TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-27, n. 202000743
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2020
N. 00743/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Stornello in Catania, Via Centuripe 11;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
a) del provvedimento M_D E23240/0001174 in data 8 febbraio 2016 del Comandante del -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del “-OMISSIS-”; b) ove occorra, il provvedimento M_D E23240/0013557 in data 16 dicembre 2015 del -OMISSIS-del medesimo Reggimento, con cui è stata, per l’appunto, inflitta al ricorrente la menzionata sanzione disciplinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento M_D E23240/0001174 in data 8 febbraio 2016 del Comandante del -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il suo ricorso gerarchico avverso il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del “-OMISSIS-”; b) ove occorra, il provvedimento M_D E23240/0013557 in data 16 dicembre 2015 del -OMISSIS-del medesimo Reggimento, con cui gli è stata, per l’appunto, inflitta la menzionata sanzione disciplinare.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con l’avvio del provvedimento disciplinare, è stata contestata al ricorrente la presunta violazione dell’art. 717 del D.P.R. n. 90/2010, in quanto, “a seguito di diposizioni impartite… in merito all’assemblaggio del briefing per la visita del -OMISSIS-, presentava al Comandante di Reggimento il 20 novembre 2015 un documento redatto con superficialità ed imprecisioni; sollecitato a fornire alcuni chiarimenti al Comandante di Reggimento dimostrava scarso senso di responsabilità e poca conoscenza delle tematiche in trattazione”; b) in data 13 novembre 2015 il ricorrente ha ricevuto dal Capo del proprio Ufficio il seguente incarico: - ricercare la copia della presentazione redatta in occasione delle precedente visita del -OMISSIS-e quella redatta in occasione del -OMISSIS-; - visionare e confrontare le presentazioni per definire quale delle due utilizzare come matrice; - assemblare una nuova presentazione utilizzando le schede contenenti le informazioni aggiornate che gli altri Reparti avrebbero dovuto fornire; c) a seguito delle vicende analiticamente indicate in ricorso, l’interessato, in data 19 novembre 2015, ha inviato al Comandante del Reggimento la bozza del documento richiesto; d) durante la riunione del 20 novembre 2015, il Comandante ha -OMISSIS-il ricorrente, affermando che questi non avrebbe prestato la dovuta attenzione nella redazione del documento, e ha precisato che la parte relativa all’addestramento e alle operazioni avrebbe dovuto essere rielaborata; e) tale atteggiamento ha sconcertato il ricorrente, tanto più che le precedenti bozze erano state inviate al Comandante, il quale aveva avuto modo di indicare i correttivi ritenuti necessari.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica e determinata, mentre nel caso di specie l’incolpazione risulta generica e immotivata; b) la contestazione non tiene conto dell’incarico effettivamente conferito al ricorrente in data 13 novembre 2015, che questi ha, invero, scrupolosamente adempiuto; c) l’Amministrazione non ha effettuato una seria e compiuta istruttoria e il provvedimento non tiene conto che, oltre ad osservare puntualmente