TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300945
Data del deposito : 6 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00435/2013 REG.RIC.

N. 00945/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'ottemperanza


al decreto della Corte di Appello di Firenze, del 18.11.2011, depositato in Cancelleria il 17.12.2011 (V.G. 535/2011, cron. 2153/11, rep. 1781/11), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a versare al ricorrente la somma di euro 3.250,00 con interessi legali dalla domanda al saldo, per superamento della ragionevole durata del processo civile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 89 del 24.03.2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente sig. S P agisce per l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Firenze, in epigrafe, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore dell’importo di euro 3.250,00, oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione del danno da violazione dei termini di ragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 89/2001.

Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti di causa risulta, infatti, che la domanda non è stata preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del Ministero debitore e dal successivo decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, a norma dell’art. 14 co. 1 del D.L. 669/1996, termine che per giurisprudenza oramai consolidata integra una condizione relativa a qualsiasi tipo di azione esecutiva intentata nei confronti della P.A., ivi compreso il giudizio di ottemperanza, e che la notificazione del titolo eseguita nei confronti del Ministero presso la sede dell’Avvocatura erariale non è idonea a far decorrere (che la notificazione del titolo esecutivo debba essere fatta alla parte personalmente costituisce, del resto, regola generale sancita dall’art. 479 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 c.p.a.).

Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia.

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