TAR Milano, sez. IV, sentenza 2016-10-18, n. 201601907
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Pubblicato il 18/10/2016
N. 01907/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02822/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2015, proposto da:
Boston Scientific S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S U C.F. LNUSMN75L21M089W, con domicilio eletto presso il T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Arca - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S M C.F. MRRSFN73C18B354Y e C S C.F. SLACLD74R68L219V, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Arca in Milano, via Fabio Filzi, 22;
nei confronti di
St. Jude Medical Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Modenesi C.F. MDNSFN70R10F205F e Giorgia Romitelli C.F. RMTGRG68B45E098X, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via della Posta, 7;
Società Medtronic Italia Spa, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva del Lotto 23 (“Defibrillatore Tricamerale di tipo CRT-D, di alta fascia, completo di elettrocateteri di defibrillazione ventricolare sinistra e relativo sistema di introduzione”) nella gara d'appalto avente ad oggetto “ARCA_2015_20 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori”, disposta in favore della Società St. Jude Medical Italia S.p.a. e della graduatoria definitiva approvata e comunicata dall'Amministrazione appaltatrice con nota prot. n. 9092 del 28.10.2015, della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Lotto 23, p nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 9092 del 28.10.2015 con cui ARCA ha comunicato l'aggiudicazione definitiva del Lotto 23 alla controinteressata Società St. Jude Medical Italia S.p.a., del bando e del disciplinare di gara, nei limiti di cui in ricorso (Lotto 23), dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Commissione giudicatrice, e delle determinazioni in esso contenute, nei limiti di cui in ricorso (Lotto 23), dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 3398 del 28.5.2015, e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri proposte e valutazioni, adottati medio tempore dall'Amministrazione resistente in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui trattasi, e per la declaratoria dell'inefficacia della convenzione di fornitura (Lotto 23), ove eventualmente nelle more fosse già stata stipulata tra la Stazione Appaltante e la Società controinteressata, nonché per la condanna della Stazione Appaltante, in via principale, al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva del Lotto23 ed esclusione dei concorrenti classificatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria (società St. Jude Medical Italia S.p.a. e Medtronic Italia S.p.a.), e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui fosse già stata sottoscritta la convenzione di fornitura avente ad oggetto il Lotto in contestazione tra la stazione Appaltante e la società St. Jude Medical Italia S.p.a., al subentro dell'odierna ricorrente nell'esecuzione della stessa, previa dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale, ed in via gradata, al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e di St. Jude Medical Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza di discussione, la società esponente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 13.10.2016, il difensore di Arca Spa ha accettato la compensazione, mentre il difensore della società St. Jude Medical Italia Spa ha insistito per la condanna alle spese della ricorrente;
- la richiesta di condanna formulata dalla società St. Jude deve accogliersi, sia in applicazione dell’art. 84, comma 2, del c.p.a. sia in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, giacché la domanda di sospensiva proposta dall’esponente è stata respinta con ordinanza cautelare della Sezione IV n. 57/2016, per mancanza del fumus del gravame.