TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-06-11, n. 200901439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-06-11, n. 200901439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901439
Data del deposito : 11 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02570/1997 REG.RIC.

N. 01439/2009 REG.SEN.

N. 02570/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2570 del 1997, proposto da:
Ciocia Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Bari, via Q.Sella, 36;

contro

Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. C.Ciarmoli, corso Cavour n.124;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla restituzione di quanto versato al Comune di Bitonto a titolo di contributo concessorio a seguito del rilascio della concessione in sanatoria n. 14 del 23/01/97.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bitonto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 20/09/97 e depositato il successivo 08/10/97, il ricorrente Ciocia Francesco, premettendo: di essere coltivatore diretto, di essere proprietario di un fondo avente destinazione urbanistica E/1 e di aver ivi realizzato opere abusive annesse a fabbricato preesistente assentite ai sensi della L. 724/94 con concessione in sanatoria n. 14 del 23/01/97;
tanto premesso ricorre a Questo Tribunale per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere l’esonero dall’obbligo del contributo di concessione di cui all’art. 12 L. 153/75 e, conseguentemente, il diritto ad ottenere la restituzione degli oneri indebitamente versati al Comune di Bitonto in occasione del ritiro della concessione in sanatoria n. 14 del 23/01/97.

Deduce il ricorrente che in forza della sua qualifica di coltivatore diretto avrebbe avuto diritto all’esonero dall’obbligo del versamento del contributo, previsto dall’art. 22 L. 10/77.

In via gradata il ricorrente deduce comunque l’erroneità del calcolo del contributo effettuato dal Comune, che ha applicato la tabella riferita ai fabbricati situati in zona agricola in luogo di quella relativa agli impianti produttivi, qual é l’immobile realizzato dal ricorrente sul suolo di proprietà.

Si é costituito in giudizio il Comune di Bitonto per resistere al ricorso, che alla pubblica udienza del 28/05/2009 é stato introitato a decisione.

DIRITTO



1. In punto di fatto va preliminarmente ricordato che il ricorrente Ciocia Francesco, proprietario in Comune di Bitonto di un fondo avente destinazione agricola E/1, veniva autorizzato alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a centro di conferimento e commercializzazione della mandorla, il tutto conformemente alla delibera di Consiglio Comunale n 38 dell’08/04/89, che autorizzava l’intervento edilizio in deroga allo strumento urbanistico considerandolo funzionale ad attività connessa con la valorizzazione di prodotti agricoli locali. A detto intervento, tuttavia, il ricorrente non dava corso, non intendendo corrispondere gli oneri concessori, quantificati in oltre 100 milioni di lire.

Sul fabbricato preesistente, allora, il ricorrente realizzava alcune opere abusive consistenti nell’ampliamento del seminterrato e del piano terra, nonché nel cambio di destinazione d’uso del piano terra: per tali abusi chiedeva ed otteneva, ai sensi della L. 724/94, concessione in sanatoria, previo pagamento della somma di £. 33.099.927 a titolo di contributo concessorio e diritti di segreteria.

Con determinazione dirigenziale n. 3 del 04/02/98, preso atto di quanto rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio nonché del fatto che l’immobile, benché ubicato in zona agricola, era utilizzato per attività produttiva (commercio all’ingrosso di mandorle ed olive), provvedeva a riquantificare gli oneri concessori in £. 26.646.876 e a disporre la restituzione al sig. Ciocia della somma versata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.



2. O, il ricorrente asserisce di essere coltivatore diretto e di aver diritto, in tale qualità, all’esonero dal pagamento del contributo ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 comma 1 lett. a) L. 10/77 e dell’art. 12 L. 153/75.

La prima delle norme citate stabilisce che il contributo per il rilascio della concessione edilizia non é dovuto “per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153”.

L’art. 12 L. 153/75 – abrogato dall’art. 1 D. L.vo 99/2004 ma applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui é causa - definisce poi la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale come colui che “…dedichi alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.”.

O, il ricorrente ritiene che la richiamata normativa sia applicabile non solo all’imprenditore agricolo ma anche al coltivatore diretto, dal momento che la ratio sottesa al beneficio previsto dall’art. 9 lett. a) L. 10/77 è ravvisabile anche, ed a maggior ragione, laddove l’attività agricola sia esercitata con lavoro prevalente proprio del coltivatore o dei di lui famigliari.

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