, dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994, dell’art. 24, comma 3, e dell’art. 25 del d.lgs. 443/1992.

3) Violazione e falsa applicazione di legge per difetto e insufficienza di motivazione in violazione dell’art. 3 della l. 241790 – Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, nonché per illogicità e irrazionalità manifesta.

4) Violazione di legge per violazione dell’art. 97, comma 2, Cost. – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, sviamento, nonché per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione.

Ben due commissari del Corpo di Polizia penitenziaria, componenti di due differenti sottocommissioni di esame, sarebbero stati incaricati di svolgere tale compito nonostante l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, risultando affiliati a due diverse sigle sindacali, con copertura di importanti ruoli di rappresentanza, almeno sino al momento dell’assunzione dell’incarico.

Sarebbe pertanto evidente la violazione del disposto dell’art. 35, comma 3, punto e), del d.lgs. 165/2001 (sicuramente applicabile alla fattispecie in assenza di norme specifiche per il Corpo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dall’art. 12 del d.m. Giustizia 11 giugno 2014, n. 107).

Ancora, la priorità conferita nella redazione della predetta graduatoria ai candidati con minore età anagrafica si porrebbe in violazione dell’art. 15 del bando e dell’art. 25 del d.lgs. 443/92, non essendovi alcun riferimento normativo che indichi tale criterio come quello cui far immediatamente ricorso in caso di parità di punteggio.

Di contro, il d.m. 21 luglio 1998, n. 297, richiamato dal bando, recante norme per l’espletamento della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, rimanda al D.P.R. 487/1994, così come, del resto, l’art. 24, comma 3, dello stesso d.lgs. 443/92.

L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto fare ricorso all’art. 5, commi 4 e 5, del detto D.P.R. 487/1994, e applicare in particolare tutti i criteri ivi previsti per l’ipotesi di ex aequo , condizione che avrebbe determinato una miglior posizione in graduatoria dei ricorrenti, in possesso dei previsti titoli preferenziali.

Privilegiando, invece, uno solo di tali criteri, ovvero quello della minor età anagrafica, l’Amministrazione avrebbe violato la normativa richiamata, comportando in tal modo il trattamento deteriore di categorie di candidati in possesso di titoli attinenti a interessi maggiormente tutelati dall’ordinamento, che, secondo la giurisprudenza, prevalgono su quello della minore età, avente notoriamente valenza residuale.

Inoltre, la modifica delle sedi intervenuta nelle more della procedura, ancorchè giustificata dalle esigenze dell’Amministrazione, avrebbe dovuto essere adottata con un formale provvedimento, motivato e da comunicarsi agli interessati con le forme rituali.

L’Amministrazione si sarebbe invece limitata a diffondere, mediante l’inoltro alla direzione delle scuole coinvolte nello svolgimento dei corsi di formazione, una nota informativa priva di motivazione.

Vieppiù, la carenza di elementi conoscitivi da parte dei ricorrenti, refluente in senso negativo sulla corretta valutazione della sede di servizio più consona alla loro esigenze, sarebbe stata aggravata dalla circostanza che, per il contingente maschile, la notifica della graduatoria di merito sarebbe avvenuta nello stesso giorno in cui i candidati sono stati chiamati a esercitare l’opzione di scelta della sede, mentre, per il contingente femminile, la scelta della sede sarebbe stata imposta addirittura prima della notifica della graduatoria finale, in violazione dei canoni di trasparenza, di buon andamento della pubblica amministrazione, di certezza del diritto.

Infine, l’avvenuto smistamento dei candidati, ai fini della frequentazione del corso di formazione, in 4 scuole differenti, presso cui sono state correlativamente istituite 4 sottocommissioni di esame, anche tenendo conto della possibilità di destinare tutti al medesimo istituto numero degli stessi, consentita dal relativo numero, avrebbe gravemente pregiudicato l’offerta formativa dei ricorrenti, destinati a una scuola di Roma che ha sospeso le attività didattiche per un mese, a motivo della contemporanea organizzazione di altri eventi, con conseguenze che si sarebbero riverberate, sotto vari profili, in relazione alla loro competitività, e avrebbero in ogni caso favorito condotte discriminanti e anomalie operative in sede di esame e di deliberazione.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Il Ministero della giustizia, costituitosi in resistenza, ha confutato mediante memorie e produzione documentale la fondatezza di tutte le tesi ricorsuali.

