TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-12-13, n. 202318888

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-12-13, n. 202318888
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318888
Data del deposito : 13 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2023

N. 18888/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01087/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2017, proposto da
Ens Solar Four S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P T, E B L, A C, con domicilio eletto presso lo studio P T in Roma, via Maria Adelaide n. 8;



contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna n.14;
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento datato 14 novembre 2016, prot. GSE/P20160088895 (doc. 1), avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 616694, di potenza pari a 993,60 kW, sito in c.da Chiavicella s.n.c. nel Comune di Cerignola (FG). Soggetto Responsabile: Ens Solar Four S.r.l. Conclusione del procedimento”, con il quale è stata comunicata alla Società ricorrente la decadenza dal diritto alle percezione delle tariffe incentivanti in relazione all'impianto in oggetto;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche se allo stato non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1- Con ricorso ritualmente notificato, la società Ens Solar Five a r.l. ha adito questo TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo GSE o Gestore) ha disposto la decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia) in relazione all’impianto fotovoltaico n. 616694, di potenza pari a 993,60 kW, sito in c.da Chiavicella s.n.c. nel Comune di Cerignola (FG) di titolarità della stessa, nonché degli atti allo stesso presupposti e conseguenti, formulando altresì istanza risarcitoria per i danni subiti e subendi.

2- La ricorrente premette che:

-) l’impianto è entrato in esercizio in data 30.6.2011 ed ha avuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Quarto Conto Energia con convenzione sottoscritta con il GSE il 21.3.2012;

-) a seguito di indagini giudiziarie avviate dalla Procura della Repubblica di Milano nel 2013, il GSE ha dapprima sospeso l’efficacia delle convenzioni in essere con la ricorrente (su cui pende ricorso presso questo Tribunale RG n. 11963/2014), quindi ha notificato (22.10.2014) una nuova comunicazione di sostanziale conferma ed integrazione della medesima sospensione, che è stata impugnata con motivi aggiunti e, con lettera del 30.4.2015, ha avviato il procedimento di verifica sull’impianto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del relativo Decreto Ministeriale attuativo (D.M. 31 gennaio 2014);

-) effettuato il sopralluogo, con nota del 31.5.2016 sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente, riscontrati da quest’ultima il 10.6.2016 e ai quali ha fatto seguito, il 14.11.2016, l’impugnato provvedimento di decadenza del diritto alle tariffe incentivanti ritenendo sussistenti violazioni rilevanti “di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014: lettera a): “insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; lettera n): “utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati”.

3- Avverso il predetto provvedimento viene spiegato l’odierno ricordo, affidato al seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 14 gennaio 2014 e del D.M. 5 maggio 2011. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

3.1- La ricorrente deduce anzitutto carenza istruttoria per essere questa fondata su presupposti erronei.

3.1.1- In particolare, quanto al contestato rinvenimento, su alcuni moduli, di una junction box di marca diversa da quella prevista nella certificazione originale, che avrebbe reso necessaria la ripetizione di alcuni test in base a quanto indicato nelle Linee Guida IECEE – 61215 e 61730 (le c.d. “ Retesting Guidelines ”, lettera g), “ Modification to junction box/electrical termination ” la ricorrente osserva che, sebbene le “ modification to junction box/electrical termination ” costituiscano modifiche sostanziali giusta le suddette linee guida, la ripetizione di determinati test è richiesta solo in ipotesi specifiche -modifiche del materiale, del c.d. “design”, del materiale di sigillatura/riempimento (potting) o del metodo di attacco sul modulo- quivi non riscontrabili, stante che:

-) il materiale di sigillatura/riempimento (potting) e il metodo utilizzato non dipendono dal produttore della junction box ma dall’assemblatore, per cui, essendo stati i moduli assemblati nel medesimo stabilimento e nello stesso periodo, verosimilmente sia i materiali di sigillatura che il metodo seguito sono i medesimi (essendo inverosimile ipotizzare, nello stesso stabilimento e periodo temporale, l’uso di diversi materiali e diverse tecniche di montaggio delle junction box sulla stessa tipologia di pannello; peraltro, da un parere tecnico di Equienergia s.r.l. si evincerebbe la perfetta equiparabilità delle caratteristiche tecniche delle junction box dei due produttori considerati (Tyco Electronics e Compel) quanto a materiali, “design” e specifiche tecniche;

-) il regime che regola le junction box prevede che esse siano testate e certificate autonomamente e, nel caso controverso, entrambe le junction box sono dotate della necessaria certificazione (DIN V VDE V100126-5/05.08), che le rende compatibili, quanto a materiali, design e caratteristiche tecniche – con i requisiti previsti dagli standard IEC61215 e IEC61730;

-) in ogni caso, il provvedimento impugnato non specifica le caratteristiche tecniche la cui variazione comporterebbe

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