TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-12-10, n. 201811916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-12-10, n. 201811916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811916
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2018

N. 11916/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01282/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P Z e S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C P Z in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Carabinieri Lazio, non costituito in giudizio;



nei confronti

G S, G T, D M, Alessandro Silvi, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2006 al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui colloca il ricorrente tra gli idonei non vincitori;

- della comunicazione del Comando Legione Carabinieri Lazio, con cui si è reso partecipe al ricorrente il suo collocamento nella graduatoria in posizione n. 395, con punteggio di merito finale di 28,78;

- del bando di concorso, indetto con decreto dirigenziale n. 3342, della Direzione Generale per il Personale Militare per l’avanzamento a scelta per esami al grado di M.A.S.U.P.S. dell’Arma dei CC., nella parte in cui, all’art. 7, lett. b), non specifica, neppure genericamente, quali siano i titoli valutabili ai fini dell’avanzamento, né i criteri per la loro valutazione;

- ogni altro atto presupposto e conseguente, compresi i verbali con cui sono stati predeterminati i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi stessi; le schede di attribuzione dei punteggi ed i verbali su cui sono state registrate le procedure di valutazione dei candidati all’avanzamento;

Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 29 marzo 2010:

- del verbale di riunione n. 1 del 18 dicembre 2008, comprensivo delle tabelle;

- del verbale n. 24 relativo alle operazioni di attribuzione dei punteggi al ricorrente;

- della scheda di attribuzione dei punteggi;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 25 gennaio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio, l’odierno esponente, in qualità di sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentava di aver partecipato all’avanzamento a scelta per esami al grado di M.A.S.U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2006 e di essere stato giudicato idoneo non vincitore, collocandosi in posizione n. 395 nella graduatoria di merito, con un punteggio finale di 28,78.

Il ricorrente esponeva di aver superato entrambe le prove scritte previste dal concorso ma di non essersi collocato tra gli idonei vincitori a seguito della valutazione dei titoli da lui posseduti.

2. Tanto premesso, l’odierno ricorrente si gravava avverso i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, domandandone l’annullamento ed articolando i seguenti motivi di ricorso:

Illegittimità derivata. Eccesso di potere in tutte le sue figure

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