TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-12-13, n. 202318888
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Pubblicato il 13/12/2023
N. 18888/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2017, proposto da
Ens Solar Four S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P T, E B L, A C, con domicilio eletto presso lo studio P T in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna n.14;
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento datato 14 novembre 2016, prot. GSE/P20160088895 (doc. 1), avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 616694, di potenza pari a 993,60 kW, sito in c.da Chiavicella s.n.c. nel Comune di Cerignola (FG). Soggetto Responsabile: Ens Solar Four S.r.l. Conclusione del procedimento”, con il quale è stata comunicata alla Società ricorrente la decadenza dal diritto alle percezione delle tariffe incentivanti in relazione all'impianto in oggetto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche se allo stato non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso ritualmente notificato, la società Ens Solar Five a r.l. ha adito questo TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo GSE o Gestore) ha disposto la decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia) in relazione all’impianto fotovoltaico n. 616694, di potenza pari a 993,60 kW, sito in c.da Chiavicella s.n.c. nel Comune di Cerignola (FG) di titolarità della stessa, nonché degli atti allo stesso presupposti e conseguenti, formulando altresì istanza risarcitoria per i danni subiti e subendi.
2- La ricorrente premette che:
-) l’impianto è entrato in esercizio in data 30.6.2011 ed ha avuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Quarto Conto Energia con convenzione sottoscritta con il GSE il 21.3.2012;
-) a seguito di indagini giudiziarie avviate dalla Procura della Repubblica di Milano nel 2013, il GSE ha dapprima sospeso l’efficacia delle convenzioni in essere con la ricorrente (su cui pende ricorso presso questo Tribunale RG n. 11963/2014), quindi ha notificato (22.10.2014) una nuova comunicazione di sostanziale conferma ed integrazione della medesima sospensione, che è stata impugnata con motivi aggiunti e, con lettera del 30.4.2015, ha avviato il procedimento di verifica sull’impianto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del relativo Decreto Ministeriale attuativo (D.M. 31 gennaio 2014);
-) effettuato il sopralluogo, con nota del 31.5.2016 sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente, riscontrati da quest’ultima il 10.6.2016 e ai quali ha fatto seguito, il 14.11.2016, l’impugnato provvedimento di decadenza del diritto alle tariffe incentivanti ritenendo sussistenti violazioni rilevanti “di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014: lettera a): “insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;lettera n): “utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati”.
3- Avverso il predetto provvedimento viene spiegato l’odierno ricordo, affidato al seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 14 gennaio 2014 e del D.M. 5 maggio 2011. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.
3.1- La ricorrente deduce anzitutto carenza istruttoria per essere questa fondata su presupposti erronei.
3.1.1- In particolare, quanto al contestato rinvenimento, su alcuni moduli, di una junction box di marca diversa da quella prevista nella certificazione originale, che avrebbe reso necessaria la ripetizione di alcuni test in base a quanto indicato nelle Linee Guida IECEE – 61215 e 61730 (le c.d. “ Retesting Guidelines ”, lettera g), “ Modification to junction box/electrical termination ” la ricorrente osserva che, sebbene le “ modification to junction box/electrical termination ” costituiscano modifiche sostanziali giusta le suddette linee guida, la ripetizione di determinati test è richiesta solo in ipotesi specifiche -modifiche del materiale, del c.d. “design”, del materiale di sigillatura/riempimento (potting) o del metodo di attacco sul modulo- quivi non riscontrabili, stante che:
-) il materiale di sigillatura/riempimento (potting) e il metodo utilizzato non dipendono dal produttore della junction box ma dall’assemblatore, per cui, essendo stati i moduli assemblati nel medesimo stabilimento e nello stesso periodo, verosimilmente sia i materiali di sigillatura che il metodo seguito sono i medesimi (essendo inverosimile ipotizzare, nello stesso stabilimento e periodo temporale, l’uso di diversi materiali e diverse tecniche di montaggio delle junction box sulla stessa tipologia di pannello;peraltro, da un parere tecnico di Equienergia s.r.l. si evincerebbe la perfetta equiparabilità delle caratteristiche tecniche delle junction box dei due produttori considerati (Tyco Electronics e Compel) quanto a materiali, “design” e specifiche tecniche;
-) il regime che regola le junction box prevede che esse siano testate e certificate autonomamente e, nel caso controverso, entrambe le junction box sono dotate della necessaria certificazione (DIN V VDE V100126-5/05.08), che le rende compatibili, quanto a materiali, design e caratteristiche tecniche – con i requisiti previsti dagli standard IEC61215 e IEC61730;
-) in ogni caso, il provvedimento impugnato non specifica le caratteristiche tecniche la cui variazione comporterebbe l’inapplicabilità della certificazione, essendosi limitato il GSE a richiamare dati (marca e modello) irrilevanti ai fini della certificazione.
