TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300758
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 00758/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2023, proposto da
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati D G e J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati per legge presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara 14.11.2022 prot. n. 5373, che ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero a norma dell'art. 59 co. 9 bis d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in l. n. 106/2021;
- del decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale 16.11.2022 prot. n. 16818, di approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale straordinaria a norma dell'art. 59 co. 9 bis d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in l. 106/2021;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, preparatori, presupposti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dell’Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per la Regione Piemonte, indetto dal Ministero dell’Istruzione nel 2022, in relazione alla classe A028 (matematica e scienze), ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Uno dei requisiti di partecipazione era costituito dall’avvenuto svolgimento, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali pari ad almeno 3 anni, anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.
L’interessato è stato escluso dalla procedura concorsuale per effetto del decreto del dirigente del Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale, del 14.11.2022, sull’assunto che egli, nell’anno scolastico 2019/2020, non avrebbe maturato un intero anno di servizio, avendo prestato l’insegnamento per meno di 180 giorni.
Avverso il suddetto provvedimento e la graduatoria finale il ricorrente è insorto deducendo di avere in realtà maturato, nell’anno scolastico 2019/2020, il necessario periodo di servizio, oltre al periodo di servizio continuativo dal 1.2.2020 fino al termine delle operazioni di scrutinio (con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 e dell’art. 7, comma 4, del D.M. n. 131 del 2007). Con ulteriore censura il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara.
Con decreto presidenziale del TAR n. 5 dell’11.1.2023 è stata autorizzata la notifica del ricorso mediante pubblici proclami, alla quale il ricorrente ha provveduto (documento n. 13 depositato in giudizio).
Con ordinanza n. 44 dell’8.2.2023 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 19 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il calcolo dei 180 giorni di servizio necessari per il completamento dell’annualità lavorativa deve avvenire facendo applicazione della regola di cui all’art. 7, comma 4, del D.M. n. 131/2007, riprodotta dall’art. 13, comma 11, dell’ordinanza ministeriale n. 122/2022, secondo cui, “ ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.
Orbene, applicando la predetta disposizione, il ricorrente risulta aver svolto, nel periodo 2019/2020, un numero di giornate lavorative superiore a 180, completando così l’anno di servizio e risultando in possesso del requisito di partecipazione contestato.
La tesi dell’amministrazione, secondo cui il ricorrente avrebbe prestato servizio, nell’anno scolastico 2019/2020, per 173 giorni non consecutivi, alla luce delle suddette norme non trova riscontro.
Invero, in base al certificato di servizio n. 1100 depositato in giudizio ed al calendario scolastico 2019/2020 (documento n. 12 allegato all’impugnativa), aggiungendo ai giorni di effettiva supplenza le festività intercorrenti tra il 30.11.2029 e il 2.12.2019, tra il 7.12.2019 e il 9.12.2019 e tra il 14.3.2020 e il 16.3.2020 (3 giorni), aggiungendo la festività del 25 aprile e la domenica del 26 aprile tra il 24 e il 27 aprile 2020 (2 giorni), la festività del 1° maggio, il ponte della festa del lavoro (2 maggio) e la festività di domenica 3 maggio intercorrenti tra il 30.4.2020 e il 4.5.2020 (3 giorni) e infine la domenica del 31 maggio, il ponte della festa della Repubblica (1° giugno) e il giorno della festa della Repubblica ricadente il 2 giugno intercorrenti tra il 30 maggio e il 3 giugno 2020 (3 giorni), risultano computabili ulteriori 11 giorni, cosicché il periodo di servizio rilevante dell’anno scolastico 2019/2020 è superiore a 180 giorni.
Peraltro l’Ufficio scolastico, nel disporre l’esclusione, non ha analizzato né la dettagliata esposizione dei giorni di insegnamento effettuata dall’interessato ad esito della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione né ha debitamente analizzato il certificato di servizio, ma ha recepito pedissequamente la lettera dell’Istituto comprensivo Conegliano 2, nella quale non è stato fornito il dettaglio dei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente (allegato n. 10 depositato in giudizio dall’amministrazione).
Invero, con più missive (documenti n. 5, 7 e 8 depositati in giudizio dal Ministero dell’Istruzione) il ricorrente ha specificato i giorni di insegnamento svolti e il periodo di supplenza da ritenersi prorogato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M. n. 131/2007, in quanto interrotto da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ma a fronte di tali puntuali deduzioni l’amministrazione ha ribadito il difetto del requisito per essere stato svolto il servizio per meno di 180 giorni nell’anno scolastico 2019/2020, senza prendere in considerazione la suddetta norma e senza valutare la sussistenza dei presupposti della proroga del periodo di supplenza analiticamente evidenziata dall’interessato in sede di contraddittorio.
E’ quindi condivisibile anche la censura incentrata sul difetto di motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.