TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-03-29, n. 202100826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-03-29, n. 202100826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100826
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2021

N. 00826/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02730/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2019, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, Piazza Bertarelli 1;

per l'annullamento:

- dell’ordinanza sindacale n. 4 del 31.10.2019, avente ad oggetto la sospensione di ogni attività agricola nei terreni trattati con compost proveniente dalla -OMISSIS--OMISSIS-di -OMISSIS-, notificata via PEC il 4.11.2019;

- dell’ordinanza sindacale n. 5 del 6.11.2019, avente ad oggetto “ primi interventi urgenti sui terreni trattati con compost provenienti dalla -OMISSIS--OMISSIS-di -OMISSIS- ”, notificata a mani in data 8.11.2019;

- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso con i predetti provvedimenti amministrativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. O M nell'udienza del giorno 25 novembre 2020, tenutasi in modalità da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato le ordinanze indicate in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato la sospensione di ogni attività agricola nei terreni trattati con compost proveniente dalla -OMISSIS- interessata e disposto i primi interventi urgenti sui terreni in questione, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

1) illegittimità delle ordinanze sindacali n. 4/2019 e n. 5/2019 per eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
ingiustizia manifesta;
carenza di motivazione o motivazione apparente dei provvedimenti impugnati;

2) invalidità delle ordinanze sindacali per carenza di motivazione e difetto di istruttoria tecnica;
eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria;

3) illegittimità anche derivata per violazione di legge (violazione dell’art. 3- bis e dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006) e per violazione del d.lgs. n. 75/2010;
illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e per violazione del potere di ordinanza degli enti pubblici territoriali resistenti;
illegittimità per eccesso di potere e per violazione del principio di residualità del potere di ordinanza così come esercitato nella fattispecie;
carenza dei presupposti di legge dell’urgenza e della reale ed accertata sussistenza di una fonte di pericolo per i beni giuridici superiori protetti dalle norme del d.lgs. n. 152/2006 asseritamente violate e applicabili nella fattispecie;

4) invalidità e inefficacia delle ordinanze contingibili e urgenti impugnate per eccesso di potere e violazione di legge ex art. 7 della l. n. 241/1990 per carenza di rituale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

5) illegittimità delle ordinanze sindacali per incompetenza relativa territoriale, poiché i fatti sarebbero stati accertati nel Comune di -OMISSIS- e non nel territorio del Comune di -OMISSIS-.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 la Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare.

Avverso l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la ricorrente ha presentato istanza di riesame ai sensi dell’art. 58 c.p.a., che è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- in esito all’udienza camerale del giorno 6 maggio 2020.

All’udienza del giorno 25 novembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato;
di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2.1. Come già rilevato nella sede cautelare la documentazione fotografica prodotta in giudizio (v. doc. 2 del Comune), allegata al rapporto di servizio della Polizia locale (Servizio associato) dell’-OMISSIS- e -OMISSIS- del 28.10.2019 (v. doc. 1 del Comune), evidenzia una situazione di fatto alla luce della quale le decisioni adottate dal Sindaco di -OMISSIS- non possono ritenersi irragionevoli.

Invero, a seguito di alcune segnalazioni, gli agenti di Polizia locale, in data 28.10.2019, effettuavano dei controlli, all’esito dei quali constatavano, nella zona adiacente alla via -OMISSIS-, la presenza di “Compost” contenente pezzetti di plastica all’interno dei terreni agricoli in questione. Nel corso del sopralluogo gli accertatori notavano la presenza di un trattore con a bordo una persona che arava i campi, identificata nel sig. -OMISSIS-, che veniva invitato a sospendere i lavori di aratura. Nello stesso giorno, inoltre, gli agenti constatavano la presenza dello stesso “Compost” contenente tracce di plastica anche nelle campagne adiacenti alla via -OMISSIS-.

Orbene, le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 4 del 31.10.2019 si colgono attraverso la semplice lettura del provvedimento stesso, nel quale si evidenzia che “ il compost proveniente dall’-OMISSIS-viene utilizzato su diversi terreni siti nel Comune di -OMISSIS- ” e si specifica che l’ordine di “ immediata sospensione di qualsiasi attività agricola anche sui terreni interessati siti nel Comune di -OMISSIS- ” si giustifica con il “ fine di evitare una maggiore contaminazione dei terreni e consentire al contempo una bonifica degli stessi ”.

2.2. Nella fattispecie la comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, attesa l’evidente urgenza di provvedere, così come non può essere posta in discussione la competenza territoriale del Sindaco ad adottare un’ordinanza avente effetti sul territorio del proprio comune.

2.3. Peraltro, la documentazione di causa dimostra che dall’impianto dell’Azienda agricola-OMISSIS-sono usciti materiali contaminanti che la ricorrente ha sparso in una pluralità di terreni situati in più comuni, compreso quello di -OMISSIS- (v., in particolare, la nota di

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