TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-06-19, n. 202300604
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00604/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2022, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati R A e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
-O-, -O-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -O- in data -O- a firma Dirigente del Settore Urbanistica/SUAP del Comune di Carrara e ricevuta con pec inviata ai sottoscritti difensori del Signor -O- in pari data, avente ad oggetto rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del Signor -O- in merito alla SCIA n. -O- presentata dalla Signora -O- in data -O- ex art. 21 nonies L. 241/1990 per i lavori effettuati nel Comune di Carrara nell’immobile di Via -O- e, in ogni caso, rifiuto di avviare il relativo procedimento sanzionatorio di annullamento della SCIA, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso e, segnatamente:
- della SCIA n. -O- presentata dalla Signora -O- -O-;
- della determina n. -O- del -O- del Dirigente del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Carrara con la quale stata annullata la determina n. -O- del -O- di annullamento della predetta SCIA;
- per quanto possa occorrere della nota in data -O- prot. n. -O- del Comune di Carrara con la quale è stata disposta la chiusura del procedimento sanzionatorio;
- per quanto possa occorrere, della nota -O- prot. -O- con la quale il Comune Carrara informava il Signor -O- che il procedimento si era concluso e che avrebbe potuto avere conoscenza delle relative motivazioni della conclusione del procedimento mediante richiesta di accesso agli atti;
- di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. P G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -O- è proprietario del primo piano e di una porzione del pianterreno di un edificio residenziale a due piani sito in Carrara, alla via -O-. La restante porzione del pianterreno è stata fino al 21 giugno 2021 di proprietà della signora -O-, la quale ha poi donato il bene alla figlia signora -O-.
Il ricorrente espone che, con C.I.L.A. del -O-, la signora -O- aveva comunicato l’avvio di lavori interni al proprio immobile. Nondimeno, l’intervento avrebbe altresì comportato la alterazione dei prospetti tramite modifica delle aperture (sul prospetto sud-est, realizzazione di due finestre in luogo di una porta finestra con due finestre ai lati; sul prospetto nord-ovest, eliminazione di due finestre e realizzazione di una porta finestra; sul prospetto sud-ovest, chiusura di una porta finestra; su tutte le finestre, montaggio di persiane in luogo delle preesistenti tapparelle). La situazione sarebbe stata rappresentata al Comune dal tecnico di fiducia del signor -O-, con l’ausilio di materiale fotografico, il 4 -O-.
-O-, la signora -O- ha presentato la S.C.I.A. n. -O- relativa ad opere di ristrutturazione edilizia conservativa che, secondo il ricorrente, avrebbe avuto il solo scopo di legittimare a posteriori l’intervento già eseguito senza titolo sui prospetti.
Sollecitato dal signor -O-, il Comune di Carrara ha verificato la corrispondenza tra le opere eseguite e quelle descritte nella segnalazione certificata di inizio di attività. Quindi, nell’ambito del procedimento penale occasionato da un esposto dello stesso signor -O-, la Polizia Locale delegata allo svolgimento delle indagini ha accertato che, effettivamente, la modifica delle finestrature dell’immobile di proprietà -O- era avvenuta prima della presentazione della S.C.I.A..
Archiviato il procedimento penale, l’odierno ricorrente ha dapprima sollecitato il Comune e la locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ad adottare le misure repressive del caso, per poi formulare, con nota dell’-O-, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e, contestualmente, di annullamento in autotutela della S.C.I.A. dell’-O-.
L’istanza è stata respinta dal Comune con provvedimento del -O-, ove si rappresentava all’interessato che:
- con determina dirigenziale n. -O- del -O-, la S.C.I.A. n.-O- della signora -O- era stata annullata sulla scorta delle indagini penali condotte dalla Polizia Locale e sul presupposto della falsità delle dichiarazioni rese dalla segnalante e dal progettista a supporto della segnalazione certificata;
- pertanto era stato avviato nei confronti della signora -O- un procedimento sanzionatorio a fronte della realizzazione di opere senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico;
- con nuova determina n. -O- del -O-, successiva all’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico della signora -O-, la determina n. -O- di annullamento della S.C.I.A. era stata a sua volta annullata, stante l’impossibilità di stabilire se tutte le opere fossero state realizzate anteriormente alla presentazione della S.C.I.A..
1.1. Tanto premesso, il signor -O- impugna la predetta determina n. -O- unitamente al diniego di annullamento della S.C.I.A. n.-O- di cui al provvedimento comunale del -O-, e ne chiede l’annullamento sulla scorta di cinque motivi in diritto.
1.2. Resiste al gravame il Comune di Carrara, mentre non si sono costituite in giudizio le controinteressate -O- e -O-.
Spiega difese solo formali il Ministero della Cultura.
1.3. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nell’udienza del 3 maggio 2023, preceduta dallo scambio di documenti, memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
2. Il ricorrente signor -O- si duole degli interventi eseguiti dalla controinteressata -O- sull’unità abitativa posta al pianterreno dell’edificio sito in Carrara alla via -O- e consistiti nella modifica delle finestrature, con interessamento dei prospetti.
A fronte dell’intervento, la signora -O- ha presentato la S.C.I.A. n.-O-, in un primo momento annullata d’ufficio dal Comune con determina n. -O-, la cui motivazione riposava sulla falsità delle dichiarazioni rese dalla segnalante e dal professionista asseveratore. Come si legge nel provvedimento, dalle indagini di polizia giudiziaria esperite a seguito dell’esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di -O- dal signor -O-, era infatti emerso che le modifiche alle finestrature dell’appartamento di proprietà della signora -O- risalivano a data anteriore alla presentazione della S.C.I.A., corredata di una rappresentazione dello stato dell’immobile diversa da quella reale.
La determina di “annullamento” della S.C.I.A. ( rectius : esercizio dei poteri di cui all’art. 19 co. 4 della legge n. 241/1990, in presenza delle condizioni previste dall’art 21- nonies della stessa legge n. 241/1990) è stata a sua volta annullata d’ufficio con la determina n. -O-, che muove dall’archiviazione del procedimento penale a carico della signora -O-, nonché dalla dichiarazione sostitutiva resa da quest’ultimo in ordine all’epoca di realizzazione dei lavori. Alla luce di tali elementi, il Comune ha concluso di non poter accertare se tutte le opere fossero state realizzate anteriormente al