TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201001372
Data del deposito : 30 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00259/2005 REG.RIC.

N. 01372/2010 REG.SEN.

N. 00259/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 259 del 2005, proposto da:
Contartese C, rappresentata e difesa dall'avv. D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Parisi in Catanzaro, via F. Acri, 67;

contro

Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A., già Sviluppo Italia S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Battaglia in Catanzaro, via Lidonnici,12;
Sviluppo Italia Calabria S.C.P.A. Sede di Cosenza;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera prot..n.59055/SPO-DEL del 13/12/2004, di non accoglibilità alle agevolazioni di cui al D.lgs 185/2000.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo di Impresa S.p.A. già Sviluppo Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2010 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato alla società Sviluppo Italia spa il 18 febbraio 2005 e depositato il successivo 18 marzo, la ricorrente impugna la delibera del 13 dicembre 2004 con la quale non veniva accolta la domanda di ammissione alle agevolazioni, di cui al dlgs 21 aprile 2000, n. 185, presentata dalla sig. Contartese C.

Il diniego di ammissione alla agevolazione era motivato sulla circostanza che la domanda prevedeva investimenti per euro 58.833,62 al netto di Iva, importo superiore a quello a fissato dall’art. 18, comma 2 del dlgs 185/2000 in euro 25.823,00.

Avverso il provvedimento gravato la ricorrente deduce un’unica censura di travisamento per erroneità del presupposto di fatto, in quanto, a suo dire, l’importo richiesto in relazione all’investimento da effettuare ammontava ad euro 21.770,00 e pertanto rientrava nella previsione di cui al citato decreto legislativo.

Chiedeva, conseguentemente, l’annullamento del gravato diniego.

Si è costituita la società Sviluppo Italia spa per controbattere nel merito e chiedere il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 290/05 del 5 maggio 2005 veniva respinta la richiesta misura cautelare.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con un’unica censura la ricorrente assume che la domanda di agevolazione conteneva la previsione di un finanziamento per un importo di sole 21.770,00, ovvero inferiore al limite massimo previsto dal 2° comma dell’art. 18 dlgs 185/2000.

La censura è infondata.

Nella Tavola H.1, recante il piano di investimenti di cui alla domanda presentata dalla sig.ra Contartese, ed allegata al ricorso, si legge che “L’investimento previsto dalla nuova ditta è rivolto all’acquisto di attività preesistente ed alla ristrutturazione dei locali nei quali esercitare l’attività…l’acquisto dell’attività preesistente comporterà un costo pari ad euro 37.063,62 di cui 31.112 di avviamento, euro 5.951, 62 di merce.”

Tale somma, già da sola sufficiente a sforare il tetto massimo degli investimenti finanziabili, si sarebbe aggiunta ai 21.770 euro di cui agli ulteriori beni necessari per l’avvio e la gestione dell’iniziativa.

Ne consegue che, senza alcun dubbio, l’investimento di cui si è chiesto il finanziamento comportava, in via prioritaria e pregiudiziale, l’acquisto dell’avviamento di una preesistente attività per l’importo di euro 37.063,62, importo superiore al massimo fissato dall’art. 18 del dlgs 185/2000.

Dato il chiaro tenore dell’art. 18 comma 2 , dlgs 185/2000, ai sensi del quale sono escluse da finanziamento le iniziative che prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni, al netto di Iva (ora euro 25.823,00), ed alla luce della ratio dei finanziamenti pubblici di cui al suddetto decreto, finalizzati alla riduzione del tasso di disoccupazione nelle cosiddette aree depresse, appare legittima l’esclusione di un progetto che presupponeva l’acquisto di una attività preesistente per un importo già da solo considerevolmente superiore a quello massimo previsto dalla legge.

Alla luce delle sopra esposte osservazioni il ricorso va quindi respinto perché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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