TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301337
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 01337/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da E S, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Cesareo, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

Assunta Valentino, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n. 106 del 28/09/2022 del Comune di Porto Cesareo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Strafella Elio il 21/4/2023:

della Ordinanza n. 106 del 28/09/2022, già impugnata e della nota prot. 0004829 del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, con la quale il Responsabile del Settore V del Comune di Porto Cesareo ha confermato, con altre motivazioni, la precedente Ordinanza N. 106 del 28/09/2022, notificata in data 14/12/2022, avente ad oggetto: ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi con la quale il Comune aveva ordinato di demolire le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, tuttavia con una ulteriore motivazione, e degli altri eventuali atti, provvedimenti, determinazioni e pareri presupposti e/o conseguenti o comunque a qualsiasi titolo allo stesso collegati, anche se non noti o comunicati, con le statuizioni consequenziali di rito.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Assunta Valentino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Strafella Elio ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 106 del 28.09.2022, notificata in data 14.12.2022, con la quale il Responsabile del Settore V –Lavori Pubblici – Ambiente- Urbanistica SUE, Ing. L A P, del Comune di Porto Cesareo (LE), ha ordinato la demolizione delle opere abusive rilevate ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha articolato i seguenti motivi di gravame:

1)illegittimità dell’ordinanza di demolizione per totale mancanza, erroneità e falsità dei presupposti. Violazione delle norme e dei principi in materia urbanistica ed edilizia. Violazione dell’art. 7 L. n. 47/1985 ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 9- bis , comma 1 -bis del D.P.R. n. 380/2001;
Violazione della L.765/1967 e art. 31 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150.Violazione del D.Lgs n.42 del 2004, degli articoli 10 e 31 del D.P.R. n. 380 del2001, dell'articolo 146 del D.Lgs n. 42 del 2004 nonché dell’articolo 90delle Norme tecniche di attuazione del PPTR della Regione Puglia. Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione dell'art.3 L.241/1990

2)illegittimità dell'ordinanza di demolizione sotto altro profilo. Violazione della L. n.765/1967 e art. 31 della Legge 17Agosto1942 n.1150. Violazione delle norme e dei principi in materia edilizia e urbanistica. Violazione dell'art.7 L.47/1985 e ss.mm.ii e dell'art.9- bis , comma1- bis del D.P.R. 380/2001.Violazione del D.Lgs n.42 del 2004 (art.146), degli articoli 10 e 31 del D.p.r.380 del 2001 nonché dell’articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione del P.P.T.R. della Regione Puglia. Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione dell'art.3 L. n. 241/1990

Il Comune di Porto Cesareo e la Regione Puglia, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Con memora depositata in data 23.01.2023 si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggi delle Province di Brindisi e Lecce.

In data 23.01.2023 si è costituita in giudizio la controinteressata, sig.ra Assunta Valentino, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 08.02.2023 questo T.A.R., con ordinanza n. 87 del 09.02.2023: “ ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito” ha sospeso gli effetti della gravata ordinanza, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.11.2023.

Con successivi motivi aggiunti notificati in data 14.04.2023, e depositati in data 21.4.2023 il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. .0004829 del 16.02.2023;
nota questa di conferma, con diversa motivazione, dell’ordinanza di demolizione già gravata.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1)illegittimità e totale mancanza, erroneità e falsità dei presupposti. Violazione delle norme e dei principi in materia edilizia e urbanistica. Violazione dell'art.7 L. n. 47/1985 e ss.mm.ii e dell'art.31 del D.P.R. n. 380/2001.Violazione dell'art.9- bis , comma 1- bis , del D.P.R. n. 380/2001.Violazione della L. n. 765/1967 e dell’art. 31 della Legge n.17/08/1942 n. 1150. Violazione del D.Lgs n. 42 del 2004, degli articoli 10 e 31 del D.P.R. n. 380 del2001, dell'articolo 146 del D.Lgs n. 42 del 2004 nonché dell’articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione del P.P.T.R. della Regione Puglia. Disparità di trattamento e illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione dell'art.3 L. n. 241/1990.

2)illegittimità dell’ordinanza di demolizione sotto altro profilo. Violazione della L. n. 765/1967 e art. 31 della L. n. 1150/1942, dell’art. 7 della L. n. 47/1985 e ss.mm.ii. e dell’art. 9- bis , comma 1- bis del D.P.R. n. 380/2001. Violazione del D.lgs n. 42/2004 (art. 146) degli artt. 10 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 90 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR della Regione Puglia. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.

Alla camera di consiglio del 08.02.2023 questo T.A.R., in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, con ordinanza n. 87 del 09.02.2023: “in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito” ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino impugnata, rinviando la causa per l’esame nel merito del ricorso, integrato dei motivi aggiunti, all’udienza pubblica del 22.11.2023.

Le parti hanno ribadito le proprie difese, depositando memorie e documenti a norma dell’art. 73 c.p.a.

All’udienza pubblica del 22.11.2023 la causa è stata introitata in decisione.

Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti possono essere trattati insieme stante l’evidente affinità contenutistica degli stessi.

