TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-08-27, n. 201802017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-08-27, n. 201802017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802017
Data del deposito : 27 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2018

N. 02017/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00302/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato M D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Baracchini, 1;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B, A M A, E M F, A M P, domiciliata ex lege in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- della determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizi Interventi Maggiori e Condono – Gruppo di trattazione “Gruppo 4”, prot. PG 572235/2016 del 10.11.2016, relativo alla pratica edilizia n. 6263/2006, recante invito al pagamento della somma di € 5.685,69 per oneri asseritamente dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per contributo costruzione, unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ed in specie, quale atto presupposto, del rapporto del medesimo ufficio in data 4.07.2016, unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute;

nonché, per l'accertamento e la declaratoria

dell'inesistenza, e in ogni caso dell'intervenuta prescrizione, del credito asseritamente vantato dal Comune di Milano in ordine al contributo di costruzione oggetto di ingiunzione di pagamento, con ogni conseguente statuizione di legge a tutela del ricorrente anche in merito alla restituzione delle somme eventualmente pagate al Comune di Milano nelle more del presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione,

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 30 e 34 del d.lgs. 104/2010, derivanti dal provvedimento impugnato e dal comportamento tenuto dal Comune di Milano, Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizi Interventi Maggiori e Condono – Gruppo di trattazione “Gruppo 4”,

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;

e per l’annullamento con ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizi Interventi Maggiori e Condono – Gruppo di trattazione “Gruppo 4”, prot. PG 134704/2017 del 20.03.2017, recante “conclusione del procedimento di riesame del fascicolo edilizio, ai sensi della l.n. 241/90” e di tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute.

- del rapporto interno del medesimo ufficio in data 4.07.2016;

- della scheda recante “procedimento di riesame delle pratiche edilizie pregresse”;

- quale atto presupposto, della Circolare del Comune di Milano, Sportello Unico per l'Edilizia, n. 1/2009, prot. 6796/2009 del 08.01.2009, nei termini di cui infra;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché per l’accertamento

- dell'inesistenza, e in ogni caso dell'intervenuta prescrizione, del credito asseritamente vantato dal Comune di Milano in ordine al contributo di costruzione oggetto di ingiunzione di pagamento, con ogni conseguente statuizione di legge a tutela del ricorrente anche in merito alla restituzione delle somme eventualmente pagate al Comune di Milano nelle more del presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione;

- in via subordinata: del diritto del ricorrente a ripetere dal Comune di Milano l’importo di euro 663,34 ovvero il diverso importo che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 30 e 34 del d.lgs. 104/2010, derivanti dal provvedimento impugnato e dal comportamento tenuto dal Comune di Milano, Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizi Interventi Maggiori e Condono – Gruppo di trattazione “Gruppo 4”,

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato l’atto con il quale il Comune di Milano gli ha ingiunto di pagare entro il 15.01.2017, la somma di € 5.685,69 a titolo di preteso conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo sul costo di costruzione asseritamente dovuti in relazione alla pratica edilizia n. 6263/2006, sollevando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2946 c.c.: intervenuta prescrizione dell’asserito credito. Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 d.P.R. n. 380/2001 e dell’articolo 64 della l.r. 12/2005. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 2/2001 del 2.03.2001. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sviamento.

II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della l.n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà. Illegittimo esercizio dei poteri di autotutela e lesione del principio del legittimo affidamento.

III) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della l.n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’articolo 64 della l.r. n. 12/2005. Violazione del principio generale del tempus regit actum e del divieto di irretroattività delle determinazioni comunali. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 2/2001 del 2.03.2001.

Erroneità e carenza di motivazione. Travisamento del presupporti di fatto e di diritto.

IV) Chiede quindi il risarcimento del danno e la restituzione.

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