TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301630
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01630/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09370/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9370 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giovanni -OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Benozzo Gozzoli n. 44;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OSIS-;
-OSIS-;
-OSIS-;
Piero Burla;
Vito Gianpaolo Augelli;
Giuseppe -OSIS-;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di rivalutazione per l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019, emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nella seduta del 5.7.2022 in esecuzione della sentenza della Sezione n. -OSIS- del 28 febbraio 2022; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti ed i verbali della Commissione, i giudizi espressi, i criteri di valutazione, le schede personali e la graduatoria, nonché il decreto di approvazione della stessa, ove adottato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.11.2022: oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, degli atti del procedimento di scrutinio, ivi comprese le operazioni compiute dalla commissione ed il relativo verbale del 5.7.2022, la graduatoria di merito, la scheda di valutazione redatta, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007, n. 266 dai componenti della Commissione, nonché la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria del 5 agosto 2022;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Generale Giovanni -OSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rivalutazione per l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019, emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nella seduta del 5.7.2022 in esecuzione della sentenza della Sezione n. -OSIS- del 28 febbraio 2022; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti ed i verbali della Commissione, i giudizi espressi, i criteri di valutazione, le schede personali e la graduatoria, nonché il decreto di approvazione della stessa, ove adottato.

Il ricorrente ha ampiamente riassunto le vicende riguardanti il proprio sviluppo di carriera, caratterizzato da un “ primo procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli (p.p. n. -OSIS-) ”, con cui “ all’odierno ricorrente veniva contestato il reato di concorso continuato in peculato militare aggravato per aver asseritamente contribuito all’illegittima assegnazione ad un politico di un’autovettura e di personale della Guardia di Finanza ”, sottolineando di essere stato, altresì, “ sottoposto a procedimento penale anche da parte della Procura militare di Roma (procedimento n. -OSIS-) ”, ma che, nondimeno, “ il giudizio veniva definito in data 25.9.2015 (dunque poco dopo quello incardinato innanzi all’A.G.O.) con decreto di archiviazione n. -OSIS-del 25.9.2015: il Gip, infatti, aveva ritenuto che la responsabilità della vicenda andasse ascritta “ai soli organi di vertice della G.d.F. di Roma” e non anche al ricorrente ” (cfr. pag. 4); ha soggiunto che la propria carriera è stata connotata, inoltre, da “ un ulteriore procedimento penale presso la Procura militare di Napoli (distinto al n. -OSIS-/2016), scaturito dall’invio per competenza territoriale del fascicolo processuale pervenuto dalla Procura Militare capitolina cui la Corte di Appello di Napoli aveva disposto la trasmissione degli atti. Anche tale procedimento veniva poi definito con decreto di archiviazione n. -OSIS-/17 del 18.12.2017: un decreto particolarmente dettagliato dal quale emerge con assoluta evidenza la più totale estraneità del ricorrente rispetto ai fatti ascrittigli (viene addirittura in luce la circostanza che la vettura asseritamente assegnata dal -OSIS- al politico, in quel periodo, neppure era nella effettiva disponibilità dell’ufficiale perché già destinata ad altre funzioni) e che conferma, ancora una volta, come gli unici soggetti imputabili fossero altrove ” (cfr. pag. 6).

Il ricorrente ha lamentato che in esito all’archiviazione dei reati sopra indicati l’Amministrazione avrebbe dovuto prontamente procedere alla sua valutazione, ora per allora, al grado di Generale di Divisione per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma che tale valutazione sarebbe stata operata con notevole ritardo, ossia un anno dopo, quando, in effetti, in data 18.12.2018 il ricorrente è stato promosso all’attuale grado con decorrenza 1.1.2014, essendosi collocato alla posizione 2ª bis nella relativa graduatoria di merito.

A ciò ha fatto seguito la valutazione – sempre ora per allora – oggetto del presente giudizio, ossia quella ai fini dell’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2019 e per il 2020, nell’ambito della quale il ricorrente è risultato idoneo, ma non iscritto in quadro di avanzamento, essendo stato collocato, per quanto concerne la prima di tali valutazioni, al posto 7° bis su 10: una posizione non utile alla promozione.

Questa, specifica, procedura relativa all’anno 2019 ha originato la proposizione del ricorso iscritto al RG -OSIS-/2020, definito con la predetta sentenza n. -OSIS-/2022, che ha, in particolare, accolto il primo motivo, con cui si è dedotto che “ un membro della Commissione Superiore di Avanzamento che ha giudicato sulla sua posizione, Gen. C.A. -OSIS-, designato quale segretario, si sarebbe trovato in conflitto di interessi con il ricorrente ”; e che, pertanto, “ il suddetto Generale si sarebbe dovuto astenere dalla sua valutazione in quanto era stato promosso al grado di vertice proprio per l’anno 2019 nell’ambito della medesima procedura in cui, ora per allora, doveva essere valutato il Gen. -OSIS-. Tale condizione era infatti idonea ad incidere sull’imparzialità e terzietà della valutazione, posto che il suddetto commissario avrebbe potuto risentire della collocazione in graduatoria del ricorrente ed essere dallo stesso superato ”.

In esecuzione di tale sentenza, la Commissione superiore di avanzamento ha disposto la rinnovazione del procedimento di valutazione, conclusosi, anche in questo caso, con l’adozione di un provvedimento di mancato inquadramento nella qualifica di Generale di Corpo d’Armata, e ciò sempre sulla base della valutazione di 29,16/30, la cui legittimità è stata censurata nel ricorso introduttivo del presente giudizio ma con riserva di proporre motivi aggiunti in esito ad una istanza di accesso agli atti presentata in data 19.7.2022.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (5.8.2022), che nella memoria depositata il 31.8.2022 si è opposto ai motivi di ricorso, eccependo che “ i Generali di Corpo d’Armata -OSIS- (…) non sono controinteressati nel contenzioso promosso dal Generale -OSIS- ” (cfr. pag. 9); ha, quindi, sottolineato la legittimità e l’attendibilità dei giudizi – peraltro connotati, sul piano generale, da ampia discrezionalità – espressi dalla Commissione superiore di avanzamento; ha, inoltre, richiamato alcune flessioni di rendimento registrate a carico del ricorrente; ha, poi, evidenziato che le credenziali in tema di “ ricompense morali, onorificenze, distintivi ”, di “ qualità professionali ” dimostrate durante l’espletamento degli “ incarichi ricoperti ” nell’arco della carriera e di “ qualità intellettuali e di cultura ” che non potrebbero essere disgiunte da una valutazione complessiva del percorso professionale e formativo; e, a tal riguardo, la difesa erariale ha eccepito che il percorso del ricorrente “(a) non è connotato, come peraltro

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