In particolare, l’Amministrazione ha illustrato in linea generale l’andamento della procedura di cui sopra, esponendo come la fase concorsuale vera e propria si sarebbe conclusa con l’approvazione della precedente graduatoria di cui al P.D.G. 13 agosto 2013, che ha dato accesso ai vincitori del concorso al Corpo di Polizia penitenziaria, nell’ambito della quale sono stati applicati i titoli di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 (con l’ordine di priorità stabilito dalla norma, ovvero conferendo valenza esclusivamente residua al criterio dell’età anagrafica).

Finita la fase concorsuale, e conclusi gli esami finali del correlato corso di formazione, esitato con la diversa graduatoria impugnata, l’Amministrazione, in carenza di specifiche disposizioni regolanti il caso di parità di punteggio di merito, espone di aver applicato – come già in altre procedure similari – l’unica norma specifica a valenza generale, e cioè il criterio previsto dall’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, costituito dalla giovane età.

L’Amministrazione ha poi illustrato l’infondatezza di tutte le altre censure ricorsuali, concludendo per la reiezione del gravame.

Nel prosieguo, altri vincitori del concorso per cui è causa, esponendo di trovarsi nella stessa situazione fattuale e giuridica dei ricorrenti, si sono costituiti ad adiuvandum , facendo proprie tutte le doglianze e le conclusioni dedotte in ricorso.

Parte ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2015.

DIRITTO

1. Parte ricorrente lamenta l’illegittimità sotto vari profili della procedura indetta dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con bando 6 febbraio 2003, pubblicato il 18 marzo 2003, rappresentando l’irregolare formazione delle sottocommissioni di concorso e l’indebita penalizzazione subita dai ricorrenti quanto alla posizione assunta nella graduatoria finale, valevole anche per la scelta della sede di servizio tra quelle disponibili.

2. Ai fini della miglior comprensione delle questioni agitate nel ricorso, non sembra superfluo provvedere all’illustrazione della struttura della procedura in esame, come conformata dal bando, che si profila dotata di una sua peculiarità.

Il concorso è volto espressamente a conferire n. 271 posti di “allievo vice ispettore” del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, ripartiti per contingenti regionali.

La relativa selezione prevede il superamento progressivo da parte dei candidati risultati in possesso dei requisiti di partecipazione di una serie di prove.

Si tratta, in particolare: di una prova preliminare, consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti su materie di diritto (art. 7);
di un accertamento psico-fisico (art. 8);
di un accertamento attitudinale (art. 9);
di esami consistenti in una prova scritta e un colloquio, entrambi su materie di diritto, e in una ulteriore prova, facoltativa, in lingua straniera (art. 10).

L’art. 12 del bando prevede indi la formazione della graduatoria di merito all’esito dell’ultimazione di tali prove, secondo l’indicazione del punteggio conseguito nelle stesse da ciascun candidato.

In tale graduatoria, lo stesso art. 12 prescrive l’applicazione delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per l’ipotesi di ex aequo .

L’art. 14 prevede ancora la pubblicazione della graduatoria.

Tale graduatoria è stata approvata con P.D.G. del 13 agosto 2013, non fatto qui oggetto di impugnazione, che in tale ambito, come riferisce l’Amministrazione resistente – senza essere, sul punto, smentita dalla parte ricorrente – ha tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 1994.

Lo stesso bando regola poi un ulteriore segmento procedurale.

L’art. 15 stabilisce, in particolare, che “i vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori” e sono avviati in tale qualità “a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale” con le modalità di cui all’art. 25 e ss. del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.

La disposizione chiarisce, in particolare, al comma 2 che gli “allievi vice ispettori”, che hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati “vice ispettori in prova”, prestano giuramento e sono immessi nel ruolo “secondo la graduatoria finale”.

Tale graduatoria è stata adottata con provvedimento GDAP del 12 dicembre 2014, gravato nella presente sede.

3. Tanto chiarito, può passarsi all’esame delle censure dedotte nel ricorso in esame.

4. Mediante il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano che due commissari del Corpo di Polizia penitenziaria, componenti di due differenti sottocommissioni di esame finale del corso di formazione, sarebbero stati incaricati di svolgere tale compito nonostante l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, risultando, almeno sino al momento dell’assunzione dell’incarico e probabilmente anche in costanza di svolgimento della procedura, affiliati a due diverse sigle sindacali, con copertura di ruoli di rappresentanza, in violazione del disposto dell’art. 35, comma 3, punto e), del d.lgs. 165/2001, pacificamente applicabile alla fattispecie.

La doglianza è corroborata dall’allegazione di varia documentazione, tra cui l’organigramma nazionale di una delle predette sigle e una locandina relativa a un evento sindacale.

La censura è infondata.

Va premesso innanzitutto, in linea generale, che per l’accertamento dell’incompatibilità di cui si discute è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (C. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947;
VI, 23 settembre 2014, n. 4794).

Ciò in quanto l’operatività dell’art. 35, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001 postula che ricorra un qualche elemento di possibile incidenza fra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche, politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione “verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” (C. Stato, VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).

Ciò posto, è decisivo ai fini dell’apprezzamento dell’inconsistenza della doglianza la considerazione che l’art. 35, comma 3, punto e), del d.lgs. 165/2015 si riferisce alle commissioni dei concorsi per l’accesso alla pubblica amministrazione.

E tale segmento – come si vedrà anche in occasione della disamina della seconda censura – nella fattispecie in esame si è concluso con il già citato P.D.G. del 13 agosto 2013, con cui, secondo la peculiare struttura impressa dal bando al complesso procedimento in esame, “viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso” (art. 12 del bando).

Il rilievo in esame non attiene a detta fase concorsuale, essendo rivolto avverso la nomina di due commissari nominati per lo svolgimento del corso di formazione per la eventuale nomina degli “allievi vice ispettori”, selezionati secondo il concorso di cui sopra, a “vice ispettori”, fase successiva all’accesso al Corpo (art. 15 del bando), e nell’ambito della quale non è dato rinvenire la preclusione invocata dalla parte ricorrente.

In ogni caso, poi, l’Amministrazione, mediante le difese depositate il 3 marzo 2015, ha dato atto di aver comunque acquisito le autodichiarazioni dei due commissari in parola (riferite ambedue come allegate, ancorchè l’allegazione riguardi, plausibilmente per mero errore materiale, uno solo di essi), che attestano di non ricoprire all’atto dell’assunzione della carica di cui si discute cariche politiche e sindacali, e rammenta come tali atti facciano fede fino a querela di falso, nella specie non risultante interposta dai ricorrenti.

Il primo motivo di ricorso deve essere per quanto sopra respinto

5. Prima di esaminare la seconda censura, va nuovamente rimarcato come, alla luce delle considerazioni esplicitate al precedente punto 2, debba convenirsi con l’Amministrazione resistente quando osserva che il bando di cui trattasi articola una procedura complessa, costituita da un concorso pubblico e da un corso di formazione.

Come visto, il concorso è volto alla nomina ad “allievo vice ispettore”, finalità per cui si preordinano le prove di cui agli artt. da 7 a 10 del bando, con previsione di una graduatoria finale da redigersi e da pubblicarsi secondo quanto previsto agli artt. 12 e 14, graduatoria che è improntata anche ai criteri recati dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per l’ipotesi di parità di punteggio tra candidati.

Il corso di formazione è volto alla eventuale nomina degli “allievi vice ispettori”, selezionati secondo quanto sopra, a “vice ispettori” in prova.

Ed è solo tale nomina, basata sul superamento delle prove conclusive del corso di formazione di cui all’art. 15 del bando, che prelude al giuramento e all’immissione in ruolo, secondo “la graduatoria finale”, che non può che essere quella successiva al corso di formazione di cui allo stesso articolo 15, nei confronti della quale il bando non richiama i criteri di preferenza dettati dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, cui il bando stesso fa riferimento esclusivamente per la graduatoria relativa alla precedente nomina ad “allievo vice ispettore” (art. 12).

Ne consegue la doglianza anche del secondo motivo, con il quale i ricorrenti sollevano la questione della mancata applicazione nella seconda graduatoria dei criteri di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994.