3.1.2- Quanto alla rilevata impossibilità di attribuire ad alcuni moduli di tipo HEPxxxP la certificazione OEM n. 10-PPV-00065/01-M01-TIC per essere la loro data di produzione (riscontrata dal GSE sulla base della struttura del numero seriale che li contraddistingue) anteriore alla data di rilascio della certificazione stessa, rileva che la deduzione sarebbe frutto di erroneità interpretativa circa l’applicabilità dell’ìincentivazione ai soli moduli prodotti dopo la data di emissione della certificazione OEM;in particolare, il GSE non avrebbe considerato che il certificato OEM attesta la conformità oggettiva alle specifiche tecniche di una “categoria” o “tipologia” di moduli verificati e non già del singolo modulo (per la tipologia di modelli in discussione sono state effettuate verifiche sfociate in n. 4 test reports, due rilasciati l’1.2.2010 (Eurotest Laboratori S.r.l., test report n. PVQ01 16580-100728 e PS201 16580-100728), e due l’1.10.2010 (TUV Rehiland, test report n. 15035602.001 (IEC 61215) e n. 15036158.001 (IEC 61730), per cui i moduli interessati dalla contestazione -asseritamente prodotti a novembre 2010- sono stati comunque prodotti successivamente all’emissione dei test reports attestanti l’esito positivo delle verifiche e dunque conformi alla certificazione.
Inoltre, la contestazione per cui il certificato OEM sarebbe carente di previ controlli ispettivi di fabbrica sarebbe espressiva di un mero dato fattuale, ossia la mancata esecuzione della Factory Inspection , inidonea di per sé a provare la sussistenza di irregolarità del procedimento di certificazione, e neanche suscettibile di necessaria effettuazione da parte dell’ente certificatore che può valutare caso per caso la necessità di procedervi (e che, ove eseguita, avrebbe dimostrato l’equiparabilità delle caratteristiche e e del processo produttivo dei moduli fotovoltaici in discussione con quelli dei moduli oggetto di test).
3.1.3- L’’affermazione per cui l’indicazione di provenienza di taluni moduli di origine cinese sarebbe stata contraffatta, attraverso l’apposizione del marchio “made in Europe”, al fine di beneficiare del bonus previsto per i pannelli di provenienza europea, deve ritenersi smentita dallo stesso verbale di sopralluogo redatto dal GSE il 6.5.2015 che non contiene alcun riferimento né alla presunta dicitura “Made in Europe”, né al sito di produzione “Site A”.
Inoltre, ribadisce che per l’impianto in oggetto non è comunque stata fatta richiesta di bonus “made in EU” per cui la provenienza dei moduli risulterebbe irrilevante, non assumendo importanza ai fini dell’ottenimento della tariffa “base” e non potendo pertanto giustificare un provvedimento di decadenza.
3.2- La ricorrente allegata altresì inidoneità delle contestazioni per determinare la decadenza dell’impianto dalle tariffe incentivanti, non essendo le supposte violazioni rilevanti a fini di erogazione degli incentivi.
3.3- La ricorrente deduce inoltre irragionevolezza e carenza di proporzione della sanzione applicata rispetto all’irrisoria gravità delle sanzioni contestate.
3.4- La ricorrente deduce infine, in subordine, la mancata applicazione di una decadenza parziale, relativa cioè solo alla parte della tariffa il cui godimento sarebbe stato possibile dalla violazione.
4- Si è costituito in giudizio il GSE chiedendo la reiezione del ricorso, mentre non si è costituita la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.
5- In vista della trattazione del merito, il GSE ha depositato memoria cui la ricorrente ha replicato.
6- All’udienza pubblica di smaltimento del 24.11.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Il ricorso è infondato.
8- Si premette che il GSE ha osservato, nel provvedimento impugnato, che:
- “ Nel caso di specie non si ha evidenza dell'aggiornamento della lista dei componenti autorizzati per il mantenimento della certificazione originale con la tipologia rilevata (costruttore Compel, modello "Cbox-12") sebbene sia riscontrabile nella scheda tecnica dei moduli "H3A230P”;
- “in ragione di quanto sopra rappresentato, i moduli del tipo "H3A230P', utilizzati per la realizzazione dell'impianto non sono riferibili all'unico certificato di conformità in corso di validità alla data dichiarata di entrata in esercizio, nella disponibilità del GSE e identificato dal n. 10-PPV-0009509-01 -WOI-TIC”;
- “con riferimento ai moduli del tipo "HEP230P", il Certificato OEM (Original Equipment Manufacturer), n. 10-PPV-00065/01-M01-TlC presentato dalla Società che consente alla Helios Technology di commercializzare con il proprio marchio moduli del tipo "HEPxxxP" prodotti e originariamente certificati dal produttore Eoplly, è stato emesso dal Tuv Intercert Gmbh in data 2 dicembre 2010”;
- “come già rappresentato dal GSE nel provvedimento 31 maggio 2016 (prot. GSE/P20160056732), i moduli campionati del tipo HEP230P sono da ritenersi riconducibili a moduli prodotti dalla Eoplly e distribuiti con proprio marchio dalla Helios. I numeri di matricola sono infatti caratterizzati da una struttura che, al netto della lettera "T', laddove presente, li rende assimilabili a quella dei moduli prodotti dalla Eoplly. Tuttavia, detti moduli non sono riferibili alla summenzionata certificazione "OEM applicant &license holdef' per le ragioni meglio dettagliate nel seguito”;
- “la possibilità di utilizzare una cornice con la medesima «cross section», lo stesso materiale e identica tecnica di montaggio di quella certificata senza che detta modifica imponga la ripetizione di prove sul modulo è prevista dalla citata