I motivi di doglianza, infatti, risultano incentrati tutti sulla risalenza dei manufatti oggetto dei provvedimenti gravati e, più nello specifico, sulla loro anteriorità rispetto al 1967.

Per costante e pacifica giurisprudenza: “ il privato è onerato a provare la data di realizzazione dell’opera edilizia, non solo per poter fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche-in generale- per poter escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius edificandi”.

Tale onere trova giustificazione nel fatto che “ solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e, quindi, in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto;
mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio. Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovensodi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni di terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. (
Cons. St., Sez. VI, 06.02.2019, n. 903).

Nel medesimo solco: “nelle controversie in materia edilizia soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, risultando l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ed è onere del privato, che contesti il dato dell'amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell'immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica. Ne deriva che nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo” (così, in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4, Cons. St., Sez. VI, 04.03.2019, n. 1476;
id. 09.07.2018, n. 4168, sez. VI, 20.04.2020, n. 2524, Cons. St., Sez. VI, 08.11.2023, n. 9612, TAR Campania, Napoli, sez. VII;
30.12.2022, n. 8168).

Il rigore della giurisprudenza sopra richiamata sul riparto dell’onere della prova, ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui: “ il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di certificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti) e, dall’altro, il Comune non analizzi debitamente tali elementi e fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio (Cons. St., Sez. VI, 20.01.2020 n. 454).

Ciò comporta che: “ qualora la parte onerata abbia fornito sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie deduzioni, sia pur senza inversione dell’onere della prova, spetta alla parte pubblica fornire elementi contrari idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell’impugnato ordine di demolizione (Cons St. Sez. VI, 11.2.2022, n. 996, Cons St. sez. VI, 19.9.2023, n. 8428).

Le censure sollevate dal ricorrente, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, sono infondate.

In tesi di parte ricorrente le opere contestate - precisamente quelle di cui ai punti 1 e 2 dell’ordinanza di demolizione - sarebbero state realizzate tutte anteriormente al 1967 e sarebbero tutte ricomprese nella licenza edilizia n. 17199 del 1963 per non aver mai lo stesso realizzato alcuna altra opera dopo l’acquisto del 1994 (atto di compravendita all. n. 3 al ricorso introduttivo).

Tale assunto risulta sfornito di qualsivoglia prova, quantomeno indiziaria, tale da confutare le risultanze catastali e l’aerofotogrammetria richiamate dall’amministrazione comunale.

Né sono stati prodotti elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni) che avrebbero potuto dare contezza del fabbricato e consentito di valutare se la consistenza accertata dell’immobile fosse corrispondente o meno a quella originaria oggetto di licenza edilizia del 1963.

Anzi in senso assolutamente contrario alla tesi attorea depongono i documenti prodotti dalla difesa della controinteressata.

Né il ricorrente può supplire alle proprie carenze probatorie ponendo la prova, circa la data di realizzo dei manufatti di cui si discorre, a carico dell’amministrazione.

Il che reca con sé il fatto che le richieste istruttorie avanzate dallo stesso non siano meritevoli di accoglimento.

Infondate, poi, con specifico riferimento alle opere indicate ai punti 3 e 4 dell’ordinanza di demolizione sono le doglianze attoree.

In presenza di opere abusive di sia pur asserita minor entità viene in rilievo, in ogni caso, il potere repressivo sanzionatorio vincolato giustificato dall’accertamento di opere edilizie realizzate in spregio, come nella presente fattispecie, della normativa urbanistico edilizia di riferimento.

Prive di pregio, infine, si appalesano i motivi di doglianza incentrati sul difetto di istruttoria e di motivazione.

Emerge dagli atti che è stata compiuta una adeguata e completa istruttoria.

In data 23.4.2022 con prot. n. 10678 è stato redatto il verbale di violazione urbanistica edilizia dal Comando di polizia municipale;
verbale questo che contiene la specifica e dettagliata descrizione dei manufatti abusivi di cui trattasi.

Nel corso del procedimento sono state valutate le opere in contestazione con raffronto delle stesse con quelle oggetto della licenza edilizia del 1967 escludendone la coincidenza.

Sono stati, poi, svolti accertamenti ai fini della individuazione della data di realizzo dei manufatti.

Del che ne viene dato conto - non contestato - negli atti gravati.

Alcunché, pertanto, sotto questo profilo in esame può contestarsi all’amministrazione.

Risulta anche espressamente assolto l’obbligo di motivazione.

Sul punto, per giurisprudenza pacifica e consolidata: “ l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (TAR Campania Salerno, sez. I, 04.09.2023, n. 1949;
T.A.R. Campania Napoli, VIII, 08.03.2023, n. 1509, Cons. St., sez. VI, 4.3.2021, n. 1859)

Nel caso di specie, il gravato provvedimento, come confermato dall’ulteriore atto, prot. n. 4829 del 16.2.2023, anch’esso gravato, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, risulta sufficientemente motivato, individuando lo stesso con esattezza le opere edilizie realizzate e la loro abusività.

Il ricorso per le considerazioni tutte che precedono è infondato e va, pertanto, respinto con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione.

Sussistono giustificati motivi (tra cui la peculiarità della vicenda) per compensare le spese di lite tra le parti.

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