Invero, la impugnata graduatoria “finale” dei “vice ispettori” e i conseguenti provvedimenti di destinazione dei ricorrenti alle sedi disponibili, secondo l’ordine di merito recato dalla stessa graduatoria, si profilano immuni dalle illegittimità dedotte.

In particolare, l’art. 15 del bando, come sopra chiarito, non prevede che tale graduatoria “finale”, che non può che essere quella successiva al corso di formazione di cui allo stesso articolo 15, debba tenere conto dei criteri di preferenza dettati dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, richiamati dal bando stesso esclusivamente per la precedente nomina ad “allievo vice ispettore” (art. 12).

Correttamente, pertanto, in applicazione del bando, l’Amministrazione ha tenuto conto esclusivamente dei risultati di merito del corso di formazione previsto dall’art. 15 del bando per la nomina a dei “vice ispettori”, e, nello stesso ambito, dovendo necessariamente risolvere il problema costituito dai casi di ex aequo , ha applicato l’unica norma specifica a valenza generale, e cioè il criterio previsto dall’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, laddove dispone che “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”.

5.1. Né può sostenersi che, in linea generale, come fa parte ricorrente, siffatta scelta dell’Amministrazione si ponga in contrasto con il bando, con il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con il d.m. 21 luglio 1998, n. 297, recante come detto norme per l’espletamento della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, che all’art. 9 dispone che per quanto non previsto dal decreto si applichino, in quanto compatibili, le norme del ridetto D.P.R. 487/94, ovvero ancora con l’art. 24 del d.lgs. 443/92.

Una volta accertato, infatti, come sopra, che gli atti nei quali detta scelta si è concretizzata non risultano in alcun modo violativi del bando, che costituisce, come noto, la lex specialis della procedura, che la stessa Amministrazione si è vincolata a osservare, tale ipotesi va decisamente esclusa.

Né può essere direttamente indagato l’eventuale contrasto tra le norme e i principi invocati dalla parte ricorrente e l’art. 15 del bando di concorso.

Il bando, infatti, non risulta essere stato fatto oggetto di impugnazione unitamente alla graduatoria gravata.

E nulla muta considerando l’art. 24 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che, dopo aver previsto che l'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico o concorso interno per titoli di servizio, stabilisce al comma 4 che, a parità di merito, l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

Entrambe le prescrizioni si riferiscono, infatti, come dispone il comma 6, alla nomina ad “allievi vice ispettori”.

E in tale nomina, avvenuta con il già citato P.D.G. del 13 agosto 2013, l’Amministrazione resistente ha effettivamente tenuto conto, come sopra visto, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 1994.

5.2. Per lo stesso motivo, non può essere qui valorizzata neanche la tesi secondo cui il concorso è palesemente finalizzato all’assunzione non degli “allievi vice ispettori” bensì dei “vice ispettori”.

E’ vero, infatti, che la figura degli “allievi vice ispettori” non è neanche contemplata dall’art. 22 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che articola il ruolo degli ispettori in quattro qualifiche, di cui la prima è costituita dai “vice ispettori”.

Ed è parimenti vero che solo dopo l’approvazione della graduatoria del corso di formazione i candidati prestano giuramento e sono immessi in ruolo.

Tanto si deduce dallo stesso bando, che non parla né di giuramento né di immissione in ruolo in riferimento agli “allievi vice ispettori” nominati dopo la prima selezione, ai sensi degli artt. da 7 a 12 del bando, disponendo tali evenienze solo all’art. 15, con riguardo ai “vice ispettori”, ovvero a quei candidati già “allievi vice ispettori”, che hanno superato la prova di fine corso di formazione.

Ma è altresì vero che l’eventuale possibilità di utilizzare tali argomentazioni, come tutti gli altri rilievi svolti per comprovare la sostanziale unitarietà della procedura e la sua unica finalizzazione all’assunzione dei “vice ispettori”, con conseguente dovutezza dell’applicazione dei titoli preferenziali di legge nella fase che tale assunzione concretizza, postula inevitabilmente l’accertamento della legittimità della procedura così come delineata dal bando.

E’ evidente, infatti, sia che la lex specialis è chiara nell’imprimere alla procedura di cui trattasi il peculiare andamento che ha determinato gli effetti dei quali parte ricorrente lamenta l’illegittimità, sia che gli atti qui gravati si sono limitati a dare a essa puntuale applicazione.

Di talchè la mancata impugnazione del bando in questa sede impedisce anche sotto tale profilo di accedere alle tesi ricorsuali.

5.3. Per le sopra esposte argomentazioni, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

6. Stessa sorte seguono gli altri motivi

Quanto, in particolare, alle modifica delle sedi intervenuta nelle more della procedura, la stessa parte ricorrente riconosce che essa è giustificata dal lungo tempo intervenuto tra l’indizione della procedura (2003) e la sua conclusione ad opera della gravata graduatoria (2014), dipendente, come riferito nel gravame, non dall’inerzia dell’Amministrazione bensì dai ricorsi giurisdizionali proposti medio tempore da alcuni interessati.

Non è dato rinvenire, pertanto, quale diverso elemento motivazionale, ulteriore rispetto al dato obiettivo costituito dal mutamento delle sedi effettivamente disponibili all’esito della selezione, giustificato dal lungo andamento della procedura, avrebbe potuto o dovuto essere portato a conoscenza dei candidati mediante le forme rituali pretese in ricorso.

Del resto, dallo stesso ricorso risulta che i ricorrenti, per effetto della relativa comunicazione da parte dell’Amministrazione, ben sono stati posti in grado di scegliere la sede di servizio più consona alle loro esigenze tra quelle disponibili, come hanno fatto, restando incomprensibile l’affermazione che tale scelta sia stata inficiata dalle modalità anche temporali con cui l’Amministrazione ha diffuso l’elenco delle sedi stesse.

Quanto, infine, alle censure correlate allo smistamento dei candidati, ai fini della frequentazione del corso di formazione, in più scuole, si osserva in primo luogo che lo stesso risulta ampiamente giustificato dal numero dei partecipanti.

Sul punto, l’Amministrazione resistente ha anche chiarito come nella fattispecie non sono state nominate sotto-commissioni, bensì commissioni locali, alla luce dell’art. 6 del decreto istituivo del corso datato 2 ottobre 2013, nonché ha depositato vari atti mediante i quali ha fornito alle scuole indicazioni per una omogenea gestione del corso e dei relativi esami finali (note 17 ottobre 2013, n. 354113, 19 dicembre 2013, n. 43465929, 29 luglio 2014, n. 239328, 29 settembre 2014, n. 326982, 14 novembre 2014, n. 391237).

Di contro, le affermazioni dei ricorrenti in ordine alla circostanza che la destinazione a una di tali scuole abbia leso il loro percorso formativo nonché alle anomalie verificatesi presso la stessa scuola in sede di esami finali si profilano quali mere asserzioni, non corroborate da alcun principio di prova.

In particolare, quanto alla lamentata sospensione delle attività formative per la contemporanea organizzazione presso la scuola di altri eventi, emerge dalle difese svolte dall’Amministrazione come tale circostanza si sia innanzitutto tradotta nell’addestramento costituito dalla partecipazione degli allievi a compiti istituzionali del Corpo, e come la conseguente evenienza delle minor ore di didattica espletate nella stessa scuola sia stata specificamente considerata ai fini della specifica conformazione da imprimere all’esame finale (nota 29 luglio 2014, n. 269328).

Ancora, poiché l’esito delle verifiche didattiche effettuate durante l’ iter formativo non ha concorso alla media dell’esame finale (come espressamente statuito nella nota 10 ottobre 2014, n. 344089, in atti), risulta del tutto ininfluente la circostanza che in occasione di dette prove non tutte le scuole abbiano consentito l’utilizzo dei testi di legge.

Infine, prive di effettiva consistenza risultano le censure che alcuni candidati siano stati esaminati da commissari nei confronti dei quali avevano in passato avuto un ruolo di subordinazione, non rinvenendosi in tale eventuale circostanza alcuna incompatibilità, e che alle deliberazioni delle commissioni abbiano assistito estranei alla procedura, doglianza affidata a una mera e indimostrata asserzione.

7. Alle rassegnate conclusioni, assorbita ogni altra eccezione pure avanzata dalla parte resistente, consegue il rigetto del ricorso.

La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

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