TAR Roma, sez. 3B, decreto presidenziale 2014-04-01, n. 201406289

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto presidenziale 2014-04-01, n. 201406289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201406289
Data del deposito : 1 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00368/2013 REG.RIC.

N. 06289/2014 REG.PROV.PRES.

N. 00368/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rosa Abramo ed altri 913 come da elenco allegato in A al presente decreto, rappresentati e difesi dall'avv. I L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.S R in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., Uffici Scolastici Regionali per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, Per L'Emilia Romagna, Per il Friuli Venezia Giulia, Per il Lazio, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per L'Umbria, per il Veneto in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliano ex lege;

nei confronti di

Cecchi Angelica, Cavallini Stefano, Mauceri Maria Daniela, Manini Milena, Giordano Marco, Conte Maria Cettina;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Napolitano Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Selvaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nomentana, 76;

per l'annullamento

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell’Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana e in corso di pubblicazione da parte degli USR dell’Abruzzo, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, dell’Umbria e del Veneto, per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell’Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

nonché del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all’art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette;

e per la declaratoria del diritto

dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per il reclutamento del personale docente,

e per l’annullamento nei motivi aggiunti del 13 novembre 2013 proposti dai ricorrenti di cui all’Elenco in Allegato B

delle graduatorie di merito definitive di cui ai decreti dell’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi