TAR Genova, sez. II, sentenza 2016-12-02, n. 201601193
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Pubblicato il 02/12/2016
N. 01193/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2010, proposto da:
M D M, rappresentato e difeso dall'avvocato E D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta, 4/2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento concernente inidoneita' all'avanzamento al superiore grado di "brigadiere" per l'aliquota di valutazione del 31/12/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30.7.2010 il vice brigadiere dei Carabinieri Di Monte Michele ha impugnato il provvedimento 26.5.2010, con cui il Comando generale dell’Arma – Ufficio commissione di valutazione e avanzamento l’ha giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di brigadiere nell’ambito dell’aliquota di avanzamento del 31.12.2009, a motivo delle carenze comportamentali evidenziate dall’essere incorso in una sanzione disciplinare, ciò che non offrirebbe garanzie di ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore.
A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge 241/1990;art. 31 e ss. della legge n. 198/1995 e succ. modifiche;legge 1168/1961).
Il generico rinvio ad una sanzione disciplinare, senza l’indicazione specifica dell’atto richiamato, non integrerebbe un’idonea e sufficiente motivazione del giudizio di inidoneità all’avanzamento in grado.
2. Violazione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo (art. 3 della legge 241/1990;art. 3 comma 2 della legge 1034/1971, art. 3 D. Lgs. 165/2001).
Erronea ed illegittima sarebbe l’indicazione, nella clausola impugnatoria ex art. 3 comma 4 L. n. 241/1990 circa il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, del T.A.R. del Lazio in luogo del T.A.R. Liguria, regione in cui ricade la sede di servizio del ricorrente.
3. Violazione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo (art. 32 del D. Lgs. n. 198/1995 e succ. modifiche;art. 32 e 33 della legge 212/1983). Erronea istruttoria. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta.
L’unica sanzione disciplinare in cui è incorso il ricorrente (sanzione della consegna di tre giorni inflitta con provvedimento 16.10.2007, per non aver verificato la documentazione amministrativa inviata ad una società finanziaria in vista della concessione di un finanziamento, ciò che dava luogo alla mancata elargizione del prestito, con conseguente lesione del prestigio dell’Istituzione) consisterebbe in un banale disguido di carattere formale, scevro da qualunque profilo di dolo o di colpevolezza.
Il giudizio di non idoneità contrasterebbe inoltre con l’ottimo rendimento professionale del ricorrente, che ha conseguito la qualifica finale di “eccellente” anche per l’anno (2007) in cui è stata inflitta la sanzione disciplinare.
4. Violazione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo (art. 75 del D.P.R. n. 545/1986).
Il giudizio di non idoneità all’avanzamento sarebbe stato emesso in pendenza della domanda presentata in data 14.11.2009 ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 545/1986, volta alla dichiarazione della cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 24 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (seguendo la numerazione dei motivi di ricorso).
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990, “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama” .
Per costante giurisprudenza, la norma deve intendersi nel senso che il rendere disponibile l'atto richiamato non richiede necessariamente la sua allegazione al provvedimento principale, essendo all'uopo sufficiente che esso sia reso accessibile agli interessati su loro specifica richiesta.
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad ammettere che la sanzione irrogatagli con provvedimento 16.10.2007 - notificatogli il medesimo giorno (doc. 3 delle produzioni 11.8.2010 di parte ricorrente) -, è l’unica in cui egli sia mai incorso nella sua carriera militare.
Ne consegue che il rinvio alla sanzione disciplinare, pur senza l’indicazione specifica dell’atto richiamato, non può dirsi insufficiente, tanto ciò è vero che il ricorrente ha perfettamente compreso – pur contestandole nel merito - le ragioni del giudizio di inidoneità all’avanzamento.
2. La clausola di impugnabilità di cui all’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, nel prescrivere l'indicazione del termine e dell'autorità cui poter ricorrere, ha la finalità di consentire al destinatario del provvedimento amministrativo di poter esperire, senza rischi di preclusioni o decadenze, i rimedi giurisdizionali o amministrativi che l'ordinamento prevede a garanzia delle sue posizioni giuridiche soggettive.
Si tratta di un aspetto che non afferisce alla legittimità dell'atto in senso stretto, ma integra – semmai – una mera irregolarità.
3. Ai sensi dell’art. 33 della legge 10.5.1983, n. 212, “La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente” .
Ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.P.R. 18.7.1986, n. 545 (recante approvazione del regolamento di disciplina militare), il provvedimento con il quale è inflitta la punizione della consegna è trascritto nella documentazione personale.
Orbene, il giudizio di idoneità all’avanzamento al grado superiore rimesso alla competente commissione implica una valutazione dell'intera carriera del valutando ed è caratterizzato da ampia discrezionalità, non censurabile nel merito e sindacabile sotto il profilo della legittimità solo per manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, il giudizio è solidamente ancorato alle risultanze dei precedenti di servizio, ed in particolare alla inflizione della punizione della consegna, punizione cui peraltro il ricorrente ha fatto acquiescenza e che dunque non può essere messa in discussione in questa sede sotto il profilo della sua congruità e/o della mancanza di profili di dolo o di colpevolezza.
Ne consegue che la motivazione del giudizio di inidoneità all’avanzamento sfugge alle censure di illogicità ed ingiustizia manifeste.
4. Con provvedimento 7.4.2010 n. III/9/5/1224 (doc. 3 delle produzioni 28.7.2016 di parte resistente) il Ministero ha disposto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 545/1986 e nel rispetto del termine semestrale dalla data di presentazione della relativa istanza (24.11.2009), la cessazione di ogni effetto della sanzione 16.10.2007 trascritta nella documentazione personale.
Sennonché, l’art. 75 comma 3 esclude espressamente ogni efficacia retroattiva della eliminazione delle annotazioni dalla documentazione personale.
Nel caso di specie, il giudizio di inidoneità all’avanzamento impugnato, ancorché emesso in data 26.5.2010, riguardava l’aliquota del 31.12.2009, sicché legittimamente la commissione ha assunto a presupposto della sua valutazione la sanzione del 16.10.2007, che risultava trascritta nella documentazione personale nel periodo da prendere in considerazione.
Diversamente opinando, si finirebbe per annettere al provvedimento di cancellazione un effetto retroattivo, che la norma espressamente esclude.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.