TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-06, n. 202002427

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-06, n. 202002427
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002427
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 02427/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01817/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2018, proposto da S M L, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, viale A. De Gasperi 93;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- della determinazione dirigenziale del Comune di Taormina n. 310 del 27 settembre 2018 (rep. Gen. pari data n. 1181), con cui è stato concluso il procedimento di gara per la locazione dell’immobile comunale sito in Vico la Floresta n. 1, senza procedere all’aggiudicazione definitiva;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale all’atto sopra impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2020 il dott. Diego Spampinato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.



1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 50/2016 anche in relazione agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
eccesso di potere per mancanza di presupposto e carenza istruttoria;
violazione dell’articolo 3 della LR 10/91 sotto altro profilo. Sarebbe stato onere dell’Amministrazione resistente dare comunicazione dell’intento di non dare seguito all’aggiudicazione, anche alla luce della circostanza che la fase di aggiudicazione si sarebbe già conclusa, non esistendo più la distinzione tra “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva”, bensì la “proposta di aggiudicazione”, che, una volta approvata, conclude il procedimento attinente a tale fase.



2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo anche in relazione agli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, e così pure in relazione all’art.21- quater , comma 2, della stessa legge;
eccesso di potere per violazione dell’interesse pubblico, per sviamento di potere e dell’interesse pubblico, per illogicità, irragionevolezza e travisamento;
violazione dei principi concernenti l’esercizio e il contenuto dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241/1990;
violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi di affidamento, trasparenza, correttezza, economicità, non aggravamento, ragionevolezza, imparzialità, legalità e buon andamento. L’interesse pubblico indicato dall’Amministrazione sarebbe basato sulla circostanza che la procedura esecutiva di sfratto nei confronti del precedente conduttore dell’immobile oggetto della gara sarebbe stata sospesa per il mancato versamento dell’indennità di avviamento, ciò che non consentirebbe una definizione della vicenda tale da consentire la prosecuzione della procedura oggetto del presente giudizio. L’Amministrazione avrebbe invece dovuto versare l’indennità di avviamento – ove dovuta – prima di giungere alla sospensione della procedura esecutiva, da ciò risultando l’illogicità ed irragionevolezza, oltre che lo sviamento dell’interesse pubblico, delle statuizioni assunte con la determina impugnata;
ove poi tale indennità non fosse dovuta, ciò non potrebbe costituire ragione d’interesse pubblico impediente il prosieguo della procedura.

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